CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32141 depositata il 12 dicembre 2024

Lavoro – Corresponsione indennità di maternità in misura integrale – Lavoratrice frontaliera residente in Italia con totalizzazione periodo di lavoro svolto all’estero – Rigetto

Fatti di causa

1. Con sentenza del 24.8.18, la Corte d’appello di Torino ha respinto l’impugnazione dell’INPS e, in accoglimento di quella incidentale della lavoratrice, ha condannato l’Istituto a corrispondere l’indennità di maternità in misura integrale a decorrere dal 12.7.2014.

2. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che l’indennità spettasse alla lavoratrice frontaliera residente in Italia con totalizzazione del periodo di lavoro svolto all’estero alle stesse condizioni della lavoratrice che avesse lavorato in Italia (essere disoccupata all’inizio del congedo, essere in godimento dell’indennità di disoccupazione, avere iniziato il periodo di congedo oltre sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro), ai sensi dell’allegato 2, sezione A regolamento Ce nr. 883 del 2004, applicabile ex decisione 1/2012 del Comitato misto Comunità europea e Confederazione svizzera.

3. Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, cui resiste la lavoratrice con controricorso.

4. La parte privata ha presentato memoria.

Ragioni della decisione

5. Con l’unico motivo di ricorso, l’INPS deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 22, 24, comma 4, e 79 del decreto legislativo nr. 151 del 2001, in relazione agli art. 21 e 65, paragrafo 5, lett. a) e paragrafo 6 del regolamento (CE) nr. 833 del 2004 ed all’Allegato II dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi membri e la Confederazione Svizzera sulla libera circolazione delle persone, concluso il 21.6.1999 ed entrato in vigore l’1.6.2002 (in G.U. Unione Europea L 114 del 30.4.2002) come modif. – con decorrenza 1° aprile 2012- con la decisione nr. 1 del 2012 del Comitato Misto ( in G.U. unione Europea L 103/51 del 13.4.2012), per avere la sentenza impugnata trascurato di considerare che il rapporto di lavoro si era svolto solo all’estero e non anche in Italia e che, pertanto, difettava il rapporto assicurativo in Italia per la tutela della maternità e non operava la totalizzazione, in quanto i requisiti contributivi erano maturati solo nello stato estero (mentre il godimento del trattamento di disoccupazione AspI, per l’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro dipendente svolto in Svizzera, in via eccezionale, era possibile solo per la disoccupazione, in virtù della decisione nr. 1/2012 del Comitato Misto tra UE e Svizzera).

6. Il motivo va disatteso.

7. La questione qui devoluta è già stata esaminata.

Con pronuncia, sostanzialmente coeva, la nr. 18960 del 2024, la Corte ha ritenuto che «Alla lavoratrice frontaliera residente in Italia e che svolge il proprio lavoro in via esclusiva in Svizzera, già beneficiaria dell’indennità di disoccupazione a carico dell’ente previdenziale italiano, spetta l’indennità di maternità alle stesse condizioni di chi ha lavorato in Italia, ai sensi dell’allegato 2, sezione A, del regolamento n. 883 del 2004, applicabile sulla base della decisione n. 1/2012 del Comitato misto Comunità europea e Confederazione svizzera, in quanto-per il principio di parità di trattamento posto dall’art. 4 del regolamento ed in applicazione dell’art. 6 del medesimo, secondo cui deve tenersi conto dei periodi di assicurazione ed occupazione maturati in base alla disciplina di altro Stato membro (cd. totalizzazione)- è irrilevante il mancato svolgimento di attività lavorativa in Italia».

8. Il principio esposto e le argomentazioni che lo sorreggono fondano, pertanto, il rigetto delle censure mosse dall’Inps.

9. L’Unione Europea e la Confederazione elvetica, per effetto della decisione 1/2012, hanno convenuto di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici dell’Unione europea e tra questi il regolamento Ce nr. 883 del 2004.

10. Il regolamento nr. 883 del 2004 tutela i lavoratori migranti mediante il cumulo dei periodi di lavoro nei diversi Stati membri ai fini del diritto alle prestazioni e del calcolo delle stesse, coordinando i sistemi di sicurezza per garantire la parità di trattamento tra i lavoratori dei vari paesi europei.

10. L’art. 2 del regolamento disciplina l’ambito di applicazione dello stesso ratione personae, stabilendo che il regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti.

In varie norme, poi, il regolamento si occupa espressamente dei lavoratori frontalieri.

Tali sono i lavoratori che risiedono in uno Stato e svolgono attività in via esclusiva in altro Stato.

11. Per quanto più rileva nella fattispecie, l’art. 11, punto 3, lett. C, dispone che una persona che riceva un’indennità di disoccupazione a norma dell’art. 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro.

Nello specifico, la controricorrente, disoccupata all’atto della richiesta dell’indennità di maternità, godeva dell’indennità di disoccupazione da parte dello Stato di residenza, cioè quello italiano.

Lo Stato italiano, dunque, era anche lo Stato Competente a provvedere, in base alla propria legislazione, sulla richiesta dell’indennità di maternità, in sostituzione della prestazione in godimento.

Coglie, pertanto, nel segno l’obiezione della controricorrente quando deduce che l’art. 21 del regolamento CE, richiamato dall’INPS, non è pertinente nel caso di specie.

L’accordo che l’INPS assume necessario, ai fini del riconoscimento della prestazione da parte dello Stato di residenza, deve sussistere ove lo Stato Competente (quello cioè tenuto ad erogare la prestazione) sia lo Stato in cui il cittadino lavora. In questo caso, solo previo accordo, lo Stato di residenza può corrispondere la prestazione in luogo dell’Istituzione competente.

12. L’art. 6 del regolamento prevede, poi, che l’Istituzione competente di uno Stato membro tiene conto dei periodi di assicurazione ed occupazione maturati sotto la legislazione di altro Stato membro come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica.

A tal fine, non è richiesto «in ogni caso» lo svolgimento di lavoro nello Stato di residenza sicché non può rilevare il mancato espletamento da parte della controricorrente di lavoro in Italia (del resto, è pacifico tra le parti che l’indennità per la disoccupazione spetti al lavoratore italiano transfrontaliero che abbia lavorato solo all’estero, ed è infatti corrisposta alla controricorrente).

13. Le obiezioni dell’INPS cadono, comunque, nel momento in cui trova applicazione il principio di non discriminazione cui la disciplina mira, volta a tutelare i residenti in Italia che hanno svolto lavoro all’estero al pari di chi ha lavorato in Italia: l’art. 4 del regolamento pone infatti il principio di «Parità di trattamento», stabilendo che di regola le persone alle quali si applica il regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

14. Con specifico riferimento all’indennità di maternità richiesta nel caso di specie, deve rilevarsi, da un lato, che il regolamento comunitario trova applicazione anche per tale prestazione per espressa previsione della stessa (v. art. 3 del regolamento, che ne precisa l’ambito di applicazione ratione materiae) e, dall’altro, che è pacifico il possesso in capo alla lavoratrice dei requisiti previsti dalla legislazione italiana per beneficiare dell’indennità di maternità, in sostituzione dell’indennità di disoccupazione.

15. Invero, l’art. 24, comma 4, del TU sulla maternità prevede che «Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anziché all’indennità ordinaria di disoccupazione».

16. Conseguentemente, con riferimento all’indennità di maternità che trova titolo nella disoccupazione e la sostituisce nessun dubbio può porsi circa la spettanza della prestazione alla lavoratrice frontaliera residente in Italia ma svolgente lavoro in Svizzera.

17. Deve, pertanto, ribadirsi quanto esposto in premessa e dunque che alla lavoratrice frontaliera residente in Italia e svolgente lavoro in via esclusiva in Svizzera, già beneficiaria dell’indennità di disoccupazione a carico dell’ente previdenziale italiano, spetta l’indennità di maternità alle stesse condizioni della lavoratrice che abbia lavorato in Italia, ai sensi dell’allegato 2 sezione A regolamento n. 883 del 2004, applicabile sulla base della decisione 1/2012 del Comitato misto Comunità europea e Confederazione svizzera, restando irrilevante il mancato svolgimento in Italia di attività lavorativa.

18. Segue il rigetto del ricorso con le spese compensate tra le parti in ragione della novità della questione.

Sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.

 P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.