CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 3270 depositata il 9 febbraio 2025

Lavoro – Diritto alla riduzione del 50% dei contributi previdenziali – Lavoratori autonomi, già titolari di trattamento pensionistico che, ultrasessantacinquenni, continuano a lavorare – Sistema retributivo o misto – Sistema contributivo – Rigetto

Fatti di causa

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha rigettato l’appello dell’INPS e confermato la decisione di primo grado che aveva accertato il diritto di G.F. alla riduzione del 50% dei contributi previdenziali, ai sensi dell’art. 59, comma 15, della legge nr. 449 del 1997.

2. A fondamento del decisum, la Corte territoriale, premesso che G.F. era titolare di un trattamento pensionistico e di un supplemento di pensione, liquidati con il sistema contributivo, ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all’art.59 cit.

3. La Corte territoriale ha osservato che la predetta disposizione stabilisce, in favore dei lavoratori autonomi, già titolari di trattamento pensionistico che, ultrasessantacinquenni, continuano a lavorare, la riduzione, a richiesta, dell’onere contributivo nella misura del 50%.

4. Per i giudici territoriali non era condivisibile l’interpretazione dell’Istituto secondo cui la disciplina in oggetto era riferibile solo ai percettori di trattamenti pensionistici liquidati con sistema retributivo o misto.

5. Per i giudici, infatti, la norma non stabilisce alcuna limitazione derivante dalla tipologia del sistema di calcolo del trattamento pensionistico in godimento.

Invero, la disposizione, nella parte in cui prevede che per i pensionati «per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte col sistema retributivo, il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà», si spiega agevolmente in ragione delle diverse modalità di computo della pensione.

Solo per questi pensionati (ovvero per coloro per i quali il calcolo della pensione è correlato alla retribuzione) il legislatore doveva, ragionevolmente, disporre la corrispondente riduzione del supplemento di pensione; viceversa, una tale precisazione non era necessaria per i percettori di pensione calcolata solo in base ai contributi versati.

6. Avverso la pronuncia l’Inps ha proposto ricorso, con un motivo.

7. G.F. ha resistito con controricorso.

8. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione

9. Con l’unico motivo di ricorso, l’INPS deduce la violazione dell’art. 59, comma 15, della legge nr. 447 del 1997 e dell’art. 21 della legge nr. 201 del 2011, conv. con modificazioni nella legge nr. 214 del 2001. (ndr legge nr. 214 del 2011)

10. L’Inps censura l’interpretazione della Corte di appello.

Assume che il beneficio della riduzione contributiva, ai fini del supplemento di pensione, riguarda esclusivamente i percettori di un trattamento pensionistico liquidato con sistema retributivo o misto.

11. Il motivo è infondato.

12. L’art. 59, comma 15, della legge nr. 449 del 1997 prevede, nel contesto di una disposizione di aumento delle aliquote contributive dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS, che «[…] per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell’INPS e con più di 65 anni di età (il) contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà».

13. La Corte condivide l’esegesi dei giudici di merito.

14. Osserva che la prima parte della disposizione, in base al chiaro tenore letterale, vale ad individuare la platea dei beneficiari e comprende i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell’INPS e con più di 65 anni, senza distinzione di regime pensionistico.

Il successivo periodo, introdotto con la congiunzione «e», disciplina l’incidenza di tale beneficio sul trattamento pensionistico ove calcolato con il sistema retributivo o misto.

15. Il riferimento al sistema contributivo non è contenuto nella norma di legge perché non necessario.

16. La previsione di «riduzione» del supplemento di pensione non può, infatti, che essere affermata in relazione ai soli lavoratori che godono di pensione in tutto o in parte retributiva, i quali, diversamente dai lavoratori in pensione contributiva, non subirebbero altrimenti nella determinazione della pensione commisurata alla retribuzione (anziché alla contribuzione versata) alcuno svantaggio derivante dalla riduzione di aliquota contributiva al 50%, e sarebbero così irragionevolmente avvantaggiati rispetto agli altri.

17. La sentenza impugnata ha dunque correttamente interpretato la disposizione di legge ed è immune dai rilievi svolti.

18. Segue il rigetto del ricorso, con le spese che si liquidano come in dispositivo.

19. Sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

 Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.