CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 27240 depositata il 21 ottobre 2024
Lavoro – NASpI – Erroneo inquadramento natura giuridica Azienda speciale – Ente pubblico non economico – Accoglimento
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la decisione di prime cure che aveva escluso l’azienda speciale (…) – Alto Adige (di seguito IDM) dalle p.a. di cui all’art.1, co. 2 d.lgs. n. 165 del 2001, con il conseguente corollario dell’inclusione dell’attuale intimata, dipendente del predetto ente pubblico non economico, fra i soggetti assicurati contro la disoccupazione e beneficiaria della NASpI, ai sensi dell’art. 2, d.lgs. n. 22/2015.
2. Ricorre avverso tale sentenza l’INPS, con ricorso affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, P.M.
Ragioni della decisione
3. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS si duole di violazione e falsa applicazione degli artt.2 del d.lgs. 22/2015, 1, comma secondo, d.lgs. n.165/2001, 113,113-bis,114 del d.lgs. n.267/2000 e 19 Legge Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2014, n. 11, per avere la Corte di merito erroneamente inquadrato la natura giuridica dell’Azienda speciale per la quale si controverte, con il conseguente errato corollario in ordine all’inclusione dei dipendenti nell’ambito della disciplina della NASpI.
4. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso perché la dirimente questione della qualificazione giuridica del datore di lavoro quale ente pubblico economico, ovvero quale ente pubblico non economico, costituisce questione eminentemente di diritto, necessaria per la corretta applicazione, al caso di specie, della disciplina dell’ambito soggettivo della NASpI.
5. Invero, il gravame non contesta la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale ma solleva questioni di diritto, in ordine all’individuazione della corretta disciplina normativa da applicare (Cass.n. 23884 del 2022), in considerazione del fatto che la natura economica o meno di un ente dev’essere accertata tenendo presente la disciplina legale e statutaria che ne regola l’attività con riferimento agli scopi dell’ente medesimo, non rilevando, a tal fine, l’oggetto dell’attività stessa (Cass., Sez.Un, n. 15661 del 2006; Cass. n. 34561 del 2023).
6. Occorre rilevare, inoltre, che, sebbene il ricorso faccia riferimento anche alle previsioni statutarie (cfr., Cass., n. 32737 del 2021), nondimeno le censure concernono la corretta sussunzione della fattispecie e, quindi, l’interpretazione delle norme di legge applicabili alla medesima fattispecie, così come correttamente ricostruita.
7. Tanto premesso, il ricorso è da accogliere.
8. La sentenza impugnata si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l’indagine rivolta a stabilire se un ente pubblico sia o meno economico deve essere compiuta tenendo presente la disciplina legale e statutaria che ne regola l’attività con riferimento agli scopi dell’ente medesimo, non rilevando, a tal fine, l’oggetto dell’attività stessa, ma, piuttosto, la fonte delle entrate utilizzate per il sostentamento di siffatto ente (Cass., n. 23884 del 2022), con la conseguenza che ove le disposizioni normative e statutarie depongano nel senso della natura di ente pubblico economico di un ente, questa può essere esclusa solo in seguito ad una valutazione concernente gli scopi dello stesso e la provenienza delle sue entrate (fra tantissime, Cass., n. 34561 del 2023).
9. Questa Corte ha già chiarito che un ente pubblico è di natura economica se produce, per legge e per statuto (e, quindi, non in via di mero fatto e contingente) beni o servizi con criteri di economicità, ossia con equivalenza, almeno tendenziale, tra costi e ricavi, analogamente ad un comune imprenditore.
10. Se, invece, l’ente può normativamente perseguire molte finalità con finanziamenti dello Stato e degli enti consorziati diversi dai corrispettivi ottenuti, la gestione, comunque, non è economica, indipendentemente dall’utilizzazione concreta di tali finanziamenti (Cass., SU, n. 1132 del 2000).
11. Nella specie, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte trentina, la natura di ente pubblico non economico può evincersi dal compendio di elementi emergente dalla disciplina legale e statutaria dell’Azienda:
a) la costituzione dell’ente è stata prevista ed autorizzata dalla legge della Provincia Autonoma di Bolzano, n. 11/2014;
b) la composizione dell’ente, con espressa indicazione della personalità di diritto di pubblico, è formata esclusivamente dalla Provincia Autonoma di Bolzano e dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, con esclusione della partecipazione di altri soggetti (art.1, primo co. statuto dell’Azienda speciale, in conformità all’art. 19 legge provinciale n. 11/2014 e successive modifiche);
c) il patrimonio dell’ Azienda è costituito esclusivamente da conferimenti degli Enti Pubblici istitutivi (art.4,, secondo co., lett. a dello statuto dell’Azienda speciale e 5 del medesimo statuto);
d) le perdite generate dalla gestione dell’Azienda devono esser ripianate dagli Enti proprietari ai sensi dell’art. 4 secondo co., lett. e dello statuto dell’Azienda speciale, secondo cui «ciascun ente:…e)copre per quota parte le eventuali perdite di bilancio»;
e) le entrate correnti dell’azienda per lo svolgimento dell’attività avviene anche mediante finanziamenti, erogati dalla Provincia, dalla Camera di Commercio, e contributi di altri enti pubblici e privati nonché dell’Unione Europea (art.16 statuto);
f) la previsione dello svolgimento anche di attività non puramente volte alla produzione di beni e servizi , che, quindi, trascende quella imprenditoriale (art. 2 statuto dell’Azienda speciale).
12. La Corte trentina, pertanto, ha erroneamente attribuito la natura di ente pubblico economico all’Azienda speciale IDM e, in ragione del corretto inquadramento giuridico dell’ ente pubblico-datore di lavoro dell’attuale intimata, deve escludersi il diritto della dipendente all’indennità NASpI, non rientrando il datore di lavoro nell’assicurazione previdenziale de qua ai sensi del combinato disposto dell’ art. 2 del d. lgs. n. 22/2015 secondo cui: «1. Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni» e dell’art. 1, comma secondo, del d. lgs. n. 165/2001 secondo cui: «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».
13. Inoltre, vale la pena di aggiungere che l ’Ente pubblico de quo, in considerazione del menzionato inquadramento giuridico, non ha versato la contribuzione per la disoccupazione NASpI – ai sensi dell’art. 2 del d. lgs. n. 22/2015, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame – proprio in virtù della sua natura di ente pubblico non economico (e, dunque , di pubblica amministrazione ai sensi dell’ art. 1, comma secondo, del d. lgs. n. 165/2001), con conseguente iscrizione della lavoratrice per cui è causa alla gestione pubblica istituita presso l’Inps.
14. Conclusivamente, la sentenza impugnata, che non si è attenuta ai predetti principi, va cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda.
15.L’assenza di precedenti specifici consiglia la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; spese compensate dell’intero processo.