CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 26961 depositata il 7 ottobre 2025

Sospensione dall’attività lavorativa e dalla retribuzione – Assenza ingiustificata – Principio di non discriminazione – Tutela generale della salute pubblica – Obbligo vaccinale – Diritto alla conservazione del rapporto di lavoro – Diritto alla salute – Riammissione al lavoro – Rigetto

Fatti di causa

La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza in atti, ha confermato integralmente la pronuncia gravata e rigettato l’appello proposto da D.L., M.V. e F.M. avverso la sentenza pronunciata dal tribunale di Forlì che aveva respinto la domanda con cui i lavoratori avevano impugnato la sospensione dall’attività lavorativa e dalla retribuzione, in regime di assenza ingiustificata, disposta dal datore di lavoro S.R. S.p.A. in forza della articolo 4-quinquies DL 44/2021, con effetto dal 15/2/2022, per essersi i lavoratori rifiutati di sottoporsi al vaccino obbligatorio contro il SARS-CoV-2 previsto per i lavoratori ultra cinquantenni dal combinato disposto degli articoli 4 quater e 4 quinquies del Dl 44/2021, convertito in legge numero 76/2021 e pertanto essendo stati considerati assenti ingiustificati, con conseguente sospensione del lavoro e dalla retribuzione.

I lavoratori chiedevano la riammissione al lavoro ed il ripristino del trattamento retributivo, ovvero, in subordine il riconoscimento dell’assegno previsto dal CCNL per l’ipotesi di “condizione di temporanea inidoneità”.

A seguito delle modifiche normative introdotte dal d.l. n. 24/22 che consentivano – dopo soli 38 giorni di vigenza della norma – la riammissione al lavoro con Green pass base (effettivamente disposta dalla datrice di lavoro con effetto dal 26/3/2022), le cause di merito proseguivano soltanto per i profili stipendiali ed accessori.

Le domande aventi ad oggetto la condanna al pagamento delle retribuzioni non corrisposte sono state quindi rigettate.

A fondamento della decisione la Corte d’appello ha in primo luogo affermato che la materia concernente gli obblighi vaccinali non rientrava tra quelle di competenza dell’Unione Europea, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, sentenza 13 luglio 2023 e rigettando così il primo motivo; per quanto riguardava i restanti motivi d’appello, tutti involgenti i profili di costituzionalità della disciplina legislativa di riferimento, la Corte d’appello ha confermato che le eccezioni di incostituzionalità sollevate dai lavoratori fossero manifestamente infondate alla luce delle sentenze nn. 14, 15, 16 del 2023 della Corte costituzionale; alle quali si erano poi aggiunte le sentenze nn. 156, 171, 185 e 186 del 2023,con le quali tutte la Corte costituzionale aveva ribadito la legittimità costituzionale delle norme impositive dell’obbligo vaccinale da SARS-CoV-2 e della conseguente sospensione dall’esercizio della professione per inadempimento dello stesso contemplate dal d.l. n.44 del 2021.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna hanno proposto ricorso per cassazione i tre lavoratori sopra indicati con due motivi di ricorso, mentre S.R. S.p.A. benché ritualmente notificata è rimasta intimata e non ha svolto difese.

I lavoratori hanno depositato memoria.

Il procuratore generale ha comunicato memoria.

Ragioni della decisione

1.- Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, comma I, n. 3, c.p.c. del Regolamento U.E. n. 953/21, art. 3 paragrafo 7, considerando nn. 20 e 36, alla CDFUE “Carta di Nizza”, artt. 3, 15 e 21,  52 nonché 51, ed alla Direttiva 2000/78 C.E., perché la Corte di appello come il Trib., ha errato nel non disapplicare l’art. 4 quinquies del D.l. 44/2021 (applicabile ratione temporis) che, introducendo una discriminazione, è in contrasto con il diritto europeo.

Si richiede, ove non si proceda alla disapplicazione, di sollevare questione pregiudiziale interpretativa alla C.G.U.E., chiedendo se le norme di cui all’art. 21 CDFUE ed all’art. 6 della direttiva 2000/78/CE ostino all’applicazione del combinato disposto degli artt. 4-quater e 4-quinquies.

2.- Con il secondo motivo si sostiene ex art. 360, comma I, n. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23 – 24, l. 87/1953, artt. 3,4, 32, 36, 117 Cost., posto che la CdA, per rigettare la q.l.c., avrebbe richiamato la motivazione già fornita dalla sentenza di primo grado, senza replicare alle censure mosse alla sentenza con le argomentazioni esposte nei motivi 2 e 3 dell’atto di appello; la Corte avrebbe dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale non essendoci i presupposti per delibare per una manifesta infondatezza.

7.- I due motivi, da esaminarsi congiuntamente perché connessi, non sono fondati.

8. Preliminarmente va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte si è già pronunciata, anche a Sez. unite (Cass. n. 9243 del 08/04/2025, Cass. S.U. n. 31692/2023,) su tutte le questioni sollevate dai ricorrenti in materia di sospensione dalla retribuzione adottata dal datore di lavoro in forza di specifica norma di legge emessa al fine di garantire l’osservanza dell’obbligo vaccinale contro il SARS CoV-2 (introdotto prima per i lavoratori operanti in ambito sanitario in base al d.l. n.44/2001; poi per altre categorie di lavoratori in base al d.l. 172/2021, ed infine in base al d.l. n. 1/2022 convertito in l.n.18/2022, che ha introdotto per gli ultracinquantenni l’obbligo vaccinale e di possedere ed esibire su richiesta il Green Pass con esenzione dall’obbligo vaccinale solo in caso di accertato pericolo alla salute).

Questa Corte ha chiarito che è dalla scelta personale di non conseguire la certificazione vaccinale (cioè di non sottoporsi a vaccino) che deriva, come conseguenza prevista dalla legge, la mancata corresponsione della retribuzione o di altri emolumenti a causa dell’omesso svolgimento della funzione.

9. Il collegio non reputa che emergano nuovi profili giuridici che comportino il riesame di quanto già deciso, sia riguardo alle questioni di legittimità costituzionali di tali discipline, sia per quanto attiene alla loro conformità agli obblighi valevoli per il nostro Paese in virtù dei vincoli di natura comunitaria, citati in ricorso, di guisa che non può essere accolta neppure l’istanza di rinvio della decisione della causa avanzata dai ricorrenti in attesa della decisione delle questioni pendenti davanti alla Corte Cost. ed alla CGUE.

10.- Alle stesse pronunce citate si fa anche riferimento di seguito per la decisione della presente causa, ai sensi dell’art.118 disp. att. c.p.c.

11.- Può essere allora ribadito che la normativa applicata al caso in esame è stata diretta, nella situazione pandemica contingente, al bilanciamento tra il diritto individuale all’autodeterminazione e la tutela generale della salute pubblica, realizzato, tra l’altro, con la sospensione dal lavoro per i non vaccinati operanti prima in strutture sanitarie ed in seguito per altre categorie e di lavoratori e per i cittadini di età superiore ai 50 anni; stabilendo che l’atto di accertamento dell’inadempimento determinava l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, e che, per il periodo di sospensione, non era dovuta la retribuzione; poiché, senza vaccino, il lavoratore era un potenziale veicolo di contagio, era prevista la sospensione dal lavoro, con corrispondente sospensione della retribuzione in difetto della prestazione lavorativa.

12.- Quanto alla legittimità costituzionale di siffatto bilanciamento, non resta che riportarsi alle numerose pronunce della Corte Cost. (nn. 14, 15, 16, 156, 171, 185 e 186 del 2023, e più di recente n. 188/2024) richiamate dalla Corte bolognese che hanno dichiarato non fondate tutte le questione di legittimità costituzionale delle norme che hanno introdotti gli obblighi vaccinali per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, spiegando che il legislatore ha operato un bilanciamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, bilanciamento non irragionevole e non sproporzionato a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo e che poteva venire contratto da chiunque, virus caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio; che le condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell’introduzione dell’obbligo vaccinale erano gravi e imprevedibili;

che la scelta del legislatore di introdurre il suddetto obbligo vaccinale appariva suffragata e coerente rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento, tenendo anche conto che la tempestività della risposta all’evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia e che tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, la scelta tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento storico è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita;

che l’obbligatorietà del vaccino lasciava comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge; che l’art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con il coesistente diritto degli altri, e quindi con l’interesse della collettività;

che la tutela della salute implica anche il dovere dell’individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell’eguale protezione del coesistente diritto degli altri;

che, nell’ambito del contemperamento tra le due declinazioni, individuale e collettiva, del diritto alla salute, l’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione in quel principio di solidarietà che rappresenta la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente, in quanto, tutte le volte in cui le due dimensioni entrano in conflitto, il diritto alla salute individuale può trovare una limitazione in nome dell’interesse della collettività, nel quale trova considerazione il diritto degli altri in nome di quella solidarietà orizzontale, che lega ciascun membro della comunità agli altri consociati.

13.- Dunque, come ora visto, la Corte Costituzionale ha chiarito che la ratio della normativa applicata va rinvenuta nel contemperamento tra la dimensione individuale e la dimensione collettiva del diritto alla salute, e che il bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost. realizzato da detta normativa è stato esercitato in modo non irragionevole.

La Corte Costituzionale ha ulteriormente chiarito (Corte Cost. n. 15/2023; v. anche sentenza n. 16/2023 e 185/2023) che il datore di lavoro che rifiuta la prestazione del lavoratore non versa in mora credendi, essendo, piuttosto, tale rifiuto riconducibile alla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa; che la mancata sottoposizione a vaccinazione determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore rappresenta per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale; e che l’effetto stabilito dalle norme censurate giustifica, quale conseguenza del principio generale di corrispettività, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare, considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile.

14. Non emergono, pertanto, ulteriori profili rilevanti nella controversia in esame per un nuovo coinvolgimento, nella materia, del giudice delle leggi.

15. Quanto alla prospettata incompatibilità degli obblighi vaccinali con la normativa UE (e alla conseguente prospettata disapplicazione della normativa italiana per violazione del principio di non discriminazione quanto alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, ovvero alla proposta di rinvio pregiudiziale alla CGUE) osserva il Collegio che dette prospettazioni si basano su presupposti non corrispondenti all’interpretazione letterale e sistematica della normativa in esame.

16. Questa, infatti, non si pone in termini di violazione individuale dell’obbligo vaccinale – sanzione, come preteso da parte ricorrente; al contrario, come chiarito dalla Corte Costituzionale, la decisione del lavoratore o del cittadino di non sottoporsi a vaccino rimaneva libera; tuttavia, conseguenza di tale libera scelta, nella contingenza pandemica, per non porre in pericolo gli altri consociati (ricoverati, vulnerabili, colleghi di lavoro, cittadini in generale), era la sospensione dal servizio del lavoratore che sceglieva di non vaccinarsi, in adempimento del dovere datoriale di tutela della salute pubblica e sul luogo di lavoro; la sospensione della retribuzione era effetto (non di discriminazione, ma) della sospensione del sinallagma contrattuale prestazione lavorativa – retribuzione (cfr. anche CGUE 13.7.2023, in causa C-765/21).

17. Il ricorso deve essere quindi rigettato. Nulla per le spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

18.- Al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove spettante, nella ricorrenza dei presupposti processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

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