CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32832 depositata il 16 dicembre 2025

Lavoro – Medici di medicina generale – Ripartizione del fondo – Ponderazione qualitativa – Quote capitarie – Assegni individuali – Efficacia retroattiva – Rivalutazione monetaria – Rigetto

Fatti di causa

1. Con ricorso al Tribunale di Pavia i medici di medicina generale indicati in epigrafe hanno chiesto l’accertamento del loro diritto a partecipare alla ripartizione del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, arricchito con gli assegni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale di singoli medici avvenuta dal 1.1.2006 ad oggi.

A tal fine, gli odierni ricorrenti hanno chiesto che l’ATS di Pavia fosse condannata alla corretta determinazione ed accantonamento degli incrementi del fondo di ponderazione qualitativa delle quote capitarie, derivanti dagli assegni individuali resisi disponibili dal 1.1.2006, per effetto della cessazione del rapporto convenzionale di singoli medici, e degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulla somma via via rivalutata.

2. Il Tribunale ha respinto la domanda dei ricorrenti, rilevando l’inequivocità del testo della norma di cui all’articolo 59 dell’accordo collettivo nazionale del 23 Marzo 2005 “nel rimettere agli accordi regionali il compito di regolamentare la partecipazione dei medici al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie”, atteso che “Nel caso in esame è pacifico che l’accordo regionale non sia intervenuto e i medici abbiano continuato a percepire quanto loro assicurato dalla disciplina collettiva”.

Inoltre, il giudice di primo grado ha rilevato la carenza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti in relazione alla domanda di accertamento alla corretta costituzione del fondo, atteso che la mancanza dell’accordo integrativo regionale previsto dal comma 6 dell’art. 59 ACN 2005 assume rilievo ai fini di escludere la fondatezza del diritto azionato “in quanto le parti sociali hanno rimesso alla contrattazione integrativa regionale il ruolo di integrare la previsione collettiva e di determinare l’entità della quota capitaria da erogare a ciascun medico convenzionato e ciò ben si comprende attese le diverse realtà regionali”.

3. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale richiamandone le motivazioni ed affermando che: “Il tenore della norma contrattuale è inequivoco nel rimettere agli accordi regionali il compito di regolamentare la partecipazione dei medici al riparto del fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie.

In applicazione del comma 7 dell’art 59 ACN 2005 fino alla definizione di nuovi accordi regionali, ai medici convenzionati viene riconosciuta una quota capitaria di ponderazione di importo fisso per ciascun assistito, pari ad € 3,08 annue a decorrere dal 2006.

Fino alla definizione di nuovi accordi regionali, è evidente che anche l’aumento dell’ammontare per effetto del computo degli assegni individuali dei medici cessati non potrebbe mai comportare il diritto dei ricorrenti al riparto del fondo mediante assegnazione di una quota capitaria diversa dalla misura fissa indicata dal comma 7.

 In altri termini, in assenza degli accordi regionali a cui il comma 6 espressamente rimanda, resta ferma la disciplina di cui al comma 7, mentre l’arricchimento del fondo con gli assegni resisi disponibili per effetto della cessazione dei rapporti dei medici convenzionati non incide sull’ammontare del trattamento spettante al ricorrente, attualmente pari ad € 3,08 all’anno per ciascun assistito.” (pag. 5 e 6 della motivazione).

4. Avverso la sentenza ricorrevano per cassazione i dipendenti con due motivi cui resisteva con controricorso l’amministrazione.

4. Entrambe le parti depositavano memoria.

5. La Procura Generale rassegnava le proprie conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per violazione o falsa applicazione dell’art. 59 dell’ACN di medicina generale reso esecutivo il 23.03.2005, comportante l’obbligo di arricchimento del fondo di cui al predetto art.59, anche in ipotesi di mancato svolgimento della contrattazione integrativa regionale, nelle more della stessa; nonché per violazione dell’art.1 della l. n. 311 del 2004, che al comma 178 stabilisce che il rapporto tra il servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professioni sanitarie non dipendenti dal medesimo è disciplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi della l. 30 dicembre 1991, n. 412.

Ad avviso dei ricorrenti l’articolo 59 impone, invece, esplicitamente al comma 5 che il fondo debba essere costituito non solo dalla quota definita dalla contrattazione regionale, ma anche dagli assegni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli medici, senza in alcun modo collegare o subordinare tale obbligo allo svolgimento della contrattazione regionale.

In altri termini, la contrattazione regionale non è in alcun modo autorizzata a definire l’entità dell’arricchimento del fondo chiaramente imposto dalla norma esclusivamente per effetto dell’obbligatoria confluenza nel fondo di somme già definite ovvero degli assegni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli medici.

Le motivazioni della sentenza impugnata sarebbero in evidente contrasto con il contenuto dell’art. 59 la cui letterale formulazione non comprende in nessuna parte la tesi secondo cui il diritto rivendicato dai ricorrenti sarebbe escluso dalla circostanza del mancato svolgimento della contrattazione regionale di cui al comma 6 del citato art. 59.

Conseguentemente, la Corte territoriale avrebbe errato nell’escludere il riconoscimento del diritto alla partecipazione al riparto del fondo con accertamento dell’obbligo dell’amministrazione alla corretta determinazione ed incremento del fondo medesimo.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1 La censura contesta la sentenza impugnata che ha escluso il diritto a partecipare alla parte ulteriore del fondo costituito dagli arricchimenti per effetto del computo degli assegni individuali dei medici cessati con conseguente rigetto della domanda di condanna alla corretta determinazione ed accantonamento degli incrementi del fondo di ponderazione qualitativa delle quote capitarie in mancanza degli accordi regionali pacificamente non sottoscritti.

I ricorrenti evidenziano come la domanda fosse originariamente di solo accertamento del diritto alla partecipazione al riparto del fondo arricchito per effetto della cessazione del rapporto convenzionale di singoli medici avvenuta dal 1.1.2006, senza alcuna specifica domanda di pagamento condizionata, viceversa, dalla intervenuta sottoscrizione degli accordi regionali, per cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato la domanda giudiziale originariamente proposta.

2.2. Orbene, va premesso che in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo, impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21346 del 30/07/2024).

2.3 Ciò posto, la censura in esame, nella parte in cui critica la pronuncia per essersi pronunciata su una domanda di condanna, piuttosto che sull’accertamento dell’obbligo di costituzione e arricchimento del fondo con conseguente diritto alla partecipazione del fondo medesimo, a prescindere dalle modalità di ripartizione condizionate dalla sottoscrizione degli accordi regionali, non provvede a trascrivere la domanda originariamente proposta nel giudizio di merito qualificabile come mero accertamento del diritto, a fronte della diversa qualificazione operata dalla Corte di Appello nella pronuncia impugnata.

Tale carenza non consente a questo giudice di legittimità di vagliare adeguatamente la censura che pertanto, sulla scorta dei principi di autosufficienza sopra citati, va dichiarata inammissibile.

3. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza o del procedimento, in riferimento all’360, comma 1, n. 4, per illogicità di motivazione, o motivazione apparente o contraddittoria; violazione dell’art. 112 c.p.c., per mancata pronuncia sull’eccezione svolta a pag. 13 del ricorso in appello, concernente il fatto che la contrattazione regionale può’ essere svolta anche a posteriori, con efficacia retroattiva, al fine della ripartizione del fondo arricchito dagli assegni individuali resisi disponibili dall’1-1-2006 , per effetto della cessazione del rapporto convenzionale di singoli medici, in conformità ai commi 4 e 5 dell’art. 59 dell’ACN del 23.3.2005 e sue mm.ii.

3.1. Il motivo è infondato.

3.2. La motivazione della sentenza d’appello è osservante dell’art. 118 disp. att. c.p.c., non è per nulla illogica o mancante delle concrete ragioni poste a base della decisione e, quindi, l’eccezione avversaria di nullità ex art 360 comma 4 c.p.c.. deve essere rigettata (ex multis Cass. Civ. n. 27551/2024), nella misura in cui ha affermato che il diritto come azionato è condizionato alla stipulazione di un nuovo accordo regionale.

3.3. In ordine alla eccepita violazione dell’art. 112 c.p.c. va premesso che (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2153 del 30/01/2020) non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi.

Ciò posto, si ritiene non vi sia stata alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 360 c.p.c. in ordine alla deduzione formulata nell’atto di appello avente ad oggetto la possibilità che la “contrattazione regionale può essere svolta anche a posteriori, con efficacia retroattiva”, in quanto la Corte territoriale ha implicitamente ritenuto che detta efficacia potrebbe rilevare solo dopo che gli accordi sono stati emessi e non in mancanza degli stessi.

In altri termini, la questione sollevata dell’efficacia retroattiva dell’accordo regionale perde di consistenza, nella misura in cui la sua eventuale operatività scatta solo ed esclusivamente all’esito della stipulazione degli accordi regionali.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della P.A. ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in complessivi € 10.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;

dà atto della sussistenza dell’obbligo per la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.