Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 31631 depositata il 4 dicembre 2025
retribuzione
FATTI DI CAUSA
1. Con separati ricorsi, successivamente riuniti, i lavoratori in epigrafe, giornalisti professionisti già dipendenti di I.T.Media S.p.A. e poi di L.S. S.p.A. per effetto di trasferimento d’azienda, hanno convenuto in giudizio le società datrici di lavoro per ottenere: il riconoscimento del diritto al pagamento, per il periodo 8.2007–31.1.2015, delle incidenze delle maggiorazioni per lavoro domenicale e mancato riposo settimanale su tredicesima, ferie, permessi e festività sulla scorta dell’art. 1 delle Norme transitorie e di attuazione del CNLG; il riconoscimento della maggiorazione ex art. 20 CNLG per le prestazioni in specifiche giornate; il ricalcolo dell’indennità televisiva ex art. 9 del contratto integrativo aziendale del 1992 sulla base della retribuzione maggiorata; il ricalcolo dei compensi accessori e del TFR; la condanna al risarcimento del danno per l’incompleto versamento dei contributi previdenziali.
2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del giudice di primo grado, ha riconosciuto che le maggiorazioni per lavoro domenicale devono essere computate negli istituti retributivi differiti e indiretti anche se non corrisposte continuativamente; ha ritenuto provata la continuità delle prestazioni lavorative (domenicali e quelle prestate il giorno di riposo derivante dalla settimana corta) sulla base delle buste paga e dei conteggi allegati ai ricorsi introduttivi dei giudizi; ha ritenuto che la base di calcolo dell’indennità televisiva prevista dall’art. 9 del contratto integrativo aziendale è rappresentata dalla retribuzione tabellare di cui al CNLG (priva degli aumenti previsti dal contratto integrativo aziendale); ha, conseguentemente condannato L.S. S.p.A. e, in solido, I.T. S.p.A. (per il periodo di competenza), al pagamento delle differenze retributive, al ricalcolo del TFR e al risarcimento del danno da omissione contributiva sulle maggiorazioni riconosciute.
3. In particolare, la Corte territoriale – verificata la validità delle costituzioni in mora inviate dai giornalisti ai fini dell’interruzione della prescrizione – ha ritenuto che l’art. 1 delle Norme transitorie di attuazione del CNLG va interpretato, vista la struttura sintattica della frase, nel senso che debbono essere computate nella tredicesima mensilità, nell’indennità redazionale e relativa aggiunta, nel trattamento di fine rapporto e nell’indennità di mancato preavviso, nella retribuzione dovuta in periodo di ferie o – nel caso di mancato godimento – nell’indennità compensativa, nella retribuzione dovuta per le festività infrasettimanali nonché in quella dovuta per permessi straordinari le maggiorazioni corrisposte per il lavoro prestato di domenica, anche se erogate in maniera non continuativa, nonché le maggiorazioni corrisposte per il giorno di riposo derivante dalla settimana corta purchè (a differenza delle maggiorazioni per il lavoro domenicale) abbiano carattere di continuità; ha aggiunto che, con riguardo al comportamento delle parti successivo alla stipulazione dello strumento negoziale (tale da rappresentare uno degli indici esegetici per ricostruire il significato dell’art. 1 citato), il carteggio tra Comitato di redazione ed azienda dimostrava che il computo della maggiorazione per il lavoro domenicale era stato oggetto di discussione a livello sindacale; la Corte ha, poi, sottolineato che l’interpretazione sistematica degli artt. 3 e 9 del contratto integrativo aziendale del 1992 porta a ritenere che l’indennità televisiva pari al 10% deve essere applicata sulla sola retribuzione base di cui al CNLG.
4. I.T. S.p.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza impugnata sulla base di cinque motivi; con successivo ricorso, anche L.S. S.p.A. ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi; C.P. ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale; gli altri lavoratori hanno resistito con controricorso.
5. Nelle more di causa, prima dell’udienza di discussione, le predette società hanno depositato verbale di conciliazione intercorso con il giornalista R.B. ed hanno contestualmente presentato istanza di rinunzia ai ricorsi e richiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va, preliminarmente, ricordato il consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (Cass. S.U. n. 24876/2017; Cass. n. 25662/2014; n. 3004/2004; Cass. n. 26723/2011).
Nella specie deve, pertanto, essere considerato principale il ricorso di I.T. S.p.A., perché notificato prima del ricorso di L.S. S.p.A., che va quindi considerato incidentale.
2. Con il primo motivo del ricorso principale, la società I.T. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2943, quarto comma, c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con specifico riferimento all’eccezione di prescrizione, non potendosi ritenere idonea ad interrompere il decorso dei termini prescrizionali la missiva del luglio 2012 inviata dai giornalisti, non essendo sufficientemente specificato il credito preteso.
3. Con il secondo motivo del ricorso principale, la società I.T. denuncia violazione e falsa applicazione della normativa collettiva prevista dal CNLG ai sensi dell’art. 360, primo comma, 3, c.p.c., con specifico riferimento all’art. 1 delle Norme transitorie e di attuazione del CNLG. La società ricorrente censura la sentenza della Corte d’Appello per aver ritenuto che le maggiorazioni per lavoro domenicale debbano essere computate negli istituti retributivi anche se non corrisposte con continuità, atteso che la corretta interpretazione letterale e sistematica della clausola contrattuale impone che sia per il lavoro domenicale sia per quello nel giorno di riposo, le relative maggiorazioni incidano sugli istituti retributivi solo se corrisposte con carattere continuativo, e non in caso di prestazioni saltuarie o episodiche. La Corte d’Appello avrebbe, quindi, errato nel distinguere tra le due tipologie di maggiorazioni trascurando di applicare il requisito della continuità anche al lavoro domenicale, in contrasto con precedenti giurisprudenziali di merito e con la prassi applicativa aziendale.
4. Con il terzo motivo di ricorso, la società I.T. denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1362 e s.s. c.c. in materia di interpretazione dei contratti di diritto comune come il contratto collettivo ed in relazione all’art. 1 delle Norme transitorie e di attuazione del CNLG. Censura la sentenza per avere la Corte d’Appello ritenuto irrilevante la condotta tenuta per oltre vent’anni dalle parti collettive e dai lavoratori, che non hanno mai contestato l’interpretazione aziendale della clausola sulla continuità. Secondo I.T. la costante applicazione della norma nel senso sostenuto dall’azienda, senza obiezioni da parte delle organizzazioni sindacali o del Comitato di Redazione, costituisce elemento decisivo ai fini dell’interpretazione autentica della volontà delle parti, ai sensi dell’art. 1362, comma 2, c.c.; la Corte territoriale avrebbe quindi omesso di valorizzare la prassi e il comportamento complessivo delle parti, che avrebbero dovuto prevalere sul mero dato letterale.
5. Con il quarto motivo di ricorso, si denuncia violazione e falsa applicazione della legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n, 3, c. in relazione agli artt. 132, 115 e 116 c.p.c. nonché all’articolo 2697 c.c., consistente in particolare nella questione dell’assenza di allegazione, da parte degli originari ricorrenti, dei dati necessari, risultanti solo dalle buste paga. La società contesta la decisione della Corte d’Appello nella parte in cui ha ritenuto sufficiente, ai fini della prova della continuità delle prestazioni lavorative, il mero deposito delle buste paga da parte dei lavoratori, senza che questi abbiano specificamente allegato nel ricorso introduttivo le modalità, la frequenza e il numero delle prestazioni domenicali o nei giorni di riposo. Secondo la ricorrente, la Corte ha erroneamente attribuito all’azienda l’onere di contestare dati che, invece, dovevano essere puntualmente allegati e provati dai lavoratori, in violazione del principio di ripartizione dell’onere probatorio e delle regole processuali in materia di lavoro.
6. Con il quinto motivo di ricorso, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, motivazione perplessa, illogica e contraddittoria, avendo, la Corte territoriale, omesso di considerare che la documentazione contenente la corrispondenza tra Comitato di redazione e azienda (del 2017) era stata oggetto di stralcio da parte del giudice di prime cure e, in ogni caso, non vi si rinveniva alcuna rivendicazione finalizzata ad ottenere le incidenze della maggiorazioni oggetto del giudizio.
7. Con i cinque motivi del ricorso incidentale, la società L.S. sviluppa le medesime censure, supportate dalle stesse argomentazioni, della società I.T. innanzi illustrati (salvo rilevare che il quarto motivo corrisponde al quinto motivo del ricorso principale I.T. mentre il quinto motivo corrisponde al quarto motivo del medesimo ricorso principale).
8. Con il ricorso incidentale proposto dal giornalista C.P., si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del contratto integrativo aziendale-CIA del 1992 avendo, la Corte territoriale, errato nel rigettare la domanda di ricalcolo dell’indennità televisiva di cui all’art. 9 del contratto integrativo aziendale-CIA, sulla base dell’argomentazione secondo cui, poiché l’aumento stipendiale dettato dall’art.3 del CIA 1992 è applicabile ai soli giornalisti della G.N.I. S.r.l., non vi è dubbio che la locuzione «minimo tabellare della categoria di appartenenza», contenuta nell’art. 9 citato, rimandi immediatamente ai minimi retributivi di cui al contratto nazionale, come peraltro confermato dal rilievo che l’art. 9 in esame, pur essendo contenuto nello stesso accordo integrativo, non rinvia in alcun modo all’art. 3, così palesando l’assoluta autonomia delle due Invero, la locuzione “accordo del 12/10/90”, inserita immediatamente dopo le parole “minimo tabellare della categoria di appartenenza”, avrebbe dovuto far escludere qualsiasi riferimento alla contrattazione nazionale, essendo un chiaro ed inequivocabile richiamo all’aumento operato sui minimi tabellari e/o di stipendio dall’accordo integrativo stesso. D’altra parte, l’azienda applica tale calcolo (prendendo come base di computo il minimo tabellare comprensivo degli aumenti determinati dal CIA) per l’erogazione degli scatti di anzianità, disciplinati dall’art. 13 del CLNG che fa riferimento, del pari, al “minimo di stipendio della categoria di appartenenza”.
9. Il primo motivo dei ricorsi, principale e incidentale, delle società, concernente l’eccezione di prescrizione dei crediti, è inammissibile.
9.1 L’atto di interruzione della prescrizione non deve necessariamente consistere “in una richiesta o intimazione” (essendo questa una caratteristica riconducibile all’istituto della costituzione in mora), ma può anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l’intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell’art. 2943, co. 4, c.c., in sinergia con la più generale norma dettata, in tema di prescrizione, dall’art. 2934 c.c. (cfr. Cass. n. 15766/2006; nello stesso senso, da ultimo, Cass. n. 13430/2025). In altri termini, affinché sia interruttivo, basta che l’atto sia uno strumento di esercizio del diritto e, al contempo, un percepibile richiamo all’adempimento. L’accertamento in ordine alla sussistenza dei suddetti presupposti, onde identificare e qualificare l’atto interruttivo e, quindi, l’attività interpretativa dell’atto di costituzione in mora nel suo complesso, finalizzata non alla ricerca dell’intento perseguito dal suo autore, bensì all’oggettiva riconoscibilità dell’atto medesimo da parte del destinatario (cfr. n. 3380/1983), si traduce in un’indagine di fatto istituzionalmente riservata all’apprezzamento del giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei soli casi di inadeguatezza della motivazione – tale cioè, da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice per giungere all’attribuzione di un certo contenuto e significato all’atto – ovvero di inosservanza delle norme ermeneutiche compatibili con gli atti giuridici in senso stretto (cfr. Cass. n. 11579/2014; Cass. n. 7524/2006).
9.2 Nel caso di specie, la doglianza non si incentra sulla correttezza dell’iter logico del giudice di prime cure – non avendo il ricorrente censurato la motivazione della sentenza – ma cela, piuttosto, un inammissibile tentativo di ottenere una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
10. Per ragioni di ordine logico, va preliminarmente valutato il quarto motivo del ricorso principale I.T. e del ricorso incidentale L.S., che affronta il profilo della insufficiente allegazione del requisito della continuità del lavoro domenicale e del giorno di riposo. Il motivo non è fondato.
10.1 Questa Corte ha, più volte, affermato che nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l’individuazione dell’uno o dell’altro elemento attraverso l’esame complessivo dell’atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l’esatto oggetto del giudizio (Cass. n. 19009/2018; nello stesso senso, Cass. n. 7199/2018).
10.2 Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha precisato che dai conteggi allegati al ricorso, e, dunque, parte integrante del ricorso introduttivo del giudizio, emergeva il requisito della continuità del lavoro domenicale (pag. 5 della sentenza impugnata), con ciò rilevando che l’atto introduttivo del giudizio conteneva elementi di fatto sufficienti a supportare la domanda dei lavoratori. Pertanto, il fatto storico costitutivo del diritto preteso, consistente nella prestazione, con carattere di continuità, dell’attività lavorativa nelle giornate di domenica, era stato tempestivamente dedotto nell’atto introduttivo del giudizio (e, in ordine logico successivo, provato con il deposito delle buste paga).
10.3 Il motivo, inoltre, sollecita a questa Corte un diverso apprezzamento dei documenti prodotti dai lavoratori (in specie, le buste paga), riservato invece in via esclusiva al giudice di merito.
10.4 Va, infatti, ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice abbia solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile solo nei rigorosi limiti in cui lil novellato art. 360 c.p.c. ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. sez. un. 30/09/2020, n. 20867).
10.5 Inoltre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. sez. un. 30/09/2020, n. 20867).
10.6 In conclusione, la questione della “violazione” o della “falsa applicazione” degli 115 e 116 c.p.c. è ammissibile dinanzi alla Corte di legittimità solo ove si alleghi che il giudice di appello abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, oppure prove disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, oppure abbia disatteso prove legali, oppure abbia considerato come facenti piena prova (recependoli senza apprezzamento critico) elementi probatori soggetti invece a prudente valutazione (Cass. ord. n. 27000/2016; Cass. ord. n. 1229/2019; Cass. ord. n. 6774/2022), mentre nel caso di specie nessuna di tali evenienze è stata denunziata dalle società ricorrenti.
11. Il secondo, il terzo ed il quinto motivo del ricorso principale (nonché del ricorso incidentale della società L.S. s.p.a.), concernenti l’interpretazione dell’art. 1 delle Norme transitorie e di attuazione del CNLG, sono inammissibili perché privi di decisività.
11.1 Invero, a fronte dell’accertamento della continuità della prestazione domenicale svolta da parte dei giornalisti, le censure di errata interpretazione della disposizione negoziale perdono rilievo in quanto il fatto costitutivo (ossia la prestazione con carattere di continuità del lavoro domenicale e del giorno di riposo ai fini della incidenza delle maggiorazioni ricevute sugli istituti retributivi differiti e indiretti) risulta integrato.
12. Il ricorso incidentale del giornalista C.P. è inammissibile.
12.1 Il motivo è inammissibile sia nella parte in cui investe direttamente l’asserita violazione d’un mero accordo integrativo aziendale (il che esula dall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), sia nella parte in cui non individua la regola di ermeneutica contrattuale che sarebbe stata violata dal giudice del merito e conseguentemente neppure indica le ragioni per le quali da detta regola la sentenza impugnata si sarebbe discostata.
12.2 Invero, la parte, qualora intenda dolersi della interpretazione fornita ad un atto negoziale dal giudice del merito, è tenuta non solo a fare puntuale riferimento alle regole legali di ermeneutica, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati, ma anche ad indicare le ragioni per le quali la decisione impugnata da dette regole si sarebbe discostata. Ciò perché il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo, che appartiene all’ambito del giudizio di fatto, ma afferisce solo alla verifica del rispetto degli artt. 1362 e seguenti c.c. (in tal senso, e pluribus, n. 2465/2015; Cass. n. 7129/2017; Cass. n. 11849/2024).
13. Deve, infine, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le società ricorrenti e il giornalista R.B., in quanto la definizione della lite in sede sindacale, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite come richiesto da tutte le parti.
14. In conclusione, il ricorso principale di I.T. e il ricorso incidentale di L.S. vanno rigettati; il ricorso incidentale di C.P. va dichiarato inammissibile; va dichiarata cessata la materia del contendere tra le società ricorrenti e R.B., con compensazione delle spese di lite. Le spese di lite sono, altresì, compensate, in ragione della reciproca soccombenza, tra le società ricorrenti e C.P.. In ossequio al principio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c., le società ricorrenti sono condannate al pagamento delle spese di lite nei confronti degli altri controricorrenti, ciascuna società per la somma di euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
15. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater,
introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale di I.T. e il ricorso incidentale di L.S.; dichiara inammissibile il ricorso incidentale di C.P.. Dichiara cessata la materia del contendere tra le società ricorrenti e R.B., con compensazione delle spese di lite. Compensa le spese di lite tra le società ricorrenti e C.P.. Condanna ciascuna società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore degli altri controricorrenti che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale I.T.e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.