CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 26959 depositata il 7 ottobre 2025

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione – Obbligo vaccinale – Art. 4-quater D.L. 44/2021 – Green pass rafforzato – Trattamento dei dati personali – Risarcimento per i danni biologici, esistenziali e morali subiti – Rigetto

Fatti di causa

La Corte di Appello di L’Aquila con l’impugnata sentenza ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di O.A. intesa ad ottenere l’accertamento e la dichiarazione dell’illegittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione comminatagli il 29/10/2021 da M. di P. A. & C. s.n.c. ex art. 9-septies, comma 6, d.l. n. 52/2021, introdotto dal d.l. n. 127/2021, per mancato possesso del cd. green pass rafforzato e per mancata sottoposizione, in quanto ultracinquantenne, all’obbligo vaccinale imposto dall’art. 4-quater d.l. 44/2021, e di condanna della datrice di lavoro al pagamento in suo favore della retribuzione globale di fatto delle giornate lavorative non retribuite, oltre al risarcimento per i danni biologici, esistenziali e morali subiti.

In particolare la Corte di appello, dopo aver ricostruito il quadro normativo vigente durante la situazione di emergenza dovuta alla pandemia (obbligo per tutti i lavoratori pubblici e privati, con decorrenza dal 15/10/21, di possedere la certificazione per accedere ai luoghi di lavoro, altrimenti considerati assenti ingiustificati, senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del green pass o fino al 30/4/2022; successivo obbligo, introdotto dagli artt. 4-quater e 4-quinquies d.l. n. 44/2021, per gli ultracinquantenni, con decorrenza dall’8/2/2022, di sottoporsi a vaccinazione, di possedere ed esibire su richiesta il Green Pass base, con esenzione dall’obbligo vaccinale solo in caso di accertato pericolo dalla salute), ritenute infondate le questioni di costituzionalità o contrarietà all’ordinamento UE, ha confermato la legittimità della sospensione, non risultando che il lavoratore si sia mai munito o abbia mai esibito una delle certificazioni verdi previste, o che abbia adempiuto all’obbligo vaccinale impostogli, o che sia stato validamente esentato dall’obbligo.

Avverso la sentenza O.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ha resistito M. di P. A. & C. s.n.c. con controricorso; il PG ha comunicato memoria.

Ragioni della decisione

1.- Preliminarmente si da atto che alla stessa odierna udienza è stato chiamato un altro ricorso identico (rg. n. 1786/25) proposto dal ricorrente contro la stessa sentenza e che, pertanto, è stato riunito alla presente causa ai sensi dell’art 335 c.p.c.

2.- Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto nazionale in materia di utilizzo dei certificati verdi Covid”, censurando la sentenza per aver applicato obblighi (di possesso ed esibizione del certificato verde, di sottoporsi al vaccino) previsti da una normativa avente uno scopo (prevenire la diffusione del contagio) rivelatosi irrealizzabile, in ragione della inidoneità del vaccino a prevenire la diffusione.

3.- Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, della sentenza CEDU 116/2021, delle Risoluzioni del Consiglio d’Europa 2361/21 e 2383/21, sentenza CEDU P. ed altri c. San Marino, censurando la sentenza per aver ritenuto legittimo l’obbligo vaccinale ignorando quanto previsto dalle Risoluzioni censurate, e sulla scorta di una lettura soltanto parziale della sentenza CEDU 116/2021.

3.- Con il terzo motivo, si solleva istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE delle Decisioni della Commissione Europea n. C(2023) 5954 e C(2023) 5955 del 29.8.2023, in quanto trattasi di provvedimenti (con cui sono state aggiornate le decisioni di autorizzazione al commercio dei vaccini) resi sulla scorta di pareri di EMA (inerenti il rapporto rischi-benefici dei vaccini, la loro sicurezza, ed efficacia) basati, a loro volta, unicamente su autodichiarazioni dei produttori, fondate su studi anonimi.

4. Con il quarto motivo si deduce la “Violazione di Legge –Decreto o Legge 44/21 Art.4, Decreto Legge 1/22 – Art.1 GDPR Articolo 9.2 Lettere g,h,i), Considerando 48 Regolamento UE 953/21”, censurando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibili per carenza di interesse i motivi di appello con cui si sosteneva l’illegittimità delle modalità del trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni (Green Pass).

Al termine del motivo, si solleva altra istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, per valutare la conformità della normativa con il GDPR.

5.- I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente perché connessi, devono essere disattesi, in primo luogo, per l’inammissibilità di larga parte delle censure sollevate le quali, come si afferma nelle premesse del giudizio richiederebbero anzitutto una “revisione del fatto” concretamente posto alla base della decisione d’appello in virtù dell’asserita evidenza scientifica, propugnata dal ricorrente, dell’inefficacia del vaccino relativamente alla diffusione del contagio.

6.- Ciò posto, nel merito delle censure con le quali si denunciano le norme in materia di obbligo vaccinale e di utilizzo dei certificati verdi Covid – poiché presidiate da un vaccino inefficace a prevenire il contagio – va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte si è già pronunciata, anche a Sez. unite (Cass. n. 9243 del 08/04/2025, Cass. S.U. n. 31692/2023,) sulle stesse questioni concernenti la sospensione dalla retribuzione adottata dal datore di lavoro in forza di specifica norma di legge emessa al fine di garantire l’osservanza dell’obbligo vaccinale contro il SARS CoV-2 (introdotto prima per i lavoratori operanti in ambito sanitario in base al d.l. n.44/2021; poi per altre categorie di lavoratori in base al d.l. 172/2021, ed infine in base al d.l. n. 1/2022 convertito in l.n.18/2022, che ha introdotto per gli ultracinquantenni l’obbligo vaccinale e di possedere ed esibire su richiesta il Green Pass con esenzione dall’obbligo vaccinale solo in caso di accertato pericolo dalla salute).

7.- Questa Corte ha chiarito che è dalla scelta personale di non conseguire la certificazione vaccinale (cioè di non sottoporsi a vaccino) che deriva, come conseguenza prevista dalla legge, la mancata corresponsione della retribuzione o di altri emolumenti a causa dell’omesso svolgimento della funzione.

8. Il collegio non reputa che emergano nuovi profili giuridici che comportino il riesame di quanto già deciso, sia riguardo alle questioni di legittimità costituzionali di tali discipline, sia per quanto attiene alla loro conformità agli obblighi valevoli per il nostro Paese in virtù dei vincoli di natura comunitaria, citati in ricorso, talchè non può essere accolta neppure l’istanza di rinvio della decisione della causa avanzata nel corso della discussione in attesa della definizione delle questioni pendenti davanti alla Corte Cost. ed alla CGUE.

9.- Alle stesse pronunce di legittimità citate si fa anche riferimento di seguito per la decisione dei primi tre motivi di ricorso ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c.

10.- Può essere allora ribadito che la normativa applicata al caso in esame è stata diretta, nella situazione pandemica contingente, al bilanciamento tra il diritto individuale all’autodeterminazione e la tutela generale della salute pubblica, realizzato, tra l’altro, con la sospensione dal lavoro per i non vaccinati operanti prima in strutture sanitarie ed in seguito per altre categorie e di lavoratori e per i cittadini di età superiore ai 50 anni; stabilendo che l’atto di accertamento dell’inadempimento determinava l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, e che, per il periodo di sospensione, non era dovuta la retribuzione; poiché, senza vaccino, il lavoratore era un potenziale veicolo di contagio, era prevista la sospensione dal lavoro, con corrispondente sospensione della retribuzione in difetto della prestazione lavorativa.

11.- Quanto alla legittimità costituzionale di siffatto bilanciamento, non resta che riportarsi alle numerose pronunce della Corte Cost. (nn. 14, 15, 16, 156, 171, 185 e 186 del 2023, e più di recente n. 188/2024) richiamate dalla Corte bolognese che hanno dichiarato non fondate tutte le questione di legittimità costituzionale delle norme che hanno introdotti gli obblighi vaccinali per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, spiegando che il legislatore ha operato un bilanciamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, bilanciamento non irragionevole e non sproporzionato a fronte di un virus 
respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo e che poteva venire contratto da chiunque, virus caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio;

che le condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell’introduzione dell’obbligo vaccinale erano gravi e imprevedibili; che la scelta del legislatore di introdurre il suddetto obbligo vaccinale appariva suffragata e coerente rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento, tenendo anche conto che la tempestività della risposta all’evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia e che tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, la scelta tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento storico è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita;

che l’obbligatorietà del vaccino lasciava comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge; che l’art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con il coesistente diritto degli altri, e quindi con l’interesse della collettività;

che la tutela della salute implica anche il dovere dell’individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell’eguale protezione del coesistente diritto degli altri;

che, nell’ambito del contemperamento tra le due declinazioni, individuale e collettiva, del diritto alla salute, l’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione in quel principio di solidarietà che rappresenta la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente, in quanto, tutte le volte in cui le due dimensioni entrano in conflitto, il diritto alla salute individuale può trovare una limitazione in nome dell’interesse della collettività, nel quale trova considerazione il diritto degli altri in nome di quella solidarietà orizzontale, che lega ciascun membro della comunità agli altri consociati.

12.- Dunque, come ora visto, la Corte Costituzionale ha chiarito che la ratio della normativa applicata va rinvenuta nel contemperamento tra la dimensione individuale e la dimensione collettiva del diritto alla salute, e che il bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4,  32 e 35 Cost. realizzato da detta normativa è stato esercitato in modo non irragionevole.

La Corte Costituzionale ha ulteriormente chiarito (Corte Cost. n. 15/2023; v. anche sentenza n. 16/2023 e 185/2023) che il datore di lavoro che rifiuta la prestazione del lavoratore non versa in mora credendi, essendo, piuttosto, tale rifiuto riconducibile alla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa; che la mancata sottoposizione a vaccinazione determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni; la sospensione del medesimo lavoratore rappresenta per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale; l’effetto stabilito dalle norme censurate giustifica, quale conseguenza del principio generale di corrispettività, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare, considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile.

13. Non emergono, pertanto, ulteriori profili rilevanti nella controversia in esame per un nuovo coinvolgimento, nella materia, del giudice delle leggi.

14. Quanto alla prospettata incompatibilità degli obblighi vaccinali con la normativa UE (e alla conseguente prospettata disapplicazione della normativa italiana per violazione del principio di non discriminazione quanto alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, ovvero alla proposta di rinvio pregiudiziale alla CGUE) osserva il Collegio che dette prospettazioni si basano su presupposti non corrispondenti all’interpretazione letterale e sistematica della normativa in esame.

15. Questa, infatti, non si pone in termini di violazione individuale dell’obbligo vaccinale – sanzione, come preteso da parte ricorrente; al contrario, come chiarito dalla Corte Costituzionale, la decisione del lavoratore o del cittadino di non sottoporsi a vaccino rimaneva libera; tuttavia, conseguenza di tale libera scelta, nella contingenza pandemica, per non porre in pericolo gli altri consociati (ricoverati, vulnerabili, colleghi di lavoro, cittadini in generale) , era la sospensione dal servizio del lavoratore che sceglieva di non vaccinarsi, in adempimento del dovere datoriale di tutela della salute pubblica e sul luogo di lavoro; la sospensione della retribuzione era effetto (non di discriminazione, ma) della sospensione del sinallagma contrattuale prestazione lavorativa – retribuzione (cfr. anche CGUE 13.7.2023, in causa C-765/21).

16. Il quarto motivo con cui si censura la tesi espressa dalla sentenza impugnata che ha ritenuto inammissibili per carenza di interesse i motivi di appello con cui si sosteneva l’illegittimità delle modalità del trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni (Green Pass) deve essere dichiarato inammissibile posto che esso non censura la diversa ratio con cui la Corte di appello ha dichiarato manifestamente infondati nel merito i predetti motivi ritenendo le legittimità e proporzionalità delle modalità di trattamento previste dal diritto nazionale italiano, in base ai citati d.PCM 17.6.21 e Dpcm 12.10.21.

Questa Corte ha precisato che laddove la pronuncia sia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, sussiste l’onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (ex multis Sez. 1 -, Ordinanza n. 17182 del 14/08/2020).

17. Il ricorso deve essere quinti rigettato. Le spese di lite del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

18. Al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante, nella ricorrenza dei presupposti processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.000 per compensi professionali, € 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

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