CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 31928 depositata l’ 8 dicembre 2025
Lavoro – Invalidità – Accertamento Tecnico Preventivo – ATPO – Capacità lavorativa – Consulenza Tecnica d’Ufficio – Lacune di accertamento o errori di valutazione – Contributo unificato
Fatti di causa
F.R. impugna la sentenza n. 768/2022 del Tribunale di Milano che, in sede di “opposizione” ad ATPO, ex art. 445 bis, comma 6, cod. proc. civ., accogliendo le contestazioni dell’INPS, ha dichiarato l’insussistenza di infermità tali da ridurre la capacità lavorativa a meno di un terzo.
Il ricorso contesta la decisione sia in punto regolamentazione delle spese di lite sia in ordine al merito.
Resiste INPS con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per plurime ragioni.
Il PG ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso.
In sede di camera di consiglio, il Collegio ha riservato termine di 90 giorni per il deposito del provvedimento.
Ragioni della decisione
Il ricorso non formula specifici motivi, con indicazione delle norme che si assumono violate, ma è strutturato in forma narrativa, nei seguenti termini:
Sulle spese: si chiede che la Cassazione riformi il capo di decisione relativo alle spese compensandole integralmente tra le parti sia quanto alla prima fase che quanto alla seconda (perché la CTU della fase sommaria era favorevole).
Sul merito: sono contestate alcune affermazioni contenute nella Ctu svolta nella fase di “opposizione” (in ordine alla impossibilità per il R. di svolgere il lavoro di autista ed alla errata valutazione del demansionamento subito sotto il profilo medico e patrimoniale).
Il ricorso è inammissibile.
Sia pure esposti in forma narrativa e senza indicazione delle norme violate, i due motivi, relativi rispettivamente al regime delle spese di lite ed al merito, sono sufficientemente intellegibili, tanto da consentire a questa Corte di svolgere il richiesto controllo di legittimità sulla decisione impugnata.
Il motivo rubricato “sulle spese” censura la pronuncia laddove ha condannato la parte privata alla rifusione delle spese di lite anziché procedere con la compensazione, sul presupposto che la CTU svolta nella fase sommaria aveva avuto esito favorevole al ricorrente.
Va ricordato che, secondo giurisprudenza di legittimità uniforme, «il giudice dell’opposizione investito dell’accertamento sanitario riferito a tutte le pretese azionate, [deve] verificare se sussiste[..] o meno una reciproca soccombenza tra l’Istituto previdenziale e il richiedente, ai fini della liquidazione delle spese, che si debbono riferire sempre, all’esito finale del giudizio di merito» (Cass. 30095/2023, Cass. sez. un. n. 32906/2022; Cass. n. 9448/2023).
Ed ancora di recente Cass. n. 11130/2025 ha rimarcato che, «premesso che nel giudizio di opposizione promosso avverso le risultanze conclusive della CTU svolta in accertamento tecnico preventivo la fondatezza della domanda di accertamento del requisito sanitario per le prestazioni richieste va valutata nel complesso dell’attività processuale svolta, comprensiva sia di istruzione preventiva che di fase contenziosa di merito, è a tale esito complessivo che va verificata la soccombenza, totale o parziale, quale criterio determinativo della statuizione sulle spese».
Nel caso di specie, a fronte di un’unica domanda, l’accertamento sanitario conclusivo disposto in sede di “opposizione” ha avuto esisto negativo, con la conseguenza che la parte ricorrente è risultata soccombente.
A fronte di ciò, il ricorso non esplicita le ragioni di censura, limitandosi ad affermare che il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza ma ha trascurato completamente di considerare che nella precedente fase di giudizio la perizia era giunta a risultati opposti.
Non viene indicato sotto quale profilo l’art. 91 cod. proc. civ. sarebbe stato violato, poiché l’esito complessivo della lite, in un giudizio per ATPO che, si ribadisce, aveva ad oggetto un’unica domanda, che è stata rigettata, non è elemento che di per sé solo possa costituire grave ed eccezionale ragione di compensazione e con il ricorso non sono introdotte argomentazioni puntuali sulla giustificazione causale della invocata compensazione con riferimento alle diverse ipotesi previste dall’art. 92 cod. proc. civ. ed all’interpretazione costituzionale resa con sentenza n.77/2018 (Cass. n. 9687/2025).
Inammissibile è anche il motivo rubricato “sul merito”, con il quale vengono contestate le risultanze della consulenza medica.
In primis si rileva un difetto di autosufficienza: il motivo non rispetta i canoni di specificità, posto che il ricorrente non trascrive in ricorso la CTU di cui si duole e la perizia che ad essa contrappone.
Sul punto valga richiamare, ex multis, Cass. n. 31165/2022: «con specifico riferimento alle critiche rivolte alla consulenza tecnica d’ufficio, da tempo risalente, la Corte osserva, in coerenza con l’indicato principio, come la parte che addebiti alla stessa lacune di accertamento o errori di valutazione oppure critichi gli apprezzamenti contenuti in essa (o nella sentenza che l’ha recepita) abbia l’onere di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione almeno i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirla (v., tra le altre, Cass. nr. 13845 del 2007; Cass. nr. 16368 del 2014; Cass. nr. 2594 del 2017)» (ancora, su trascrizione parti CTU, Cass. n. 30786/2022, n. 30777/2022, n. 29194/2022, n. 31155/2022).
Nella specie, le doglianze sviluppate in ricorso non posseggono il descritto grado di completezza, poichè non vengono riportati neppure stralci della consulenza medica – né di quella contestata, né di quella che ad essa si contrappone – mentre sono sviluppate solo considerazioni critiche, con la conseguenza che il motivo non consente di apprezzare la decisività dei rilievi mossi e le censure si pongono in contrasto con l’onere di completezza richiesto dall’art. 366 cod. proc. civ., onere che, riferito alla puntuale indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso non riassuma adeguatamente il contenuto degli atti medesimi nelle parti necessarie a soddisfare il requisito ineludibile dell’autonomia del ricorso per cassazione.
In secondo luogo, le doglianze si traducono nel lamentare non un errore diagnostico o la mancata valutazione di patologie esistenti bensì il fatto il CTU non avrebbe adeguatamente valutato alcune circostanze fattuali, precisamente l’impossibilità per il ricorrente di svolgere le mansioni di autista ed il conseguente demansionamento dello stesso ad addetto alla portineria: così facendo, finiscono per tradursi in una mera contrapposizione valutativa dei fatti accertati, richiedendo, quindi, alla Corte di legittimità una valutazione non consentita in questa sede.
Come, ex multis, ribadisce Cass. n. 4517/2022, «nel giudizio in materia d’invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice».
Il ricorso è, pertanto, nel complesso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità secondo soccombenza, come liquidate in dispositivo.
In considerazione dell’esito del giudizio, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2500,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.