CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 30823 depositata il 24 novembre 2025
Rapporto di lavoro subordinato – Differenze retributive – Trattamento di fine rapporto – Sussistenza di discriminazione – Necessità di accertamenti di fatto – Onere della prova – Risarcimento del danno connesso alla mora credendi – Accoglimento
Fatti di causa
1. Il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda proposta da S.G., accertò l’esistenza, nel periodo gennaio 1988 – 4 aprile 2011, di un rapporto di lavoro subordinato tra la G. medesima e S.D.P., presso il cui studio professionale la prima aveva svolto mansioni di segretaria; per l’effetto, condannò il D.P. a pagarle a titolo di differenze retributive e trattamento di fine rapporto, oltre accessori, la complessiva somma di euro 125.367,57 calcolata sulla base del 4° livello del c.c.n.l. Studi Professionali ritenuto applicabile al rapporto; respinse la domanda di accertamento della nullità/illegittimità/inefficacia del licenziamento che la lavoratrice asseriva esserle stato intimato oralmente in data 4 aprile 2011 in connessione con la sua richiesta di regolarizzazione del rapporto di lavoro.
2. La Corte di appello di Roma, pronunziando sull’appello principale del D.P. e sull’appello incidentale della G., in parziale riforma della sentenza di primo grado, nel resto confermata, ha rideterminato in € 38.349,46 la somma spettante alla lavoratrice a titolo di differenze retributive e in euro 13.875,36 la somma alla stessa dovuta a titolo di trattamento di fine rapporto.
3. La statuizione di riforma è stata fondata sulla esclusione della diretta applicabilità al rapporto di lavoro del contratto collettivo Studi Professionali, utilizzato dal giudice di seconde cure solo in via parametrica al fine della determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente conforme al canone dettato dall’art. 36 Cost..
4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso S.D.P. sulla base di tre motivi; la parte intimata ha depositato controricorso con contestuale ricorso incidentale affidato a tre gruppi di motivi seguiti da un motivo condizionato e da un ulteriore motivo; il ricorrente principale ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale.
5. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
6. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. .
Ragioni della decisione
Motivi del ricorso principale
1. Con il primo motivo di ricorso principale parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 2094 e 2099 c.c., mancata applicazione dell’art. 2222 c.c. e dell’art. 409 n . 3 c.p.c. .
1.1. Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto configurabile un rapporto di lavoro dipendente in assenza dei tradizionali indici rivelatori della subordinazione e sulla base di un principio di presunzione estraneo all’ordinamento; sostiene, di conseguenza, che la domanda della G. avrebbe dovuto essere respinta in applicazione della regola di riparto degli oneri probatori di cui all’art. 2697 c.c. e la prestazione di controparte ricondotta all’ambito del contratto d’opera ex art. 2222 c.c. in coerenza con il contenuto intellettuale della prestazione resa.
2. Con il secondo motivo di ricorso deduce ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dalla circostanza che alcuni testi avevano riferito di non avere mai visto la G. presso lo studio del D.P., così confermando la natura saltuaria e occasionale della frequentazione da parte della prima del detto studio professionale.
3. Con il terzo motivo di ricorso deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 2099 c.c., dell’art. 2070 c.c., del c.c.n.l., censurando la individuazione del settore professionale in relazione al contratto collettivo applicato e in ogni caso la determinazione delle differenze. Denunzia inoltre ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., per assenza di motivazione in ordine alla ritenuta applicabilità del contratto collettivo Studi Professionali e alla stessa determinazione del livello di inquadramento della lavoratrice; rappresenta infine che lo scarto tra l’importo calcolato da c.t.u. e quello liquidato in sentenza impugnata, inferiore al primo, non consentiva di identificare il concreto criterio di quantificazione utilizzato.
Esame dei motivi di ricorso principale
4. Il primo motivo di ricorso principale deve essere respinto.
4.1. Questa Corte ha chiarito come, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, cioè l’individuazione del parametro normativo, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede la valutazione delle risultanze processuali al fine della verifica di integrazione di tale parametro (v. Cass., n. 17009 del 2017; Cass., n. 9808 del 2011; Cass., n. 13448 del 2003; Cass., n. 8254 del 2002; Cass., n. 14664 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999).
4.2. I parametri ai quali la Corte di merito ha ancorato l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro risultano del tutto coerenti con il disposto dell’art. 2094 c.c. in tema di caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato.
Il giudice di appello si è, infatti, riferito alla continuità e al contenuto delle prestazioni rese, alla manifestazione di poteri di organizzazione direzione e controllo, anche di singoli atti, da parte del D.P., all’onerosità dell’attività prestata dalla G. con compenso predeterminato, all’osservanza di un orario di lavoro predeterminato, all’utilizzazione, nell’espletamento della prestazione, di beni strumentali propri dello studio professionale, elementi questi che sono annoverati, per costante giurisprudenza di legittimità, tra i tradizionali indici rivelatori della natura subordinata del rapporto (v. Cass. n. 14664 del 2001, Cass., n. 13448 del 2003, Cass. n. 8254 del 2002 , Cass. n. 5036 del 2001, ; Cass. n. 4036 del 2000, Cass. n. 326 del 2006), indici il cui apprezzamento concreto costituisce, come già evidenziato, attività riservata istituzionalmente al giudice di merito.
4.3. Tanto esclude in radice la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2222 c.c. in tema di contratto d’opera.
5. Il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile per plurimi profili derivanti: a) dalla preclusione scaturente ai sensi dell’art. 348 ter ultimo comma c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, dalla esistenza di <<doppia conforme di merito>> non avendo l’odierno ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, come invece sarebbe stato suo onere (Cass. n. 5947 del 2023; Cass. n. 26774 del 2019; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014); b) dalla modalità di articolazione delle censure non conformi all’attuale paradigma dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in quanto in concreto intese a sollecitare un mero diverso apprezzamento delle risultanze della prova orale.
6. Il terzo motivo di ricorso presenta profili di inammissibilità e profili di infondatezza nel merito.
6. Occorre premettere che la Corte territoriale ha escluso la diretta applicabilità al rapporto di lavoro del contratto collettivo Studi Professionali, che ha utilizzato dichiaratamente solo in funzione parametrica, al fine di determinare la retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost., avuto riguardo all’attività di segretaria concretamente espletata dalla G., quale ricostruita sulle emergenze della prova espletata.
6.1. Tale operazione è conforme a diritto in quanto per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost., il giudice, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, può utilizzare, quale parametro di raffronto, la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell’attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale -anche con riguardo alle imprese di non rilevanti dimensioni -, con esclusione delle voci retributive legate soltanto all’autonomia contrattuale (cfr., tra le altre, Cass. n. 5519 del 2004; Cass. n. 27591 del 2005; Cass. 24092 del 2009; Cass. n. 14791 del 2008, Cass. n. 17421 del 2018, Cass. n. 944 del 2021).
Questo principio si applica indipendentemente dall’iscrizione o meno del datore di lavoro ad una associazione sindacale e anche alle imprese di dimensioni non rilevanti (Cass n. 21274 del 2010).
6.2. Le censure con le quali si critica l’applicabilità del contratto collettivo Studi Professionali non si confrontano con le ragioni della decisione e con la circostanza che esso è stato utilizzato solo in via parametrica.
6.3. In ordine, infine, alla valutazione della sufficienza e proporzionalità della retribuzione con riguardo alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché alla scelta del contratto collettivo applicabile i relativi accertamenti, contestati dall’odierno ricorrente principale in maniera del tutto apodittica e non argomentata, esprimono valutazioni di natura discrezionale, riservate al giudice di merito e, quindi, insindacabili in sede di legittimità se congruamente motivate (Cass n. 4324 del 1992; Cass. n. 2393 del 1987; Cass. n. 16866 del 2008; Cass. n. 2393 del 1987), come avvenuto nel caso di specie secondo quanto desumibile sia dal riferimento al settore di esplicazione dell’attività lavorativa – pacificamente uno studio professionale – sia dal concreto contenuto delle mansioni accertate come tipiche della segretaria di studio professionale.
6.4. Sono altresì infondate le censure che denunziano apparenza di motivazione con riferimento al quantum liquidato, posto che la Corte di merito, una volta affermata l’utilizzabilità solo in via parametrica del contratto collettivo, ha dato esplicita contezza delle ragioni del disposto supplemento di consulenza tecnica di ufficio in riferimento alla necessità di depurazione delle retribuzioni differenziali degli istituti economici di natura prettamente contrattuale e per l’esclusione delle retribuzioni per lavoro straordinario(sentenza, pag. 8, punto 4).
Tanto esclude la denunziata incertezza circa il preteso diverso criterio di determinazione delle somme attribuite, non evincibile dal mero scarto, peraltro in senso favorevole all’odierno ricorrente principale, tra la somma complessiva determinata dal consulente tecnico di ufficio e quella concretamente liquidata.
Motivi di ricorso incidentale
7. Con il primo motivo di ricorso incidentale S.G. deduce:
a) ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 228 e 230 c.p.c.. degli artt. 2730 e 2733 c.c., dell’art. 37 Cost e dell’art. 25, comma 1, d. lgs. n.198/2006; censura la sentenza impugnata per non avere tenuto conto della confessione resa da controparte circa l’applicazione ai propri dipendenti della contrattazione collettiva di settore.
Rappresenta che la parte datoriale, in violazione dell’art. 37 Cost., era incorsa in una condotta di discriminazione diretta, legata al sesso, là dove aveva applicato il contratto collettivo di settore nei confronti di un unico dipendente di sesso maschile e non delle altre dipendenti di sesso femminile, nessuna delle quali era stata formalmente assunta;
b) ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. lamenta nullità della sentenza in relazione agli artt. 2697 c.c. e agli artt. 116 e 210 c.p.c.; censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non rilevante la richiesta di prova articolata fin dal ricorso introduttivo, avente ad oggetto l’istanza di esibizione della documentazione di assunzione, delle buste paga, dei modelli CUD dei lavoratori dipendenti dal D.P., al fine di verificare l’applicazione della contrattazione collettiva (a titolo di esempio il sig. D.P.G., figlio del convenuto);
c) ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti , in relazione all’art. 2697 c.c. e agli artt. 116 e 210 c.p.c., fatto decisivo che sarebbe consistito nell’applicazione del contratto collettivo ad altro dipendente; ciò configurava nei confronti di essa G. una discriminazione legata al sesso, concretante l’attribuzione di un trattamento complessivo meno favorevole rispetto all’altro dipendente;
d) ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2070, 2077 e 2099 c.c. e dell’art. 25 comma 1 d. lgs. n. 198/2006; la sentenza impugnata viene censurata per avere escluso l’applicabilità in via diretta del contratto collettivo Studi Professionali, in contrasto con le disposizioni di legge, anche di rango costituzionale, che regolamentano la materia del lavoro.
8. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente incidentale deduce:
a) nullità della sentenza ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 195, comma 3 c.p.c., all’ordinanza della corte territoriale emessa in data 8.6.2020, al provvedimento del presidente del collegio del 27.11.2020 di accoglimento della richiesta di proroga del c.t.u., al provvedimento di differimento di ufficio dell’udienza dall’11.1.2021 all’8.2.2021 ed al deposito della c.t.u. in data 21.01.2021; la sentenza impugnata è censurata per avere ritenuto che l’invio al consulente di parte della bozza di relazione supplementare oltre il termine stabilito in relazione all’udienza originariamente fissata, non avesse comportato alcuna violazione del diritto di difesa delle parti le quali, anche in considerazione del differimento dell’udienza alla data dell’’8.2.2021, avevano potuto esercitare il proprio diritto di difesa come in concreto avvenuto;
b) violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. dell’art. 2909 e dell’art. 336 c.p.c.; la sentenza impugnata è censurata per avere ritenuto precluse in secondo grado le critiche concernenti le modalità di computo del credito retributivo differenziale (fondato sulla <<lordizzazione>> della retribuzione netta prima di essere sottratta dalla retribuzione lorda dovuta); si sostiene, in sintesi, che, non essendo passata in giudicato la statuizione presupposta, non era configurabile alcun giudicato ai sensi dell’art. 336 c.p.c. in relazione alla statuizione conseguente;
c) violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. dell’art. 2114 c.c., dell’art. 12 l. n. 153 del 1969, dell’art. 2116 c.c., dell’art. 6 d. lgs n. 314 /1997, degli artt. 49 e 51 d. P.R. n. 917 /1986, dell’art. 1 comma 12 l. n. 243/2004 nonché dell’art. 2110 c.c., dell’art. 1 l. n. 4 del 1953 e dell’art. 2697 c.c.; la sentenza impugnata è censurata per avere ricostruito le differenze dovute sulla base dell’errata applicazione del criterio di “lordizzazione” delle somme corrisposte e ciò in assenza di allegazione e prova da parte del soggetto datore di lavoro di avere trattenuto e versato la quota di contribuzione previdenziale e quella corrispondente alla trattenuta erariale, ipotesi escluse in radice dalle difese di controparte incentrate sulla negazione di un rapporto di lavoro subordinato;
d) nullità della sentenza ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 111 Cost., all’art. 132 c.p.c. e all’art. 118 disp. att. c.p.c.; la sentenza impugnata è censurata per assoluta carenza di motivazione in ordine al quantum liquidato in relazione alla minor somma riconosciuta di euro 38.349,46 rispetto a quella determinata dal consulente d’ufficio, pari a euro 39.719,16; deduce inoltre omesso esame, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., di fatto controverso e decisivo rappresentato dall’importo determinato dal consulente tecnico di ufficio sulla base del quesito formulato;
e) violazione e falsa applicazione , ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 132 c.p.c. censurando la sentenza impugnata per avere quantificato le somme spettanti, in assenza di allegazione e prova da parte del D.P. di aver effettuato le trattenute di legge sulla retribuzione corrisposta.
9. Con il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce:
a) nullità della sentenza ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c.; denunzia vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata per avere accertato che il rapporto inter partes si era risolto per dimissioni della lavoratrice, nonostante che parte datoriale non avesse mai parlato di dimissioni della lavoratrice, limitandosi a negare in radice la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato;
b) nullità della sentenza ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia sul motivo di appello incidentale con il quale si invocava, circa le modalità di cessazione del rapporto, la prova presuntiva sulla base degli acquisiti elementi di fatto;
c) violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. , degli artt. 1372, 1373, 2697, 2729 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2 l. n. 604/1966, ratione temporis applicabile; si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto provato un fatto – la cessazione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni della lavoratrice – mai dedotto da controparte e comunque ricostruito senza presunzioni gravi, precise e concordanti;
d) violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. , degli artt. 1372, 1373, 2729 e 2697 c.c.; si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto risolto il rapporto di lavoro nonostante lo stesso fosse da ritenersi valido ed efficace in assenza di atti idonei a risolverlo; in questa prospettiva si deduce che in assenza di prova della modalità di cessazione del rapporto di lavoro (per risoluzione consensuale, dimissioni o licenziamento), lo stesso doveva considerarsi ancora in essere con conseguente diritto della lavoratrice al risarcimento del danno connesso alla mora credendi;
e) omesso esame ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., di fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 2729 c.c.; la sentenza impugnata è censurata per avere trascurato alcuni fatti secondari nell’escludere la prova del recesso datoriale.
10. Con il quarto motivo, svolto in via condizionata, parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1368 c.c. (in subordine dell’art. 12 Preleggi), dell’art. 1372 c.c. e dell’art. 134 c.c.n.l. Studi professionali; la sentenza impugnata è censurata per non avere inteso applicare la norma collettiva surrichiamata alla stregua della quale si richiedeva che le dimissioni dovessero essere rassegnate in ogni caso con raccomandata a.r. o con altro mezzo idoneo a certificare la data del ricevimento.
11. Con il quinto motivo la ricorrente incidentale deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 10 d. lgs n. 66/2003 e dell’art. 7 Direttiva 93/104/CE censurando la sentenza impugnata per non avere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per la mancata fruizione delle ferie, che non si configurano quale istituto meramente contrattuale ma quale diritto sancito dalla Costituzione oltre che da numerose norme comunitarie.
12. La ricorrente incidentale ha quindi chiesto che, in caso di soccombenza del D.P., la Corte di cassazione liquidi le spese di lite anche in relazione al ricorso ex art. 373 c.p.c. proposto da parte datoriale dinanzi alla Corte di appello di Lecce.
13. Il primo motivo di ricorso incidentale presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.
13.1. Sono infatti inammissibili le censure che pongono, sotto diversi profili, il tema della discriminazione diretta o indiretta legata al sesso con riferimento all’applicazione nei soli confronti di un dipendente di sesso maschile del contratto collettivo Studi Professionali.
Premesso che la sentenza impugnata non contiene alcun accertamento in ordine all’esistenza di ulteriori rapporti di lavoro dipendente, non regolarizzati dal D.P., con soggetti di sesso femminile di talché non appare pertinente il riferimento a tali pretesi rapporti, la questione della sussistenza di discriminazione, implicante la necessità di accertamenti di fatto, non risulta in alcun modo affrontata dalla Corte di merito; pertanto in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte costituiva onere di parte ricorrente al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare (in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) in quale atto del giudizio di merito precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013), onere non rispettato dall’odierna ricorrente incidentale.
13.2. Le censure concernenti la mancata applicazione in via diretta del c.c.n.l. Studi Professionali sono infondate.
La Corte di merito ha osservato sulla base di accertamento di fatto ad essa istituzionalmente rimesso e non validamente censurato dalla odierna ricorrente incidentale che né dalle concrete modalità di atteggiarsi del rapporto né da altri elementi (es. contribuzione previdenziale) risultava un’implicita adesione delle parti del rapporto individuale ad una specifica contrattazione collettiva; in coerenza con tale rilievo ha quindi ritenuto che il contratto collettivo di settore potesse trovare solo applicazione indiretta, ossia in via parametrica e che tanto implicava la necessità di espungere dal dovuto tutti gli istituti previsti solo dal contratto collettivo.
13. In merito, poi, al tema dell’applicazione del contratto collettivo ad altri dipendenti – in realtà il solo figlio del D.P. – la Corte di merito ha espressamente preso in considerazione la circostanza, ma l’ha ritenuto inidonea a giustificare l’applicazione in via diretta del contratto collettivo nel rapporto lavorativo de quo.
13.1. In particolare, la circostanza che nella stessa azienda vi possano essere soggetti che, pur esplicando le medesime mansioni, siano retribuiti in misura diversa non viola il principio di proporzionalità, non potendo essere affidata al giudice la valutazione della giustezza del corrispettivo, salva la violazione del diverso principio della sufficienza della retribuzione.
Se, infatti, nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una mera presunzione di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, tuttavia l’eventuale inadeguatezza della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva può essere accertata solo attraverso il parametro dell’art. 36 Cost., che è “esterno” rispetto al contratto collettivo.
Né la diversità di retribuzione fra dipendenti che svolgono le stesse mansioni è in contrasto con un principio di parità di trattamento, principio che sussiste solo nel pubblico impiego contrattualizzato (v. art. 45 cpv. d.lgs. n. 165/01), ma non anche in quello privato (cfr. Cass. S.U. n. 4570/96 e successive conformi).
Le considerazioni che precedono assorbono l’esame delle ulteriori censure del primo motivo riassunte sub b) e c).
14. Il secondo motivo di ricorso incidentale è in parte infondato ed in parte meritevole di accoglimento.
14.1. In relazione alle ragioni di censura concernenti la violazione del diritto di difesa connesso al mancato rispetto dei tempi previsti per l’invio al consulente di parte della bozza di relazione supplementare (ragioni indicate sub a) nella parte espositiva del secondo motivo di ricorso incidentale), occorre premettere che la sentenza impugnata ha respinto le doglianze a riguardo formulate dall’odierna ricorrente incidentale evidenziando che, anche a causa del differimento dell’udienza originariamente fissata il giorno 11 gennaio 2021 alla data dell’8 febbraio 2021, le parti avevano avuto, come poi in concreto avvenuto, la possibilità di esporre le proprie osservazioni critiche a detta bozza.
Secondo quanto si evince dalla medesima esposizione del fatto processuale contenuta nel ricorso incidentale, il consulente nominato d’ufficio, dopo avere ottenuto con ordinanza del 27 novembre 2016 la proroga di 60 giorni del termine per il deposito della relazione peritale, originariamente fissato per la data del 26 dicembre 2020, depositò la relazione di consulenza in data 21 gennaio 2021, nel rispetto quindi del termine di 20 giorni disposto dalla Corte di appello per consentire alle parti le osservazioni alla bozza del inviata il 30 dicembre 2020.
Tale scansione temporale, ove si consideri il differimento di ufficio della udienza fissata per il giorno 11 gennaio alla data dell’8 febbraio 2021, dà contezza del sostanziale rispetto del termine stabilito in favore delle parti per consentire loro di interloquire, come in effetti avvenuto, sulla bozza inviata.
14.2. Tanto esclude la configurabilità della dedotta violazione dell’art. 195 comma 3 c.p.c. dovendo ulteriormente rilevarsi che neppure l’ipotetica violazione procedurale denunziata avrebbe potuto rilevare di per sé in assenza di concreta lesione del diritto di difesa, come accertato dalla Corte di merito, con affermazione non specificamente contrastata nel ricorso incidentale.
Né il codice di rito prevede nullità alcuna della relazione del CTU sol per mancato rispetto del termine fissato per il suo deposito.
14.3. Sono invece fondate le ulteriori ragioni di censura articolate con il motivo in esame, che per connessione sono trattate congiuntamente.
14.4. Occorre innanzitutto premettere che a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito, nessuna preclusione può ritenersi maturata a carico dell’odierna ricorrente incidentale in relazione alla mancata critica in prime cure al criterio di determinazione delle differenze retributive utilizzato dal consulente tecnico d’ufficio in quel giudizio (Cass. n. 32965 del 2024, Cass. n. 18657 del 2020).
14.5. Ciò posto, la doglianza riferita al criterio utilizzato dal consulente di ufficio in seconde cure (fondato sulla <<lordizzazione>> della retribuzione netta prima di essere sottratta dalla retribuzione lorda dovuta) risulta meritevole di accoglimento.
Invero, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, «in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti ad un lavoratore, dalle somme lorde che spettano allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte» (Cass. n. 13164 del 2018).
Riguardo alla lamentata disomogeneità tra i dati relativi agli importi dovuti e quelli relativi ai compensi corrisposti, va osservato che nella fattispecie la parte datoriale non ha dedotto di aver operato le dovute trattenute contributive ed erariali, essendosi – anzi -limitata a negare la sussistenza stessa di un rapporto di lavoro subordinato.
Di conseguenza, le somme effettivamente corrisposte non possono essere considerate al netto di alcunché e rappresentano, quindi, l’importo lordo corrisposto.
Dunque, per tutte le considerazioni in precedenza svolte, la lavoratrice ha diritto alle differenze retributive calcolate al lordo di ogni ritenuta, mentre il meccanismo di prelievo delle ritenute e l’incidenza di esse sulle parti del rapporto di lavoro opera solo al momento del pagamento del credito.
14.6. Resta assorbita la censura concernente l’assenza di motivazione relativa allo scarto tra il quantum calcolato dal consulente di ufficio e la somma liquidata in sentenza.
15. E’ fondato il terzo motivo di ricorso.
15.1. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione della regola secondo la quale è il lavoratore che alleghi di essere stato oralmente licenziato a dover provare l’estromissione dal luogo di lavoro e non la mera cessazione della prestazione (Cass. n. 3822/2019), confermando sul punto la sentenza di primo grado sul rilievo che le emergenze istruttorie non avevano dimostrato che una estromissione dal rapporto di lavoro riferibile alla volontà datoriale.
15.2. Non conforme a diritto, invece, si rivela la connessa osservazione con la quale il giudice di appello, respingendo la censura di extrapetizione della sentenza di primo grado, ha affermato che una volta pacifica l’insussistenza della risoluzione per mutuo consenso del rapporto di lavoro, la mancata prova del licenziamento conducesse necessariamente all’ipotesi delle dimissioni.
15.3. Quest’ultima affermazione, che postula un automatismo tra il mancato raggiungimento della prova del licenziamento e l’accertamento delle dimissioni, non è fondata in diritto avendo questa Corte puntualizzato che <<La mancata prova del licenziamento, il cui onere incombe sul lavoratore, non comporta di per sé l’accoglibilità della tesi -eventualmente sostenuta dal datore di lavoro – della sussistenza delle dimissioni o di una risoluzione consensuale, e, ove manchi la prova adeguata anche di tali altri atti estintivi, deve darsi rilievo agli effetti della perdurante sussistenza del rapporto di lavoro, oltre che, in difetto di prestazioni lavorative, anche al principio della non maturazione del diritto alla retribuzione, salvi gli effetti della eventuale “mora credendi” del datore di lavoro rispetto alla stessa, sul rilievo che, quando è chiesta la tutela cd. reale di cui all’art. 18 st.lav. o [quella dell’] art. 2 della l. n. 604 del 1966, l’impugnativa del licenziamento comprende la richiesta di accertamento di inesistenza di una valida estinzione del rapporto di lavoro, della vigenza del medesimo e di condanna del datore di lavoro alla sua esecuzione e al pagamento di quanto dovuto per il periodo di mancata attuazione>> (Cass. n. 14402 del 2018) e che <<Qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un’eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull’eccipiente ai sensi dell’art. 2697, comma 2, c.c.>> (Cass. n. 25847 del 2018).
15.4. In base quindi all’ordinario criterio di distribuzione dell’onere della prova la Corte di merito, una volta esclusa la prova del licenziamento orale, non poteva ritenere accertata solo per tale fatto l’esistenza delle dimissioni, ma doveva decidere la controversia sul punto in conformità di tale criterio alla luce del quale era sull’eccipiente datore di lavoro che ricadeva l’onere di dimostrare le dimissioni della lavoratrice.
Il difetto di tale dimostrazione comportava che dovesse ritenersi la giuridica continuità del rapporto di lavoro con diritto del lavoratore al risarcimento del danno dalla data di messa in mora, secondo i principi generali.
16. L’accoglimento del terzo motivo di ricorso incidentale, assorbe la necessità di esame del quarto motivo svolto in via subordinata
17. Il quinto motivo di ricorso incidentale è inammissibile in quanto non pertinente alle effettive ragioni della decisione e formulato in violazione del divieto di novum, atteso che secondo quanto si evince dalla parte motiva della sentenza impugnata la espunzione dal dovuto delle voci retributive di origine contrattuale non ha riguardato anche il tema delle ferie (sentenza, pag. 8 in fine).
18. In conclusione, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso principale deve essere integralmente respinto mentre devono essere accolti, nei sensi di cui in motivazione, il secondo ed il terzo motivo di ricorso incidentale, assorbito il quarto motivo, rigettato il primo e dichiarato inammissibile il quinto.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione, alla quale è demandato anche il regolamento delle spese di lite del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e il ricorso incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
Accoglie nei sensi di cui in motivazione il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, rigetta il primo motivo, dichiara assorbito il quarto e inammissibile il quinto; rigetta il ricorso principale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione alla quale demanda anche il regolamento delle spese di lite del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
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