CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32168 depositata il 12 dicembre 2024
Lavoro – Infortunio al lavoratore – Società assicuratrice – Quota di diretta responsabilità nei limiti del massimale di polizza – INAIL – Decadenza dell’azione di regresso – Accoglimento parziale
Fatti di causa
1. Con sentenza del 29 gennaio 2019, la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava responsabili «di pari grado», nella causazione dell’infortunio al lavoratore, E.B., P.B., C.A., L.B. e G.R. e dichiarava la società assicuratrice, attuale controricorrente, tenuta a tenere indenne e manlevare L.B. per la sola quota di sua diretta responsabilità nei limiti del massimale di polizza.
2. Rigettava, nel resto, gli appelli proposti.
3. Per quanto di maggior rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha giudicato tempestiva l’azione di regresso proposta dall’INAIL, esercitata dopo la sentenza di appello e prima che si formasse il giudicato sulla pronuncia di non doversi procedere per prescrizione, in relazione a tutti gli imputati.
Per la Corte di merito, non aveva rilievo il decorso del triennio dalla notifica di una richiesta stragiudiziale di pagamento, indirizzata ai responsabili dell’infortunio dall’Istituto, e, tanto meno, la sentenza penale di primo grado.
4. La Corte territoriale ha ritenuto, inoltre, corretto il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione, sul credito da regresso dell’INAIL, dal giorno dell’infortunio al saldo, ai sensi dell’art. 429, co. 3, cod.proc.civ.
5. Nel merito, quanto alla responsabilità dei soggetti in causa, la Corte distrettuale ha osservato come il giudizio penale fosse stato particolarmente approfondito ed esaustivo in relazione a tutti gli aspetti della vicenda controversa; segnatamente, quanto alla posizione di L.B., la Corte territoriale ha ritenuto come tutte le critiche sollevate fossero state oggetto di specifica valutazione, nel procedimento penale, tanto in sede di appello che nel successivo giudizio di legittimità.
6. Avverso la decisione hanno proposto ricorso principale E. e P.B., con due motivi.
7. L.B., con controricorso, ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi, successivamente illustrato con memoria.
8. La società assicuratrice Z.I.P. ha resistito al ricorso incidentale con controricorso.
9. L’INAIL ha resistito, con autonomo controricorso, nei confronti di entrambi i ricorrenti, principale ed incidentale.
Ragioni della decisione
10. Va, preliminarmente, esaminata e disattesa l’eccezione di tardività, proposta dall’INAIL, con riferimento al ricorso incidentale di L.B.
11. Per l’Istituto, l’impugnazione incidentale, non sostenuta da un interesse insorto per effetto dell’impugnazione principale, sarebbe inammissibile.
12. Osserva la Corte che la questione in ordine ai limiti dell’impugnazione incidentale tardiva è stata, nel tempo, sempre oggetto di contrasto giurisprudenziale.
13. A dirimere le diverse posizioni sono intervenute, ancora una volta, le Sezioni Unite che, con la recentissima sentenza nr. 8486 del 2024, confermando l’impianto della propria precedente pronuncia nr. 24627 del 2007, hanno statuito che: «L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione può sorgere dall’impugnazione principale o da un’impugnazione incidentale tardiva».
Pertanto «il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione […] e relativo anche a capi della sentenza diversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione» (Cass., sez.un., nr. 8486 del 2024).
14. In applicazione di tale principio, il ricorso incidentale di L.B., in parte adesivo all’impugnazione principale, in parte autonomo, è, dunque, ammissibile.
15. Nel merito, il ricorso principale è articolato in due motivi.
16. Con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.- è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti nonché -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- violazione e falsa applicazione delle norme in tema di decadenza dell’azione di regresso promossa dall’Inail.
17. Complessivamente i rilievi investono la decisione della Corte di appello nella parte in cui non avrebbe considerato, quale dies a quo del termine triennale per la proposizione dell’azione di regresso, ex art. 112 TU nr. 1124 del 1965, la lettera di messa in mora del 10 marzo 2010.
18. Con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 429, 3° co., cod.proc.civ.
La sentenza della Corte di appello è censurata quanto alla statuizione degli accessori.
19. Il ricorso incidentale poggia, invece, su quattro motivi.
20. Con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, 11, 112 del d.P.R. nr. 1124 del 1965 e dell’art. 2935 cod.civ.
21. Il ricorrente incidentale ripropone, nella sostanza, le medesime censure di cui al primo motivo del ricorso principale.
22. Con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione della normativa in materia di responsabilità del coordinatore della sicurezza di cui al D.Lgs. nr. 81 del 2008.
23. Si assume l’erronea valutazione delle responsabilità ascrivibili al controricorrente, in qualità di coordinatore della sicurezza.
A quest’ultimo, in base alla normativa di riferimento, spettava unicamente l’obbligo di comunicare e contestare, per iscritto, le mancanze riscontrate, adempimento nella specie soddisfatto alla stregua di quanto precisato nel successivo motivo di ricorso.
24. Con il terzo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.- è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
L’omissione è riferita, in particolare, ad una serie di documenti, indicati in quelli da «da 6 a 8 e da 12 a 14 allegati alla memoria di costituzione in I grado», non valutati dalla Corte di merito.
25. Con il quarto motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 429, co. 3, cod.proc.civ. con riferimento alla operata liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria del credito preteso in regresso.
26. Il primo motivo del ricorso principale – e quindi anche il primo motivo di quello incidentale- che investe la decisione in ordine alla individuazione del dies a quo del termine triennale di prescrizione dell’azione di regresso va rigettato.
27. Va, in primo luogo, disattesa la denuncia di errori di fatto.
Non sussiste, infatti, l’omissione denunciata.
La sentenza impugnata ha valutato la lettera di messa in mora dell’INAIL; tuttavia, ha giudicato la stessa irrilevante ai fini dell’individuazione del momento di decorrenza di prescrizione dell’azione.
28. Non è, dunque, ipotizzabile una situazione processuale riconducibile al paradigma normativo di cui all’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. che, come costantemente chiarito da questa Corte (a partire dalle decisioni delle sezioni unite nn. 8053 e 8054 del 2014), postula, invece, «l’omesso esame» di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia.
29. Diverso è, invece, il profilo della violazione di legge.
30. Come riportato nello storico di lite, la Corte di appello ha giudicato tempestiva l’azione proposta dall’INAIL, perché promossa nel triennio dalla sentenza penale di appello di non doversi procedere e, quindi, -evidentemente- nel «triennio dal passaggio in giudicato della sentenza penale».
31. Il passaggio in giudicato della pronuncia penale fissa, per la pronuncia impugnata, il dies a quo del termine di legge.
32. La decisione, secondo la prospettazione delle parti ricorrenti, risulterebbe errata: la Corte di merito avrebbe dovuto considerare la richiesta stragiudiziale dell’INAIL di restituzione delle somme erogate per l’infortunio, intervenuta nel 2010, e giudicare, di conseguenza, tardiva l’azione proposta nel 2014.
33. Le censure sono infondate.
34. Osserva la Corte che, in base alla normativa di riferimento (art. 112, ult. co., del D.P.R. 30 giugno 1965, nr. 1124), «Il giudizio civile di cui all’art. 11 non può istituirsi dopo trascorso tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo.
L’azione di regresso di cui all’art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile».
35. Le sezioni unite di questa Corte, investite in merito al contrasto sorto in ordine alla individuazione del dies a quo del termine previsto dal T.U. nr. 1124 del 1965, art. 112, u.c. e alla necessità di un chiarimento anche circa la natura del termine, con la pronuncia nr. 5160 del 2015, oltre ad affermare che il termine triennale previsto dall’art. 112 ha natura di prescrizione, hanno chiarito, quanto alla sua decorrenza, che, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, lo stesso decorre dal momento di liquidazione dell’indennizzo al danneggiato, quale evento che costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo.
36. Si è, successivamente, chiarito (Cass. nr. 20853 del 2015) che, nel caso in cui «il procedimento penale sia iniziato entro tre anni dal pagamento dell’indennizzo o dalla costituzione della rendita», il termine di prescrizione dell’azione di regresso dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro «decorre dal giorno in cui la sentenza penale di condanna è divenuta irrevocabile».
In ultimo, e più di recente, si è ulteriormente precisato (Cass. nr. 12777 del 2024) che il procedimento penale che può intervenire nel triennio dalla costituzione della rendita ed è utile a spostare in avanti il dies a quo è solo quello attivato nei confronti dei soggetti verso i quali l’Inail intende esercitare il regresso, non essendo invece rilevante un processo penale «purchessia» in relazione ai fatti dell’infortunio.
37. Riassumendo, nel mutato quadro normativo sinteticamente espresso nella abolizione della cosiddetta pregiudiziale penale, il termine di decorrenza della prescrizione dell’azione di regresso dell’INAIL non è sempre legato all’attivazione di un procedimento penale, potendo valutarsi anche in relazione al riconoscimento della prestazione previdenziale.
38. Tuttavia, ove vi sia stato l’esercizio dell’azione penale (ovvero un provvedimento penalistico che ne sanzioni il mancato esercizio) continua ad operare la disciplina speciale prevista dall’art. 112 TU che individua il termine di decadenza triennale dal momento in cui il fatto è stato definito in sede penale, purché, nel caso in cui sia anche intervenuta la liquidazione dell’indennizzo da parte dell’INAIL, il procedimento penale abbia avuto inizio nel triennio successivo alla liquidazione dell’indennizzo medesimo.
39. Alla stregua di tali principi, le critiche mosse dai ricorrenti alla sentenza impugnata non sono decisive.
Esse, infatti, valorizzano un dato (l’atto di messa in mora dell’Istituto) che, in sé, non assume alcun rilievo giuridico.
A fronte della decisione della Corte di appello che ha correttamente ancorato il giudizio di tempestività dell’azione di regresso al passaggio in giudicato della sentenza penale, le censure avrebbero dovuto, eventualmente, evidenziare il decorso di un tempo, superiore al triennio, tra la liquidazione dell’indennizzo e l’inizio del procedimento penale.
Situazione quest’ultima non denunciata e neppure ragionevolmente desumibili in base agli elementi di fatto ricavabili dalla decisione impugnata.
40. Il secondo motivo del ricorso principale ed il quarto motivo del ricorso incidentale investono, invece, la decisione della Corte di appello in punto di liquidazione degli accessori sulla somma capitale riconosciuta all’INAIL, a titolo di regresso.
41. La Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado che aveva riconosciuto gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, sulla somma capitale liquidata in favore dell’Inail, dalla data dell’infortunio al saldo, ai sensi dell’art. 429 cod.proc.civ.
42. I ricorrenti censurano la decisione.
Assumono che il credito dell’INAIL a titolo di regresso non è un credito da lavoro. Pertanto, non trova applicazione la regola fissata dall’art. 429 cod.proc.civ.
43. Il Collegio giudica i motivi fondati nei termini che seguono.
44. Sul tema devoluto, la giurisprudenza di questa Corte si presenta quanto mai frastagliata.
45. Il Collegio, dando continuità a pronunce invero risalenti (v. Cass. nr. 3442 del 1991; Cass. nr. 5353 del 1986), osserva che il credito dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro responsabile dello infortunio patito dal lavoratore assicurato non è un credito di lavoro.
46. In relazione ad esso, non opera, dunque, la regola di cui all’art.429 cod.proc.civ., invece applicata dalla Corte di appello di Bologna.
47. L’azione che compete all’INAIL nei confronti del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 10 e 11 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124, ha natura diretta ed autonoma.
Essa deriva direttamente dal rapporto di assicurazione legale ed è finalizzata al recupero delle somme che l’Istituto ha erogato in favore del proprio assicurato (azione di regresso), senza essere in alcun modo condizionata all’azione di responsabilità che il lavoratore infortunato (o gli altri aventi diritto) può svolgere nei confronti del responsabile del danno cagionatogli.
48. L’azione di regresso è, pertanto, diversa dall’azione di surroga ex art. 1916 cod. civ., in questa verificandosi, invece, una successione dell’assicuratore nel diritto di credito dell’assicurato per il risarcimento del danno, ripetibile verso il terzo responsabile del fatto illecito (ex plurimis, Cass. nr. 11324 del 2019; Cass. nr. 4015 del 1992).
L’azione di surroga comporta l’acquisto dei diritti nel medesimo stato, e con gli stessi limiti, in cui essi spettavano all’assicurato (cfr. Cass. nr. 25182 del 2007; Cass. nr. 12939 del 2007).
49. Alla diversità di azioni -evidenziata da copiosa giurisprudenza- consegue una disciplina differenziata tanto sul piano processuale (competenza, onere della prova) che su quello sostanziale (diversità dei fatti costitutivi del diritto, determinazione del quantum, regime della prescrizione), ivi compresa la natura dell’obbligazione fatta valere in giudizio.
50. Il credito dell’INAIL che agisce in regresso nei confronti del datore di lavoro ha ad oggetto, sin dall’origine, una prestazione di denaro, parametrata all’esborso economico sostenuto dall’INAIL nei confronti del lavoratore.
51. Configura, pertanto, un debito di valuta, assumendo la connotazione di un debito fisso, pari al pagamento dell’indennizzo, già versato, se riconosciuto in forma capitale, o da versarsi, se attribuito in forma di rendita; in quest’ultimo caso, determinabile secondo parametri predeterminati.
52. Diverso è, invece, il credito dell’INAIL quando agisce con l’azione di surroga.
Derivando, come si è detto, il suo diritto da quello del soggetto assicurato, l’Istituto promuove, in questo caso, un’azione che è sicuramente di risarcimento del danno per fatto illecito e fa valere, dunque, un credito che è di valore (tra le tante, Cass. nr. 37798 del 2022; Cass., sez.un., nr. 2639 del 1987).
53. Così differenziate le azioni, può escludersi un effettivo contrasto tra quanto qui affermato e quanto si legge in alcune decisioni della Corte che, chiamate a esaminare esclusivamente azioni di surroga dell’INAIL, incidenter tantum e in termini generali, qualificano le azioni dell’Inail come aventi ad oggetto un’obbligazione di valuta (v. per esempio, in motivazione, Cass. nr. nr. 27254 del 2023).
54. Rimarcandosi, invece, quanto all’azione di regresso, che si tratta di un credito di valuta, sono dovuti all’INAIL gli interessi moratori per il ritardo col quale il datore di lavoro ha adempiuto la sua obbligazione di restituzione delle somme erogate dall’Istituto, dal giorno della costituzione in mora, salvo il maggior danno richiesto e dimostrato dal creditore, ex art. 1224 cod.civ. (Cass., nr. 5743 del 2015; Cass. nr. 4039 del 2016).
55. Restano da valutare il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale che, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.
56. I rilievi del secondo motivo di ricorso, benché formulati in termini di violazione di legge, imputano alla Corte di merito l’omessa valutazione di circostanze di fatto, reputate, invece, decisive ai fini di un diverso esito della lite e, dunque, prospettano vizi di motivazione.
57. Tutte le censure, però, non sono illustrate secondo gli enunciati di Cass., sez. un., nn. 8053 e 8054 del 2014.
58. La pluralità di fatti omessi (v. Cass. n. 28154 del 2018; più di recente, v. Cass. nr. 21377 del 2023, § 17; Cass. nr. 9372 del 2023, § 20), qui specificamente denunciata, è estranea al perimetro segnato dall’art. 360, comma 1, nr. 5, cod.proc.civ. che consente, come sopra evidenziato, solo il rilievo dell’omesso esame di uno specifico fatto storico avente valenza decisiva.
Non è compito della Corte la valutazione dei documenti prodotti in atti. All’evidenza, simili censure sono volte alla rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa al Giudice di legittimità.
59. Complessivamente, vanno accolti il secondo motivo del ricorso principale ed il quarto motivo del ricorso incidentale, rigettati il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo dell’incidentale e vanno dichiarati inammissibili gli altri motivi del ricorso incidentale.
60. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di appello di Bologna che procederà nuovamente alla liquidazione degli accessori del credito, facendo applicazione del seguente principio di diritto: «Il credito dell’INAIL, oggetto dell’azione di regresso nei confronti del datore di lavoro responsabile dell’infortunio patito dal lavoratore assicurato (art. 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124), non configura un credito di lavoro.
Pertanto, non si applica l’art. 429 cod.proc.civ.
Il credito dell’INAIL che agisce con l’azione di regresso è credito di valuta.
Il capitale va, dunque, maggiorato di interessi moratori dalla costituzione in mora, salvo il maggior danno, richiesto e dimostrato dal creditore, ex art. 1224 cod.civ.».
61. Al giudice del rinvio è rimessa, altresì, la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso principale ed il quarto motivo del ricorso incidentale, rigettati il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo dell’incidentale e dichiarati inammissibili gli altri motivi del ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.