CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 3269 depositata il 9 febbraio 2025

Lavoro – Differenze contributive – Conguaglio – Retribuzioni anticipate a lavoratori collocati in CIGS – Termine decadenziale – Compensazione impropria – Rigetto

Fatti di causa

1. La Corte d’appello di Ancona ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda dell’Inps volta ad ottenere differenze contributive dalla W.E. s.p.a., derivanti dal diniego del conguaglio con le retribuzioni anticipate a lavoratori collocati in CIGS.

1.2. Riteneva la Corte territoriale che il conguaglio fosse avvenuto tempestivamente, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. nr. 148 del 2015, in quanto l’impresa aveva presentato la relativa richiesta all’Inps nei termini di legge e la relativa richiesta era stata accolta dall’Istituto.

1.3. Per i Giudici di merito, rilevava l’atto di impulso e quindi la domanda di autorizzazione al conguaglio con cui la parte datoriale manifestava la volontà di vedere operare la compensazione tra il proprio credito e quello contributivo dell’Istituto.

1.4. In ogni caso, la Corte di appello rilevava che il conguaglio, contabilizzato con il flusso Uniemens del 22 marzo 2018, era stato tempestivo.

Non rilevava, infatti, l’errore nell’operazione contabile, successivamente emendabile, come nei fatti accaduto.

2. Avverso la pronuncia l’Inps ha proposto ricorso, con un motivo.

3. La società indicata in epigrafe ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria.

4. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.

5. All’odierna camera di consiglio il collegio ha riservato il termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.

Ragioni della decisione

6. Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 3, d.lgs. nr. 148 del 2015, per avere la sentenza impugnata dato rilievo alla domanda di autorizzazione al conguaglio e comunque escluso la decadenza, pur in presenza di un conguaglio errato, emendato dopo lo spirare del termine semestrale, a seguito di una comunicazione di irregolarità dell’Istituto.

7. Secondo la tesi dell’Inps, la norma di legge consente di beneficiare del conguaglio esclusivamente se l’operazione di compensazione avvenga correttamente nel termine di legge.

8. Il motivo è infondato.

9. Dispone l’art.7, secondo comma, del d.lgs. nr. 148 del 2015 che l’importo dell’integrazione salariale -sia ordinaria che straordinaria- viene anticipato dal datore di lavoro e, in seguito, «è rimborsato dall’INPS all’impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte».

10. Nel caso di specie, non è stata presentata domanda di rimborso delle anticipazioni; l’impresa ha invece scelto il meccanismo del conguaglio. Contabilmente, questo si realizza pagando un ammontare contributivo pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto anticipato a titolo di integrazione salariale.

11. Il successivo terzo comma dell’art.7 d.lgs. nr.148 del 2015 stabilisce, tuttavia, che la richiesta di rimborso ed il conguaglio devono intervenire entro un termine decadenziale. In particolare, «il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo».

12. La Corte d’appello ha affermato che la decadenza è impedita ove la parte datoriale, nel termine di legge, proceda alla richiesta di conguaglio.

In ogni caso, nella specie, il conguaglio stesso era intervenuto, sia pure con errori, emendati dopo il semestre.

L’Istituto censura l’interpretazione dei giudici territoriali.

Deduce, nella sostanza, la necessità di un conguaglio esatto; diversamente non può farsi luogo alla compensazione.

13. Osserva il Collegio quanto segue.

14. L’art.7, comma 3, d.lgs. nr. 148 del 2015 correla la decadenza alla «richiesta di rimborso» oppure al «conguaglio». Pertanto, secondo la lettera della norma, non ha alcuna rilevanza giuridica la richiesta di conguaglio, ma il solo atto del conguaglio.

In parte qua, non possono pertanto essere condivise le argomentazioni dei giudici di merito.

15. La conclusione è del resto conforme alla natura dell’istituto del conguaglio, il quale non s’inserisce in alcun iter procedimentalizzato che contempli una domanda di conguaglio e una successiva autorizzazione dell’Inps, ma opera come meccanismo automatico di azzeramento di reciproche poste di debito e credito, secondo lo schema della compensazione impropria.

Questa Corte (Cass. nr. 14711 del 2007) ha ricondotto alla compensazione impropria il regime del conguaglio previsto da varie norme in materia previdenziale, in base al quale il datore di lavoro, obbligato quale adiectus solutionis causa ad effettuare anticipazioni ai lavoratori nell’interesse dell’istituto previdenziale, detrae tali somme dai contributi dovuti al medesimo Istituto.

16. Trattandosi di compensazione impropria, il saldo contabile tra credito per anticipazioni a titolo di CIG e debito contributivo opera in modo automatico, senza necessità di alcuna richiesta di parte in tal senso né di autorizzazione dell’Inps.

Esso opera per effetto e alla data del pagamento all’Inps della differenza contributiva tra quanto dovuto per obblighi contributivi e quanto anticipato a titolo di integrazioni salariali.

17. Quanto, poi, alle modalità di pagamento, occorre ricordare che l’art.18, comma 1, d.lgs. n. 241 del 1997 stabilisce che i versamenti contributivi vanno effettuati entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi.

18. I termini per il pagamento della contribuzione e, in caso di conguaglio, per la contribuzione residua, fissati in linea generale dall’art.18, comma 1, d.lgs. nr. 241 del 1997, non sono incisi dall’art.7, comma 3, d.lgs. nr. 148 del 2015 che, nel dettare la disciplina della decadenza semestrale, non ha specificato che i pagamenti a conguaglio debbano pervenire all’Inps in termini diversi e anticipati rispetto a quelli indicati dall’art.18, comma 1, d.lgs. n.241 del 1997.

19. Ne deriva, coordinando quindi le due disposizioni, che la decadenza è impedita quando il conguaglio viene effettuato (con pagamento della differenza contributiva) entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione della CIG o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della CIG.

20. Corollario di quanto precede è anche che la decadenza non opera quand’anche il conguaglio sia effettuato dal datore nel termine sopra indicato ma in misura erronea, ad esempio per il versamento di una differenza contributiva inferiore a quella dovuta e, correlativamente, per aver effettuato una compensazione in misura superiore a quella dovuta.

L’erroneità del conguaglio incide infatti sul debito contributivo, dando luogo ad un adempimento solo parziale ex art.1181 c.c. e ad un residuo credito dell’Inps.

Viceversa, essa non incide sul meccanismo della compensazione impropria, perfezionata per il fatto stesso e al tempo stesso del pagamento, con il saldo delle reciproche poste contabili.

21. Ancor meno, una volta effettuato il conguaglio nel termine di cui sopra, la decadenza potrebbe sussistere per il fatto che, in modo errato o in ritardo, siano state comunicate all’Inps le denunce telematiche mensili (c.d. flussi uniemens) previste dall’art.44, comma 9, d.l. nr. 269 del 2003.

22. Queste devono pervenire all’ente entro il giorno 30 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi e devono contenere «i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni».

In relazione al meccanismo di conguaglio dell’art.7, comma 3, d.lgs. cit., le denunce devono quindi contenere tutti i dati che permettano all’Inps di verificare, in base alle retribuzioni dichiarate come anticipate e ai contributi dichiarati come in origine dovuti, la correttezza del conguaglio.

23. Le denunce, quali dichiarazioni di scienza che intervengono successivamente al conguaglio, non concorrono al perfezionamento dello stesso, già avutosi al tempo del pagamento contributivo.

Si tratta di adempimenti successivi volti a consentire all’Inps il controllo ex post sulla correttezza dell’operazione di conguaglio e, quindi, dell’integralità dell’adempimento dell’obbligazione contributiva residua.

La conoscenza da parte dell’Inps dei dati delle denunce mensili è ininfluente ai fini del perfezionamento della compensazione impropria, la quale prescinde dalla volontà delle parti (diversamente dalla compensazione volontaria ex art. 1252 c.c.) e dalla consapevolezza che l’Inps abbia delle reciproche poste di dare e avere, rilevando ai fini della fattispecie il solo dato oggettivo del saldo contabile tra le medesime.

24. Alla stregua delle indicate coordinate, segue il rigetto del ricorso.

Nel caso di specie, infatti, è assorbente la circostanza che il versamento dei contributi residui, a seguito dell’operazione di conguaglio, e il successivo inoltro dei flussi Uniemens siano avvenuti nel rispetto della tempistica di legge.

L’ultimo mese di erogazione della CIGS è coinciso, infatti, con il mese di agosto 2017.

Il periodo di paga in cui scadeva il termine semestrale era, dunque, febbraio 2018.

I contributi, pacificamente, sono stati pagati entro il 16.3.2018 e le denunce sono state inoltrate il 22 marzo 2018.

25. L’errore nell’operazione di compensazione, successivamente emendato, per quanto innanzi, resta irrilevante.

26. Le spese di lite si compensano integralmente attesa la novità della questione devoluta alla Corte.

27. Sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.