CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 3235 depositata il 9 febbraio 2025

Fondo di solidarietà previdenza e mutuo soccorso – Contributo annuale – Fondo preesistente – Cassa di Assistenza Straordinaria – Obbligo di versamento – D.Lgs. n. 124/1993 – Legge n. 537/1993 – Autorizzazione all’esercizio di attività di Fondo Pensione – Nullità dei finanziamenti – Vincolo contrattuale – Adeguamento normativo – Risorse pubbliche – Normativa di settore – Assegno integrativo del trattamento pensionistico – Interpretazione normativa 

Fatti di causa

1. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda del Fondo di solidarietà previdenza e mutuo soccorso della F.T.O. di Roma (di seguito anche solo Fondo) volta ad ottenere il pagamento, da parte della F.T.O. di Roma (di seguito anche solo Teatro), del contributo annuale previsto per il periodo dal 1998 al 2011.

Respingeva, altresì, la domanda riconvenzionale della F.T.O. di Roma volta a ripetere dal Fondo i contributi relativi al periodo 1993-1997 che l’istante assumeva pagati sine titulo.

2. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, confermata nel resto, ha, invece, condannato il Teatro al pagamento, in favore del Fondo, della somma indicata nella parte dispositiva della pronuncia, a titolo di contributi, per il periodo ivi specificato, oltre interessi.

3. Per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto che il Fondo avesse natura previdenziale e assistenziale.

4. Si trattava, in particolare, di un Fondo cd. «preesistente». Irrilevante era la circostanza che lo stesso fosse stato istituito nel 1996.

Era, infatti, passata in cosa giudicata la statuizione in ordine alla continuità giuridica tra il predetto Fondo e la previgente Cassa di Assistenza Straordinaria.

Gli esborsi effettuati dal Teatro alla Cassa, prima, e al Fondo, poi, fino al 1997, erano dunque legittimi.

Anche, per il periodo successivo, sussisteva l’obbligo di versare, in favore del Fondo, l’importo di lire 100.000.000 annue.

Tra le parti esisteva un vincolo obbligatorio che attribuiva alla Cassa (e quindi al Fondo) il diritto ad un contributo per l’attuazione degli scopi previdenziali, tra cui vi era quello di erogare ai lavoratori pensionati l’assegno perequativo.

Tale conclusione era avvalorata dall’esegesi degli atti di causa.

5. Ciò posto, per la Corte di appello, al Fondo non si applicava il regime giuridico di cui all’art. 4 del d.lgs nr.124 del 1993.

Esso rientrava, infatti, tra gli enti beneficiati dall’eccezione portata dalla legge nr. 537 del 1993.

In ogni caso il D. Lgs. nr. 124 del 1993, nel porre le regole per la costituzione dei fondi complementari, aveva consentito ai fondi preesistenti di continuare a operare in deroga alla disciplina generale, prescrivendo all’art. 18, comma 1, soltanto che detti organismi, entro quattro anni dall’entrata in vigore della legge, si sarebbero dovuti dotare di strutture gestionali, amministrative e contabili, separate.

6. Avverso la pronuncia il Teatro ha proposto ricorso, con quattro motivi, illustrati con memoria.

7. Ha resistito il Fondo, con controricorso, successivamente illustrato con memoria.

8. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.

9. All’odierna camera di consiglio il collegio ha riservato il termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.

Ragioni della decisione

10. Con il primo motivo, il Teatro ha denunciato la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 9 della legge n. 537 del 1993 e dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. nr. 124 del 1993, in relazione agli artt. 1418 e 1421 cod. civ.

Parte ricorrente assume la contrarietà a norma imperativa di legge (art. 9, della legge n. 537 del 1993) del finanziamento, a decorrere dal 1993, perché effettuato in favore di organizzazioni o associazioni che esercitino attività previdenziale in contrasto con il D.Lgs. n. 124 del 1993 (art. 4, comma3).

Nello specifico, in relazione al Fondo, deduce l’assenza dell’autorizzazione prevista all’art. 4, comma 3, D.Lgs. 21-4-1993, n. 124 (autorizzazione all’esercizio di attività di Fondo Pensione) e la nullità assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio dei finanziamenti in favore dello stesso, successivi all’entrata in vigore del D.lgs. nr. 124 del 1993.

11. Complessivamente, il motivo pone la questione della persistenza o meno dell’obbligo contrattuale del Teatro nei confronti del Fondo, assunto in epoca preesistente alla normativa del 1993, per il periodo successivo al 1993.

12. Il Teatro nega la perdurante validità del vincolo e assume la sopravvenuta nullità dello stesso.

In particolare, ritiene che il Fondo, difforme per plurime ragioni (v. pagg. 13 e 14 del ricorso) alla normativa sopravvenuta, non avrebbe titolo né a trattenere le somme, indebitamente riscosse dal 1993, né a pretenderne altre in adempimento degli accordi intercorsi.

13. Il motivo è fondato nei termini che seguono.

14. Per come indiscusso in causa, il Fondo di Solidarietà, Previdenza e Mutuo Soccorso della F.T.O. di Roma (ora Fondo) è nato dall’originaria Cassa di Assistenza Straordinaria, organismo di mutuo soccorso fondato, in seno all’allora Ente Autonomo Teatro Dell’Opera di Roma, con finalità assistenziali e previdenziali.

15. Tra queste, vi era l’erogazione di un assegno integrativo del trattamento pensionistico, alimentato da un contributo annuo, pacificamente versato, prima, dall’Ente Autonomo Teatro dell’Opera e, poi, dalla Fondazione Teatro.

16. Il Fondo (ex Cassa) assume il perdurante obbligo di contribuzione in capo al Teatro (ex Ente Autonomo) che, viceversa, lo nega per le ragioni già sopra illustrate e riferibili al mancato adeguamento del Fondo medesimo alla disciplina dettata per le forme pensionistiche complementari istituite dopo il 15 novembre 1992.

17. Le parti e la sentenza impugnata convengono tutte in ordine alla natura di «fondo preesistente» del Fondo di solidarietà previdenza e mutuo soccorso della F.T.O. di Roma.

18. A tale riguardo, solo per chiarezza, si osserva che per «fondi preesistenti» si intendono, secondo una terminologia oramai in uso nel linguaggio giuridico, le «forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421» (ossia alla data del 15 novembre 1992), secondo la formula originariamente utilizzata dall’art. 18 del D.lgs. nr. 124 del 1993, di cui di seguito meglio si dirà.

19. Il contrasto tra le parti verte, invece, sulla necessità di conformazione del Fondo in causa alle disposizioni stabilite per i Fondi Pensione di nuova istituzione (ovvero quelli che consentono di attuare le forme pensionistiche complementari di cui all’art. 3 del D.Lgs nr. 124 cit.) e involge, in particolare, l’interpretazione delle norme richiamate nella rubrica del motivo.

20. Nello specifico, il D.Lgs. nr. 124 del 1993 (in parte qua, sostanzialmente riscritto dal successivo D.Lgs. nr. 252 del 2005), all’art. 4, comma 3, ha stabilito che «l’esercizio» dell’attività dei fondi pensione fosse subordinato alla preventiva «autorizzazione» della commissione di vigilanza, istituita dal successivo art. 16, avente lo «scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi»(art. 16, comma 2) oltre ad avere le competenze, nel tempo accresciute, di cui all’art. 17.

21. In discussione il perimetro di applicazione della disposizione, per questa Corte, come osservato da parte della ricorrente, la disciplina contenuta nell’art. 4, comma 3, è riferibile tanto ai Fondi preesistenti quanto a quelli di nuova istituzione.

22. A diversa conclusione non conduce, infatti, l’art. 18 del D.Lgs. nr. 124 del 1993 che detta un regime speciale per i Fondi preesistenti.

23. L’art. 18 ha imposto ai Fondi, già istituiti alla data del 15 novembre 1992, indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, di «dotarsi di strutture gestionali amministrative e contabili separate», nel termine di quattro anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo.

Allo stesso tempo, ha escluso l’applicazione, ai Fondi preesistenti, di alcune disposizioni del D.Lgs nr. 124.

24. Con una tecnica di redazione sicuramente infelice, il legislatore, indicando espressamente solo le disposizioni «inapplicabili», ha inteso, invece, disporre l’immediata applicazione, alle forme pensionistiche preesistenti, di tutte le restanti disposizioni del decreto legislativo (ovvero di tutte quelle non richiamate), compreso, dunque, l’art. 4, comma 3. (v., sia pure per altri profili, l’analogo percorso argomentativo di Cass., sez. un., nr. 477 del 2015, punto 19).

25. In tale modo, ha sancito l’adeguamento del regime giuridico dei fondi preesistenti a quello dei fondi di nuova istituzione.

26. L’indicata volontà legislativa risulta più chiaramente espressa dall’art. 20 del successivo D.Lgs. n. 25 del 2005 (ndr art. 20 del successivo D.Lgs. n. 252 del 2005), che, ponendosi sulla scia dell’art. 18, ma con una diversa formulazione, ha stabilito che le forme pensionistiche preesistenti si adeguassero all’intera disciplina stabilita per le forme pensionistiche complementari, secondo criteri, modalità e tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o più decreti ministeriali.

27. Ad escludere il delineato obbligo di conformazione del fondo in causa alla nuova disciplina non è decisivo neppure il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, all’art. 9 della legge nr. 537 del 1993.

28. L’art.9, per quanto qui interessa, ha disposto l’abrogazione di ogni disposizione che fa obbligo o consente alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. nr. 29 del 1993, in qualsiasi forma e a qualunque titolo, di «attribuire risorse finanziarie pubbliche […] in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici escluse quelle aventi natura previdenziale o assistenziale […]».

29. A dire della Corte di appello, l’eccezione al divieto sancito dall’art. 9 consentirebbe -alle associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici- finanziamenti di natura previdenziale e assistenziale al di fuori delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993.

30. Si tratta, a giudizio della Corte, di un’interpretazione non sostenibile.

31. L’art. 9 è posto a tutela del patrimonio pubblico.

Esso non supera -e non può superare- l’impianto normativo di cui al D.lgs nr. 124 del 1993 ma va con esso raccordato.

Dal combinato disposto dell’uno (art. 9 legge nr. 537 del 1993) con l’altro (D.Lgs. nr. 124 del 1993) si ha, piuttosto, che l’attribuzione di risorse pubbliche ad enti aventi finalità previdenziali o assistenziale complementari è possibile purché detti enti siano conformi alla normativa di settore.

In altre parole, la «salvezza» contenuta nell’art. 9 della legge nr. 537 del 1993 -relativa alla possibilità che risorse pubbliche siano destinate in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici di natura previdenziale o assistenziale- si muove pur sempre nel perimetro tracciato dalla legge nr. 124 (ndr D.lgs nr. 124) e, quindi, richiede -in presenza di fondi preesistenti- l’adeguamento alla normativa, tempo per tempo, vigente.

32. Per quanto innanzi, la sentenza impugnata è incorsa nei denunciati errori di diritto, tanto nell’interpretare l’art. 9 cit., tanto nel ritenere che l’obbligo di conformazione dei Fondi preesistenti alla nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari si esaurisse nell’adeguare le strutture gestionali amministrative e contabili.

33. Il Giudice di merito avrebbe dovuto, invece, accertare la conformità del regime giuridico del Fondo alle sopraggiunte disposizioni normative, ivi compresa la previsione di cui all’art. 4, comma 3, e, in caso di negativo esito dell’indagine, tenerne conto quanto alla produzione di ulteriori effetti dell’impegno assunto dalla Fondazione nei confronti del Fondo medesimo.

34. Ciò in quanto, la difformità dell’Ente (cioè del Fondo controricorrente) alle norme di legge prescritte per i Fondi pensione (di cui all’art. 3, comma 3, del D.Lgs nr. 124 del 1993), anche se non riguardanti direttamente il contenuto delle obbligazioni assunte, si riflette necessariamente sulla validità dell’obbligo negoziale, determinandone la nullità sopravvenuta, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte che riconosce nell’ordinamento ipotesi di nullità sopravvenuta del vincolo negoziale determinata dal mutamento del quadro normativo (Cass. 21884 del 2024, punto 3.1.).

35. . Diversamente argomentando, sarebbe consentito lo svolgimento di un rapporto contrattuale con il Fondo, privo dei requisiti di legge, ponendosi così nel nulla norme inderogabili, a tutela di pubblici interessi.

36. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame in conformità con i principi espressi.

37. Restano assorbiti gli ulteriori motivi, proposti in via subordinata, stante il carattere assorbente del primo (v. per il secondo, terzo e quarto motivo, rispettivamente, i punti 43, 56 e 63 del ricorso per cassazione).

38. Il giudice del rinvio procederà anche all’esame delle questioni rimaste assorbite e alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.