CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 31427 depositata il 2 dicembre 2025
Contratto di appalto – Risarcimento del danno – Clausola sociale – Contrattazione collettiva – Stabilità e continuità del lavoro – Rigetto
Fatti di causa
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, confermando la pronuncia di primo grado, ha accertato l’inadempimento della ditta individuale A.P. (subentrata alla P. s.r.l. nel contratto di appalto per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani) all’obbligo –sancito dall’art. 6 del CCNL FISE – di assumere D.F. (addetto al cantiere da oltre 240 giorni al momento del subentro nell’appalto) e ha condannato la ditta al pagamento del risarcimento del danno procurato per tutto il periodo in cui si è protratta l’inerzia (ossia dal 2.12.2015 al 19.1.2016), per complessivi euro 3.200,58; i giudici del merito hanno, peraltro, respinto la domanda di assunzione presso la società cooperativa M.S. a r.l. (subentrata alla ditta P.) rilevando che nei suoi confronti non ricorrevano i requisiti richiesti dalla contrattazione collettiva (“essere in forza” alle dipendenze della ditta che perde l’appalto) per vantare il diritto all’assunzione.
2. Il lavoratore ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza impugnata sulla base di due motivi.
La società M.S. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Gli eredi di A.P. (come indicati in epigrafe) sono rimasti intimati.
3. La trattazione della causa, dapprima fissata in camera di consiglio, è stata rinviata alla pubblica udienza per ragioni di nomofilachia.
Ragioni della decisione
1. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 6 del CCNL Fise Assoambiente del 21.3.2012, avendo, la Corte territoriale riconosciuto il diritto del lavoratore ad essere assunto dalla ditta subentrante A.P. ma erroneamente disconoscendo medesimo diritto nei confronti della ditta successiva appaltatrice (M.S.C.), nonostante la disposizione contrattuale garantisca la continuità lavorativa nell’ambito dell’appalto.
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. posto che il comportamento illegittimo di una ditta subentrante nell’appalto (nel caso di specie, A.P.) può compromettere l’assunzione a carico di tutte le altre ditte che, nel futuro, subentreranno (nel caso di specie M.S.C.).
3. I motivi, che possono essere affrontati congiuntamente, non sono fondati.
4. In tema di “cambio appalto”, l’art. 6 CCNL citato, al comma 2 dispone: «L’impresa subentrante assume ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato … addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto / affidamento che risulti in forza presso l’azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione in appalto / affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto».
5. La predetta clausola prevede un diritto all’assunzione in capo ai dipendenti dell’impresa uscente in forza dello svolgimento di un ben determinato periodo di lavoro effettivo che precede l’inizio della nuova gestione (c.d. clausola sociale), con correlativo obbligo di assunzione in capo all’impresa subentrante; gli specifici requisiti richiesti affinché sorga il diritto all’assunzione presso la ditta subentrante nell’appalto (personale “in forza” nel periodo dei 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione) sono espressamente ed eccezionalmente derogati – come lo stesso ricorrente osserva – dal CCNL rinnovato in periodo successivo a quello di cui è causa (CCNL 6.12.2016) per individuate categorie di lavoratori che si trovano in particolari situazioni, quali i lavoratori in aspettativa non retribuita ex art. 31 della legge n. 300 del 1970, i fruitori di congedo straordinario non retribuito per “gravi motivi familiari”, ecc. (art. 2, che, dunque, consente a queste categorie di lavoratori di vantare il diritto all’assunzione nei confronti della subentrante, a prescindere dall’attualità dell’attività lavorativa presso la ditta perdente l’appalto al momento del cambio appalto).
Tale deroga, espressa e circoscritta a specifiche categorie di lavoratori, conferma la vigenza della regola generale (ossia il requisito costitutivo della presenza in servizio al momento del cambio appalto) e la sua inderogabilità.
6. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che, nei confronti della società M.S., non ricorrevano i requisiti negoziali previsti dal CCNL per fondare il diritto all’assunzione, ossia non risultava «in forza presso l’azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione in appalto / affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto».
7. Il ricorrente propone, senza peraltro minimamente illustrare eventuali errori interpretativi dei giudici di merito in ordine all’interpretazione dell’art. 6 citato e senza affrontare la ricostruzione esegetica del tenore testuale della disposizione in esame (salvo richiamare un generico diritto alla stabilità e alla continuità del lavoro), una valutazione che non trova, peraltro, fondamento alcuno nel tenore testuale della disposizione negoziale, che sancisce il diritto alla continuità dell’attività dei lavoratori impegnati nei cantieri oggetto di subentro in appalto purché nel rispetto di precise condizioni.
Questa Corte ha già sottolineato – sul presupposto in virtù del quale nell’interpretazione del contratto collettivo di diritto comune la volontà delle parti dev’essere ricostruita in primo luogo attraverso il senso letterale delle parole utilizzate e la loro comune intenzione quale emerga dal comportamento anche successivo alla conclusione del contratto, nonché attraverso la lettura complessiva dell’accordo – la necessità della sussistenza del fatto costitutivo del diritto azionato dal lavoratore, consistente nell’adibizione nel cantiere oggetto del subentro per almeno 240 giorni antecedenti al cambio appalto (cfr. da ultimo Cass. n. 21942/2025, che ha precisato come l’onere probatorio faccia capo al lavoratore); la Corte territoriale si è conformata al principio innanzi richiamato.
8. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.
9. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente pagamento, a favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.