CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 31536 depositata l’ 8 dicembre 2024

Lavoro – Domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare – Addebito di inadempienze ed omissioni procedurali nell’affidamento di appalti – Licenziamento intimato esente dalle censure quanto alla tardività delle contestazioni – Rigetto

Fatti di causa

– Con sentenza del 16 gennaio 2024, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli Nord e rigettava la domanda proposta da A.G. nei confronti della ASL Napoli 2 Nord avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al G., in servizio presso la ASL quale direttore della UOC Gestione Risorse tecniche e tecnologiche, per l’addebito di inadempienze ed omissioni procedurali nell’affidamento di appalti.

– La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto essere il licenziamento intimato esente dalle censure mosse dal G. quanto alla tardività delle contestazioni, per essere stato il medesimo messo a conoscenza delle anomalie riscontrate dall’ANAC e oggetto di approfondimento da parte della ASL datrice in tempo reale con salvaguardia del diritto di difesa e per risultare rispettato il termine perentorio di 120 giorni per l’irrogazione della sanzione disciplinare, quanto alla genericità della contestazione per avere il G. partecipato in contraddittorio al procedimento esitato nella delibera dell’ANAC, quanto al merito per trattarsi di condotte non rispondenti come sostenuto dal G. a prassi aziendali ed insuscettibili di essere valutati di rilevanza marginale per gli evidenti rischi di elusione della normativa anticorruzione e per il potenziale danno all’immagine della ASL, concludendo nel senso della proporzionalità della sanzione in ragione dell’idoneità della condotta non rispondente ai canoni di legge ad incidere sul vincolo fiduciario in particolare in considerazione dell’importanza del settore di competenza sotto il profilo tanto economico che normativo.

– Per la cassazione di tale decisione ricorre il G., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la ASL Napoli 2 Nord.

– Il Procuratore generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione

– Con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 applicabile ratione temporis,  103, comma 5, d.l. n. 18/2020, conv. con modif. in l. n. 27/2020, 37, comma 1, d.l. n. 23/2020 conv. con modif. in l. n. 40/2020, 1175 e 1375 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale in ordine all’eccezione di decadenza dall’azione disciplinare per violazione del termine perentorio di 120 giorni per la conclusione del relativo procedimento, per aver applicato la sospensione dei termini per i procedimenti disciplinari del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche pendenti alla data del 23.2.2020 o con inizio a quella successivo e per aver fissato la decorrenza del termine dalla data di segnalazione dell’infrazione all’Ufficio del procedimento disciplinare e non dalla data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione.

– Il motivo si rivela infondato sotto entrambi i profili contrastando le censure svolte con gli orientamenti invalsi nella giurisprudenza di questa Corte espressasi quanto al primo profilo (cfr. Cass. n. 1867/2024) nel senso che la sospensione dei termini per i procedimenti disciplinari e la successiva proroga si applicano ai procedimenti iniziati successivamente al 23.2.2020 e non solo a quelli pendenti e quanto al secondo (cfr. Cass. n. 14896/2024) nel senso che “il termine perentorio di conclusione del procedimento disciplinare previsto dall’art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, ratione temporis applicabile, decorre dall’acquisizione della notizia dell’infrazione, da individuarsi all’esito di tutti quegli accertamenti che, secondo una valutazione di ragionevolezza da compiersi ex ante, avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta addebitata o di quelle connesse, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione

– Il ricorso va, dunque, rigettato.

– Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.