CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 31930 depositata l’ 8 dicembre 2025
Lavoro – Indennità di accompagnamento – Consulenza tecnica d’ufficio – Opposizione ad ATPO – Difetto di autosufficienza – Contributo unificato – Inammissibilità
Fatti di causa
L.P. impugna sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, la sentenza n. 477/2025 del Tribunale di Napoli Nord che ha respinto il suo ricorso in “opposizione” ad ATPO ex art. 445 bis, comma 6, cod. proc. civ. volto a contestare le risultanze della CTU della fase sommaria che aveva negato la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per fruire dell’indennità di accompagnamento.
Resiste INPS con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso.
Il PG ha depositato conclusioni scritte nel senso della inammissibilità
In sede di camera di consiglio, il Collegio ha riservato termine di 90 giorni per il deposito del provvedimento.
Ragioni della decisione
Il motivo denunzia “violazione e falsa applicazione delle seguenti norme di diritto: art. 1 legge 18/80”, perché il giudice non ha tenuto conto della documentazione in atti dalla quale si evinceva la totale incapacità di deambulazione della ricorrente e “nulla motiva in sentenza riportandosi solo a generiche affermazioni in sostanza ricopiando la ctu senza motivare adeguatamente il provvedimento ed entrare nel merito delle contestazioni specificatamente avanzate”.
Il ricorso è inammissibile.
In primis si rileva un difetto di autosufficienza: il motivo non rispetta i canoni di specificità, posto che la ricorrente non trascrive in ricorso la CTU di cui si duole.
Sul punto valga richiamare, ex multis, Cass. n. 31165/2022: «con specifico riferimento alle critiche rivolte alla consulenza tecnica d’ufficio, da tempo risalente, la Corte osserva, in coerenza con l’indicato principio, come la parte che addebiti alla stessa lacune di accertamento o errori di valutazione oppure critichi gli apprezzamenti contenuti in essa (o nella sentenza che l’ha recepita) abbia l’onere di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione almeno i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirla (v., tra le altre, Cass. nr. 13845 del 2007; Cass. nr. 16368 del 2014; Cass. nr. 2594 del 2017)» (ancora, su trascrizione parti CTU, Cass. n. 30786/2022, n. 30777/2022, n. 29194/2022, n. 31155/2022).
Nella specie, le doglianze sviluppate in ricorso non posseggono il descritto grado di completezza, poichè non vengono riportati neppure stralci della consulenza medica mentre sono sviluppate solo considerazioni critiche, con la conseguenza che il motivo non consente di apprezzare la decisività dei rilievi mossi e le censure si pongono in contrasto con l’onere di completezza richiesto dall’art. 366 cod. proc. civ., onere che, riferito alla puntuale indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso non riassuma adeguatamente il contenuto degli atti medesimi nelle parti necessarie a soddisfare il requisito ineludibile dell’autonomia del ricorso per cassazione.
In secondo luogo, le doglianze non lamentano un errore diagnostico o la mancata valutazione di patologie esistenti bensì il fatto il CTU non avrebbe adeguatamente valutato alcune circostanze fattuali ed i documenti medici indicati: in tal modo, finiscono per tradursi in una mera contrapposizione valutativa dei fatti accertati, richiedendo, quindi, alla Corte di legittimità una valutazione non consentita in questa sede.
Come, ex multis, ribadisce Cass. n. 4517/2022, «nel giudizio in materia d’invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice».
In definitiva, sotto la veste di violazione di legge, la ricorrente si duole in parte di una inammissibile inadeguatezza della motivazione, in parte di un omesso esame non di un fatto storico bensì di documentazione medica che, invece, emerge dalla pronuncia essere stata vagliata ed esaminata dal CTU anche in sede di chiarimenti.
Al di là dell’improprio richiamo fatto in sentenza alla giurisprudenza di questa Corte in punto inammissibilità delle censure che si risolvono in mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni peritali, giurisprudenza che concerne il solo giudizio di legittimità e non anche i gradi di merito, comunque, la sentenza ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali il Giudice ha aderito alle conclusioni del perito.
Si legge, infatti, che il consulente, “sulla base della valutazione complessiva all’esito della visita, ha preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti e richiamata nel ricorso, valutando il quadro clinico generale del periziando in relazione alla prestazione richiesta”; si legge altresì che “la valutazione del CTU è stata confermata anche a seguito dei chiarimenti richiesti dal tribunale in relazione alla documentazione depositata in corso di causa e alle osservazioni di parte ricorrente, all’esito dei quali il consulente ha confermato le conclusioni dell’elaborato.
Ciò con particolare riferimento alla documentazione inerente alla prescrizione della sedia a rotelle in atti”.
Il Tribunale ha aggiunto che “giova ribadire che la valutazione del CTU ha natura composita, fondandosi non solo sulla documentazione ma anche e soprattutto sulla visita peritale svolta” e che “l’opponente non prova l’aggravamento delle patologie da cui è affetta o del proprio quadro clinico generale”.
Quanto al fatto che la sentenza abbia motivato attraverso il richiamo alla CTU, valga ex multis Cass. n. 32538/2024: «Né è “apparente” la motivazione resa dal giudice per relationem alla consulenza tecnica d’ufficio di cui recepisca le conclusioni ed i passi salienti, condividendone il merito anche là dove il c.t.u., a fronte di critiche puntuali e dettagliate mosse da un consulente di parte si sia fatto carico di esaminarle e confutarne i rilievi (tra le altre: Cass. n. 10688/2008; Cass. n. 23637/2016; Cass. n. 15147/2018; Cass. n. 4352/2019)».
Il ricorso è, pertanto, nel complesso inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità non fa seguito condanna al pagamento delle spese, da dichiararsi irripetibili ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
In considerazione dell’esito del giudizio, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.