CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 31915 depositata il 7 dicembre 2025
Rapporto di lavoro subordinato – Società datrice di lavoro – Regolarizzazione della posizione contributiva – Versamento dei relativi contributi – Accertamento ispettivo – Comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro – Denuncia del lavoratore – Affidamento del privato – Verbale di accertamento – Accoglimento
Fatti di causa
INPS impugna sulla base di un unico motivo la sentenza n. 32/2019 della Corte d’appello di Venezia che ha respinto il gravame proposto dall’Istituto avverso la pronuncia del Tribunale di Vicenza che aveva accolto l’opposizione di D. srl a cartella esattoriale avente ad oggetto contributi e somme aggiuntive pretesi in relazione al rapporto di lavoro del sig. M.R. per il periodo dal 10 gennaio 2000 al 30 settembre 2002.
Resiste D. srl con controricorso, illustrato da memoria
La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 25 febbraio 2025 e rinviata alla odierna pubblica udienza stante la rilevanza nomofilattica della questione.
In vista dell’udienza pubblica la società controricorrente ha depositato una seconda memoria.
Il PG ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso.
In sede di camera di consiglio, il Collegio ha riservato termine di 90 giorni per il deposito del provvedimento.
Ragioni della decisione
INPS propone un unico motivo di censura, per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 20, della legge n. 335/1995 e dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Il motivo è fondato, nei termini di seguito specificati.
I fatti si possono così riassumere.
A seguito di accertamento ispettivo a carico di D. srl dell’11 marzo 2004, concernente la posizione del suddetto lavoratore per gli anni dal 28 ottobre 1996 al 30 settembre 2002, INPS ha disposto il recupero della contribuzione con riguardo al periodo dal 28 ottobre 1996 al 9 gennaio 2000 mentre per quello successivo, dal 10 gennaio 2000 al 30 settembre 2002, gli ispettori non hanno ravvisato la sussistenza di “tutti gli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato”.
Successivamente, l’Istituto ha addebitato d’ufficio la contribuzione anche per il secondo periodo: ciò ha fatto non in esito all’espletamento di nuovi accertamenti, basati sui medesimi presupposti e documenti già analizzati, bensì in conseguenza della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 190/2007, confermata dalla Corte d’Appello di Venezia n. 722/2011 (divenuta definitiva in corso di giudizio a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione della società, avvenuto con Cass. n. 855/2018) che ha accertato l’esistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato tra il detto lavoratore e la D. srl ed ha condannato quest’ultima “alla regolarizzazione della posizione contributiva, con versamento dei relativi contributi”.
La società ha, quindi, adito il Tribunale di Vicenza, che ha accolto il ricorso ritenendo fondata l’eccezione di preclusione ex art. 3, comma 20, della legge n. 335/1995, come modificato dal d.l. n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996, in forza del quale “Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità.
Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all’accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriore alla data dell’accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore”.
La Corte d’appello ha confermato la decisione di prime cure con la seguente motivazione.
– Il verbale di accertamento dell’11 marzo 2004 aveva riguardato l’intero periodo (dal 28 ottobre 1996 al 30 settembre 2002).
– Gli ispettori hanno addebitato la contribuzione solo per il periodo 28 ottobre 1996/9 gennaio 2000; è intervenuta quindi sentenza del Tribunale di Vicenza, confermata in appello e passata in giudicato, che, decidendo nel giudizio promosso dal lavoratore contro la società, ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e condannato la società alla regolarizzazione della posizione contributiva, con versamento dei relativi contributi.
– Sulla base di tale sentenza, INPS ha provveduto ad addebitare d’ufficio a D. srl la contribuzione per l’ulteriore periodo dal 10 gennaio 2000 al 30 settembre 2002.
– “Così facendo ha violato la preclusione all’addebito ex art. 3, comma 20, della legge n. 335/1995 in quanto: a)il successivo accertamento d’ufficio Inps relativo al periodo 10.1.2000-30.9.2002 ha avuto a presupposto, come dichiarato dallo stesso Ente… una decisione inter alios acta, vale a dire la sentenza n. 190/2007 del Tribunale di Vicenza in causa R./D.; b) …tale sentenza ha indotto l’Ente ad una differente valutazione di fatti già accertati nella loro materialità e che non consegue ai comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o a denuncia del lavoratore, se successiva al verbale di accertamento, di cui alla legge 335/1995 (fatti impeditivi della preclusione) né integrano quei nuovi e diversi elementi idonei a superare la preclusione di legge al riesame degli atti e documenti (nella specie relativi al rapporto di lavoro intercorso con R.M.) compresa la denuncia del lavoratore, dal cui esame non era stata riscontrata, nel precedente verbale di accertamento, alcuna inadempienza; c)la denuncia del lavoratore in data 20.2.2003 era infatti già stata esaminata dagli ispettori nel corso dell’accertamento, al cui esito il verbale dell’11.3.2004 aveva accertato (attestandola) la legittimità della posizione della società per il periodo contributivo successivo al 10.1.2000 di cui è causa, non ravvisando gli estremi della subordinazione.
-In pratica deve escludersi che la (sopravvenuta) sentenza n. 190/2007 del Tribunale di Vicenza rientri tra le ipotesi derogatorie di omissione/irregolarità datoriali o successiva denuncia del lavoratore tassativamente previste dalla norma per rimettere in discussione il precedente accertamento ispettivo 11.3.2004”.
-In ordine al secondo motivo di appello, concernente l’omessa considerazione delle statuizioni giudiziali già intervenute, INPS è soggetto terzo rispetto al giudizio tra il lavoratore e la società datrice di lavoro deciso dalla sentenza, di tal chè “è irrilevante e non è invocabile da parte dell’Ente nel presente giudizio il giudicato ivi intervenuto”, da qualificarsi come res inter alios acta.
Così argomentando, i Giudici territoriali sono incorsi nella violazione dell’art. 3, comma 20, della legge n. 335/1995 denunciata dall’Istituto.
L’articolo testualmente dispone: “Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità.
Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all’accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriore alla data dell’accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore”.
La norma ha una formulazione letterale chiara ed inequivoca: ogni volta in cui gli Enti previdenziali o assicurativi eseguono un accertamento ispettivo, l’esito va riversato in apposito verbale, che deve essere notificato all’interessato anche laddove non siano state riscontrate irregolarità.
Quando, a seguito di detto accertamento, venga attestata la regolarità della condotta oppure il soggetto interessato proceda alla regolarizzazione, gli adempimenti – vuoi amministrativi vuoi contributivi – che si riferiscano a periodi di paga anteriori alla data dell’accertamento (quindi dallo stesso già vagliati) non possono formare oggetto di contestazione “in successive verifiche ispettive”, a meno che non si verifichi una delle situazioni eccettuative indicate specificatamente, ossia che il datore di lavoro abbia tenuto comportamenti omissivi o irregolari o il lavoratore abbia presentato denuncia.
Il criterio cardine nella interpretazione della legge è quello definito dall’art.12, comma 1, delle disp. sulla legge in generale, secondo cui “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”: nella giurisprudenza di questa Corte è costante il richiamo al primato del criterio letterale – per il suo carattere di oggettività e nel suo naturale obiettivo di ricerca di un senso normativo il più possibile riconoscibile e ‘palese’.
Di tal chè «nell’ipotesi in cui la interpretazione letterale di una norma di legge o (..) regolamentare sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, merce l’esame complessivo del testo, della “mens legis”, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal Legislatore» (Cass. n. 24165/2018).
Come hanno ricordato SSUU n. 23051/2022, «il richiamo dell’art.12 cit. al ‘significato proprio’ delle parole deve indurre a ritenere che, ogniqualvolta queste ultime, per quanto utilizzate anche nel linguaggio corrente, siano portatrici di un significato specifico perché di appartenenza e derivazione da un determinato ramo dell’Ordinamento giuridico, siano state dal legislatore proprio in quest’ultimo senso impiegate».
Ed allora, il tenore letterale dell’art. 3, comma 20, cit. non lascia spazio alla interpretazione che dello stesso è stata data dalla Corte territoriale.
La norma si applica, de plano, al solo procedimento amministrativo, poiché stabilisce che, laddove l’Istituto (nella specie) previdenziale abbia eseguito un accertamento ispettivo, se il verbale conclusivo ha attestato la regolarità della condotta della parte privata o ha riscontrato irregolarità che detta parte ha provveduto a sanare, i comportamenti che la stessa aveva tenuto in un periodo già compreso nell’accertamento non possono essere oggetto di successive indagini ispettive, salvo che nei casi eccezionali indicati dal legislatore: la norma ha effetti preclusivi esclusivamente nel procedimento amministrativo perché è ad esso e non ad altri che fa testuale riferimento.
Soccorre, al riguardo, quanto argomentato da Cass. n. 16691/2018: «Questa Corte (v., fra le altre, Cass. 4 aprile 2007, n.8462) ha già rimarcato la correlazione tra accertamento ispettivo in materia previdenziale e assicurativa, notificazione alla parte del verbale ispettivo anche nei casi di constatata regolarità e preclusione dell’ulteriore accertamento in ordine agli adempimenti amministrativi e contributivi relativi al periodo di paga anteriore alla data dell’accertamento ispettivo, in caso di constatata regolarità (o di successiva regolarizzazione) e ha ravvisato la ratio della novellata disposizione nella tutela dell’affidamento del privato all’esito del positivo vaglio dell’accertamento ispettivo, o che si sia indotto alla regolarizzazione, amministrativa e contributiva, conformandosi all’esito dell’accertamento dell’organo deputato alla verifica della regolarità degli obblighi gravanti sul datore di lavoro.
10. Ecco perché il datore di lavoro non può essere assoggettato ad altri oneri sulla base di una diversa valutazione, di altro ispettore, per lo stesso periodo contributivo, già regolarizzato».
Tanto premesso, la vicenda sottoposta all’esame di questa Corte esula dal perimetro applicativo della suddetta disciplina.
L’INPS ha sì addebitato d’ufficio la contribuzione per un periodo che era già stato vagliato nel corso dell’accertamento ispettivo precedentemente concluso: ma ciò ha fatto non a seguito di una nuova e successiva verifica ispettiva – che avesse come soggetto interessato la medesima società e come oggetto il rapporto tra essa e lo stesso lavoratore -bensì sulla base di una sentenza passata in giudicato che aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i due soggetti e la conseguente omissione contributiva ad opera di parte datoriale.
La motivazione della sentenza gravata, che fa leva sulla equiparazione dell’accertamento giudiziale all’accertamento eseguito dall’Ente previdenziale in sede amministrativa, non ha alcun fondamento normativo.
Sulla base di tale erroneo presupposto, la Corte ha quindi, ad abundantiam, escluso di poter valutare la sentenza definitiva intervenuta nel giudizio intentato dal lavoratore nei confronti di D. srl, giudizio a cui INPS non aveva preso parte, qualificando il giudicato come irrilevante e res inter alios acta.
In definitiva, sulla base di tale erroneo presupposto, la Corte ha ritenuto di non dover accertare quale fosse l’effettivo atteggiarsi dei rapporti tra le parti e verificare se, nel periodo sub iudice, sussistessero gli elementi fondanti dell’addebito.
Infatti, i Giudici territoriali non si sono limitati ad affermare che la sentenza de qua conteneva un giudicato che non poteva essere vincolante nel loro giudizio in quanto intercorso tra soggetti terzi ma, stante l’effetto preclusivo dell’art. 3, comma 20, cit., hanno, in sostanza, negato qualsiasi efficacia alla pronuncia, considerata, appunto, quale fatto irrilevante.
Così operando, la Corte ha escluso di poter tenere conto in toto dell’accertamento di verità contenuto in detta pronuncia, accertamento che, invece, doveva essere considerato, non perché ad esso la Corte dovesse necessariamente conformarsi ma perché costitutiva un elemento di giudizio che non poteva essere ignorato.
Venuto meno il presupposto costituito dall’applicazione della preclusione di cui all’art. 3, comma 20, cit., la Corte era tenuta a procedere con l’accertamento del reale atteggiarsi dei rapporti tra le parti e non poteva non considerare l’esistenza e l’incidenza di una pronuncia che su tale rapporto ha statuito, accertando le circostanze di fatto su cui si fondava la pretesa contributiva.
In tal senso, quindi, il motivo deve essere accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata per un nuovo esame alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
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