CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 28118 depositata il 31 ottobre 2024
Lavoro – Licenziamento disciplinare – Obbligo risarcitorio – Trasformazione rapporto di lavoro da parziale a esclusivo con il servizio sanitario regionale – Svolgimento attività libero professionale di odontoiatra – Rigetto
Fatti di causa
1.Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 13.6.2017 in esito alla fase sommaria del rito di cui alla legge n. 92/2012, rigettava l’impugnativa del licenziamento disciplinare intimato in data 29.3.2016 dall’Ospedale M. di Acquaviva delle Fonti (per esteso E.E.O.G.R. “F. M.”) al dirigente medico (presso la struttura semplice Centro Odontoiatria Infantile) F.L.G., dipendente dal 1991.
2.Il medesimo Tribunale, con sentenza n. 3530/2021, rigettava il ricorso in opposizione e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dell’ente, condannava il lavoratore opponente al pagamento della somma complessiva di € 129.313,47, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale nel periodo 1.1.2010 – 31.3.2016, al netto della somma di € 30.000 già versata a tale titolo.
3.La Corte d’Appello di Bari, per quanto qui ancora rileva, rigettava il reclamo principale del medico, accoglieva per quanto di ragione il reclamo incidentale dell’ospedale, e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava il dott. G. al pagamento in favore dell’ente dell’ulteriore somma di €47.829,41 a titolo di oneri riflessi, oltre accessori, confermando nel resto l’impugnata sentenza.
4.Osservava la Corte territoriale, tra l’altro, che la vicenda disciplinare era collegata a fatti oggetto di processo penale, concluso con sentenza di condanna dell’odierno ricorrente per il reato di cui all’art. 640 c.p. (Cass. pen. n. 20831/2021; in detta pronuncia si legge che, “secondo la conforme ricostruzione del fatto contenuta nelle due sentenze di condanna, l’imputato, medico odontoiatra dipendente e in servizio presso l’E.E.R.M., corrente in Acquaviva delle Fonti, dopo aver optato per la trasformazione del rapporto di lavoro, da parziale ad esclusivo, con il servizio sanitario regionale, a decorrere dal gennaio 2010, induceva il datore di lavoro ad erogare in proprio favore i trattamenti economici aggiuntivi conseguenti all’opzione di tempo pieno prescelta, nonostante avesse continuato a svolgere attività libero professionale di odontoiatra presso studi privati”).
5.Ricorre per la cassazione della sentenza d’appello il dott. G. con 12 motivi; resiste l’Ospedale con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie; il PG ha concluso come da memoria scritta e verbale di udienza.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento agli artt. 357 e 358 c.p., per avere la Corte di appello affidato natura fidefacente alla certificazione redatta dal personale dell’ente ospedaliero, e per aver affermato la natura pubblicistica dell’E.E.O.G.R. “F. M.”, nonché delle funzioni svolte dal personale senza verificare se l’attività svolta dal lavoratore ricadesse o meno nell’ambito dell’attività pubblicistica svolta dall’ente.
2.Con il secondo motivo, deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), ovvero delle ragioni per cui le certificazioni, pur essendo sottoscritte da un dipendente di ente privato, sono state ritenute utili a soddisfare concretamente specifiche attività e compiti nell’ambito dell’attività pubblicistica svolta dall’ente.
3.Con il terzo motivo, subordinato, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte di Appello riconosciuto fede privilegiata e assegnato valore probante fino a querela di falso alle suddette certificazioni (del direttore del personale dell’ente), senza che le stesse contenessero l’attestazione che i fatti fossero avvenuti in sua presenza, né che fossero state compiute direttamente da parte sua.
4.Con il quarto motivo, deduce omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte di appello ritenuto rilevante ex art. 116 c.p.c. il contenuto della “Nota informativa della Guardia di Finanza” del 25.1.2016 prodotta dall’ente senza esaminarlo, nonostante quantificasse dati parziali e irrilevanti;
5.Con il quinto motivo, deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), nella parte in cui nella motivazione della sentenza impugnata si attribuisce valore confessorio alla missiva del lavoratore relativa a una proposta transattiva, quanto alla cifra versata dall’ente a titolo di IRAP.
6.Con il sesto motivo, deduce omesso esame circa il fatto decisivo per il giudizio della circostanza denunciata di mancata prova da parte dell’Ente del versamento effettivo delle somme trattenute sulla maggior retribuzione, corrisposta in virtù del rapporto di esclusiva, per tributi o oneri riflessi di legge, di cui successivamente era stato chiesto il rimborso con domanda riconvenzionale.
7.Con il settimo motivo, deduce violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 2033 c.c. e 53 d. lgs. n. 165/2001 perché, in accoglimento della domanda riconvenzionale, il ricorrente era stato condannato a rifondere le spese oggetto di risarcimento al lordo e non al netto degli oneri tributari e riflessi, per avere la Corte territoriale applicato erroneamente una normativa che riguarda solo i pubblici dipendenti e per avere applicato erroneamente la disciplina dell’indebito o del risarcimento per danni dovuti a fatto illecito non oggetto della domanda riconvenzionale di parte datoriale, che era domanda di condanna al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale.
8.Con l’ottavo motivo subordinato deduce violazione e falsa applicazione (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) degli artt. 357 e 358 c.p. per avere il Tribunale di Bari assegnato natura fidefacente alle certificazioni firmate dal Direttore del Personale dell’ente ospedaliero; con il nono motivo subordinato (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) deduce omessa valutazione da parte del Tribunale di Bari dell’esatto valore probatorio di una certificazione e un prospetto a firma del Direttore del Personale; con il decimo motivo subordinato(art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) deduce omesso esame da parte del Tribunale di Bari circa il valore probante e rilevante della nota della Guardia di Finanza del 25.1.2016; con l’undicesimo motivo subordinato (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) deduce violazione delle norme e dei principi generali sulla ripetizione di indebito del dipendente da parte del Tribunale di Bari; con il dodicesimo motivo subordinato deduce (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) omesso esame da parte del Tribunale di Bari del fatto decisivo consistito nella nota a firma del Direttore Generale sulla quantificazione delle somme oggetto di condanna alla restituzione.
9.Per ordine espositivo, vanno in primo luogo dichiarati inammissibili, per la preclusione derivante dalla cd. doppia conforme pronuncia di merito, i motivi secondo, quarto, quinto e sesto.
Essi, infatti, concernono questioni di fatto rispetto alle quali la Corte d’Appello ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. (ora 360, comma 4, c.p.c.) e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nel senso che, quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.; ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (v. Cass. n. 29715/2018, n. 7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934/2023).
10. Sono, inoltre, preliminarmente inammissibili i motivi ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo, perché rivolti, come osservato da parte controricorrente, contro la sentenza di primo grado; a norma dell’art. 360 c.p.c. possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado.
11. Osserva il Collegio che sono inammissibili, sotto più profili, anche il primo e terzo motivo di ricorso.
12. È invero inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. n. 34476/2019 e molteplici conformi).
13.Dall’articolata motivazione della sentenza gravata si evince che la responsabilità disciplinare del dirigente medico, per i fatti dai quali è derivato il licenziamento (non più impugnato in sede di legittimità), con obbligo risarcitorio nei confronti dell’ente ospedaliero, è stata ricavata dalla valutazione integrata del complessivo materiale probatorio, in relazione ad an e quantum del risarcimento stesso, inclusa la sentenza di condanna in sede penale divenuta definitiva.
14.Pertanto, il primo e il terzo motivo si risolvono in una sostanziale richiesta di rivalutazione nel merito di fatti e prove, il che è inammissibile, non potendo la denuncia di violazione di legge surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata) o valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di ottenerne un diverso apprezzamento (cfr. Cass. n. 20814/2018, n. 21640/2023, n. 21296/2024, n. 21353/2024).
15.Inoltre, i motivi in questione sono carenti di decisività, nel senso che l’invocata rivisitazione delle questioni in senso lato pubblicistiche (sulla natura dell’ente e dei suoi dipendenti), non porterebbero a modifiche in termini di an e quantum del danno patrimoniale sofferto dal datore di lavoro in nesso causale con l’illecito del medico, come contestato e accertato anche in sede penale.
16.Il settimo motivo non è fondato.
17.La sentenza gravata ha quantificato il risarcimento secondo il principio dell’interesse protetto e del correlato diritto dell’ente danneggiato al pieno ristoro del danno, in funzione riparatoria e integralmente compensativa.
18.Infatti, come chiarito da Cass. S.U. n. 17634/2024 (v. anche Cass. S.U. n. 21992/2020), l’azione volta al pieno ristoro del danno, proposta nell’interesse del datore di lavoro, ha funzione riparatoria ed è attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario.
19.Nello stabilire la misura del risarcimento dei danni subiti dall’ospedale per le maggiori somme erogate al dipendente medico in regime di esclusiva nel periodo 1.1.2010 – 31.3.2016, condizione risultata in fatto insussistente e integrante reato (per il quale è intervenuta condanna definitiva), la Corte d’Appello ha coerentemente dato rilievo alla dimensione risarcitoria piuttosto che a quella retributiva in senso stretto.
20.In tale dimensione non viene in rilievo la norma di cui all’art. 53, comma 7, d. lgs. 165/2001, che peraltro non è stata posta a base della decisione sul punto della Corte territoriale, trattandosi di disposizione che riguarda la disciplina degli incarichi dei pubblici dipendenti; così come non viene in rilievo nemmeno la disciplina della ripetizione di indebito, che ha funzione eminentemente recuperatoria.
21.Piuttosto, come sopra osservato, la dimensione risarcitoria del danno da reato causato dalla condotta addebitata al dipendente comporta il diritto dell’ente danneggiato al pieno ristoro del danno e in questo senso la sentenza impugnata ha posto tale onere integralmente a carico del responsabile, al di fuori della dimensione retributiva e fiscale, quest’ultima eventualmente riguardante i rapporti del contribuente con l’amministrazione finanziaria.
22.In conclusione, il ricorso va, nel suo complesso, rigettato.
23.Le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
24.Sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 7.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.