CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 31521 depositata l’ 8 dicembre 2024
Lavoro – Pensionato – Dipendente comunale – Progressione economica orizzontale – Procedura selettiva – Pubblico impiego – Necessaria copertura della spesa – Rigetto
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Enna depositato il 30 ottobre 2017 F.I. ha chiesto fosse dichiarato il suo diritto al passaggio dalla posizione economica D2 alla posizione economica D3 con effetto dal 1° gennaio 2004 con ogni conseguenziale pronuncia.
Egli ha esposto di essere stato dipendente del Comune di Agira, con il profilo professionale di istruttore direttivo categoria D, posizione economica D2, con la quale era andato in pensione, di avere partecipato alla selezione per la progressione economica orizzontale e di essersi collocato in posizione utile per ottenere la posizione economica D3.
Il Tribunale di Enna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 306/19, ha accolto il ricorso.
Il Comune di Agira ha proposto appello che la Corte d’appello di Caltanissetta, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 562/2020, ha accolto.
F.I. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il Comune di Agira non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la falsa applicazione degli artt. 153 e 191 d.lgs. n. 267 del 2000 e 13 legge Regione Sicilia n. 44 del 1999 in quanto l’attestazione di regolarità contabile e quella di copertura finanziaria non sarebbero state necessarie per l’avviso di selezione e perché la copertura finanziaria delle progressioni economiche sarebbe stata precedente a detto avviso, risalendo alla costituzione del fondo annuale per il miglioramento dei servizi.
La doglianza è infondata.
La S.C. ha chiarito – in un caso scaturito dalla medesima procedura selettiva per progressione economica orizzontale – che anche in tema di rapporti di lavoro nel pubblico impiego privatizzato, le decisioni datoriali che incidano sul costo del personale e comportino spese a carico della Pubblica Amministrazione devono essere assunte in presenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti e le procedure eventualmente svolte sono prive di effetti e non consentono il sorgere di diritti delle parti, a ciò facendo eccezione soltanto i casi riportabili alla fattispecie di cui all’art. 2126 c.c. e, quindi, caratterizzati dallo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato chieste e ricevute dal datore di lavoro pubblico pur in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva (Cass., n. 15364 del 31 maggio 2023).
In effetti, il principio della necessaria copertura della spesa, quanto agli enti locali, ha fondamento normativo, attualmente, nel combinato disposto degli artt. 191 e 153, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000, secondo cui (art. 191, comma 1, cit.) «gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5».
Sulla base della normativa allora vigente e di portata sostanzialmente analoga (art. 55, comma 5, legge n. 142 del 1990, secondo cui «i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria») questa S.C. ha già affermato che «la delibera …. è valida e vincolante nei confronti dell’ente soltanto se il relativo impegno di spesa sia accompagnato dall’attestazione, da parte del responsabile del servizio finanziario, della copertura finanziaria» e che «l’inosservanza di tale prescrizione determina la nullità della delibera …. comportando l’esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligazione dell’ente pubblico in ordine alle spese assunte senza il suddetto adempimento» (Cass., SU, n. 13831 del 28 giugno 2005).
Non diversamente, secondo Cass., n. 24303 del 18 novembre 2011, in tema di contratti stipulati dai comuni, è principio inderogabile quello della necessità dell’impegno di spesa, già ai sensi degli artt. da 284 a 288 del r.d. n. 383 del 1934, e succ. mod., la cui violazione comporta radicale nullità ed ancora, secondo Cass., SU, n. 26657 del 18 dicembre 2014, in tema di obbligazioni della P.A., all’ente non è consentito di derogare alle procedure di spesa di cui all’art. 23, commi 3 e 4, del d.l. n. 66 del 1989, conv., con modif., dalla legge n. 144 del 1989, art. 1, comma 1, (oggi sostituito dall’art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000) sicché, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all’ente.
In ambito di lavoro autonomo convenzionato, Cass., n. 17358 del 27 giugno 2019, ha parimenti ritenuto che «l’esigenza di prevedere la copertura economica di qualunque spesa per la P.A. contraente è presupposto per la formazione di una valida volontà negoziale dell’amministrazione.
Pertanto, ove la delibera di conferimento di un incarico professionale di consulenza sia stata adottata senza la necessaria copertura finanziaria, è legittima la delibera di cessazione dell’incarico assunta dall’ente pubblico».
Tali principi valgono senza dubbio, data la generale portata delle norme, anche rispetto ad impegni destinati ad incidere su rapporti preesistenti (qui, rapporti di lavoro di pubblico impiego privatizzato) e, dunque, a vicende, come una progressione orizzontale, che evidentemente comportano il maturare di costi.
Ciò nel senso che la produzione di effetti di quegli impegni, quali nel caso di specie derivanti dall’indizione di una procedura utile ad individuare il personale che potrebbe godere della progressione de qua, in tanto può dispiegare effetti e tradursi in un reale obbligo della P.A. – datore di lavoro di adempiere, in quanto quella copertura di spesa vi sia.
Né vale richiamare quella giurisprudenza che, nel contesto dell’indirizzo del tutto uniforme di cui sopra, esclude l’invalidità o l’inefficacia quando l’attività negoziale sia fonte di costi non ancora certi e definiti (Cass., n. 13913 del 22 maggio 2019), non potendosi opinare in tal senso rispetto ai costi del personale e tanto meno dei costi relativi ad un aumento di trattamento di personale in forza, rispetto ai quali la copertura rispetto ai fondi destinati alla relativa sovvenzione non può non essere determinabile.
Tanto premesso, si osserva che, con riferimento alla richiesta «copertura finanziaria», la Corte d’appello di Caltanissetta non ne ha ritenuto l’esistenza in quanto i prospetti allegati alla deliberazione riguardavano «soltanto le risorse economiche per il triennio 1999-2001», mentre la progressione -. aggiunge la sentenza – concerneva l’anno 2004, per quanto poi indetta nel 2008.
Con l’ulteriore precisazione che, prevedendo il CCNL 2002/2005, agli artt. 31, co. 2 e 34, la determinazione annuale delle risorse, la disponibilità per quel risalente triennio non poteva valere per gli anni di interesse.
D’altronde, i detti allegati indicavano le risorse disponibili per progressioni orizzontali a seguito di cessazioni, ma di tali cessazioni non vi era riscontro nel bando pubblicato il 28 aprile 2008.
Ne deriva che la corte di secondo grado ha ritenuto inesistente la necessaria copertura finanziaria con la conseguente inefficacia della procedura indetta, in linea con la giurisprudenza di questa S.C. di portata generale in tema di obbligazioni della P.A. e degli enti locali.
A fronte di tale accertamento di fatto, prive di rilievo sono le considerazioni del ricorrente attinenti all’avviso di selezione e alla costituzione del fondo annuale per il miglioramento dei servizi.
In particolare, si sottolinea che quella che conta è l’esistenza in concreto dei finanziamenti e della conseguente copertura di spesa per la delibera in concreto assunta, che la Corte ha ritenuto non esservi e che non può essere sostituita da mere previsioni negoziali.
2) Con il secondo motivo il ricorrente contesta l’omesso esame di un fatto decisivo, atteso che la corte territoriale non avrebbe fatto cenno in sentenza ai documenti dei quali avrebbe chiesto l’ammissione in appello, dai quali si sarebbe ricavato che la copertura finanziaria in questione esisteva.
La censura è inammissibile, poiché l’istante chiede a questo Collegio un non consentito riesame di alcuni documenti, dei quali, peraltro, non è neppure trasposto, almeno in sintesi rilevante, il contenuto nel ricorso.
3) Con il terzo motivo il ricorrente evidenzia che la corte territoriale avrebbe omesso di esaminare la domanda subordinata di risarcimento del danno avanzata in primo grado.
La doglianza è inammissibile, considerato che il detto ricorrente neppure adduce che la domanda subordinata fosse stata riproposta ex art. 346 c.p.c. in appello, limitandosi ad affermare che questa era stata avanzata in primo grado.
4) Il ricorso è rigettato.
Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite, non avendo parte intimata svolto difese.
Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.
P.Q.M.
– rigetta il ricorso;
– attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.