CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 4075 depositata il 17 febbraio 2025

Lavoro – Dirigente medico – Licenziamento – Conflitto di interessi – Inammissibilità

Fatti di causa

1. La Corte di Appello di Catania, in accoglimento del reclamo proposto da G.R. (dirigente medico presso il reparto di Nefrologia e Dialisi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G.R.S.M.” di Catania) avverso la sentenza n. 3551/2020 con cui il Tribunale di Catania aveva respinto l’opposizione avverso l’ordinanza di rigetto dell’impugnazione del licenziamento irrogato allo stesso R. in data 3.5.2017, con sentenza n. 255/2022 ha dichiarato illegittimo il recesso datoriale.

2. Con sentenza n. 23286/2023, questa Corte ha accolto il terzo ed il quarto motivo del ricorso proposto dall’Azienda avverso tale sentenza, ha cassato la sentenza impugnata ed ha rinviato alla Corte di Appello di Messina anche per il regolamento delle spese di lite.

3. La Corte di Appello di Messina, pronunciando in sede di rinvio, ha rigettato il reclamo proposto da G.R. avverso la sentenza n. 3551/2020 del Tribunale di Catania, ha confermato tale sentenza ed ha condannato il R. al rimborso, in favore dell’Azienda Ospedaliera, della complessiva somma di € 236.740,00 oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo.

4. La Corte territoriale, dopo avere rilevato che secondo la regula iuris posta dalla Suprema Corte, il fatto addebitato va valutato alla stregua delle disposizioni della contrattazione collettiva del Comparto in materia di licenziamento per giusta causa in relazione all’art. 2119 cod. civ., e segnatamente dell’art. 8, comma 11 punto 2 lettere b) e f) del CCNL dirigenza medico-veterinaria del 6.5.2010 indicato nel licenziamento del 3.5.2017, ha evidenziato che il principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente è circoscritto all’individuazione della disciplina cui fare riferimento nel giudizio di sussumibilità del fatto ad un’ipotesi di giusta causa, e dunque nella valutazione di proporzionalità della sanzione espulsiva comminata.

5. Ha pertanto ritenuto che costituissero dati acquisiti ed irretrattabili la storicità dell’addebito (omessa dichiarazione della sussistenza dei rapporti finanziari propri o della moglie con soggetti aventi interessi in attività o decisioni inerenti alla professione, e di conseguenza l’avere agito consapevolmente in violazione della normativa vigente in materia di “conflitto di interessi”) e la rilevanza disciplinare del conflitto di interessi solo se reale; considerato che i primi due motivi di gravame hanno riproposto questioni già risolte, li ha ritenuti inammissibili.

6. Ha evidenziato che la sentenza rescindente ha circoscritto il tema di indagine alla verifica della congruità della sanzione espulsiva ed ha ritenuto inammissibile la richiesta di prova testimoniale, in quanto riguardante circostanze dirette ad escludere la commissione del fatto addebitato, ormai precluse dal giudicato implicito.

7. Il giudice di rinvio ha poi escluso la fondatezza la censura relativa alla violazione del principio di parità di trattamento; esclusa l’assimilazione ad un fatto di rilevanza penale, ha considerato riconducibili alla lettera f) dell’art. 8, comma 11, punto 2 del CCNL la violazione dell’obbligo di comunicazione dei rapporti finanziari del R. e della moglie con soggetti aventi interessi in attività o decisioni riguardanti la professione esercitata e la violazione del dovere di astensione.

8. Ha ritenuto l’indubbia gravità degli addebiti e la loro idoneità a ledere il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro tenuto conto della posizione dirigenziale rivestita e del lungo lasso temporale durante il quale si era protratta la situazione di incompatibilità in capo al dipendente ed ha rilevato che la sentenza n. 255/2022 della Corte di Appello di Catania è stata interamente travolta dalla sentenza della Suprema Corte.

9. Ha infine evidenziato che dall’istruttoria svolta erano emersi elementi da cui poteva ragionevolmente desumersi che nel caso di specie il conflitto di interessi aveva assunto una dimensione prossima alla concretezza, essendo emerso un rapporto privilegiato che il R. intratteneva con i pazienti in dialisi all’atto delle dimissioni dalla struttura pubblica.

10. Avverso tale sentenza G.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria, al quale l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G.R.S.M.” di Catania ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

11. La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione

1.Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione degli artt. 393, 384, 394 cod. proc. civ., dell’art. 5 legge n. 604/1966, nonché degli artt. 2119 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile il primo motivo, con cui la sentenza di primo grado era stata censurata per avere ravvisato la prova di una giusta causa (conflitto di interessi), sulla base di elementi di prova meramente indiziari, come l’informativa del GIP, il cui contenuto era in contrasto con le deposizioni acquisite nel procedimento penale.

Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, pur non potendo rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e degli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento, sostiene che qualora, come nel caso di specie, la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso sia per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, sia per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia la potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, e la valutazione di altri fatti la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e delle decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità.

Addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto che la storicità dell’addebito costituisca un dato acquisito ed irretrattabile; evidenzia che la sentenza rescindente, nel rigettare il primo motivo di ricorso, con cui era stata denunciata la nullità della sentenza della Corte di Appello di Catania per avere deciso la controversia sulla base di un’eccezione non formulata e non devoluta con il reclamo, ha escluso la sussistenza di un giudicato interno.
Deduce che tale affermazione vincola il giudice del rinvio.

2. Con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione degli artt. 393, 384,  394 e 245 cod. proc. civ., dell’art. 5 legge n. 604/1966, nonché degli artt. 2119 e 2697 cod. civ., dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto definitivamente risolta la questione relativa alla sussistenza di un conflitto di interessi reale e per avere ritenuto inammissibile la prova testimoniale.

Torna a sostenere che la sentenza rescindente, nel rigettare il primo motivo di ricorso, secondo cui la sentenza della Cote di Appello di Catania era affetta da nullità in quanto aveva deciso la controversia sulla base di un’eccezione non formulata e non devoluta con il reclamo, ha escluso la sussistenza di un giudicato interno; ribadisce che tale affermazione vincola il giudice del rinvio.

3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 12 delle preleggi, degli artt. 1362 e 2119 cod. civ., dell’art. 116 cod. proc. civ., nonché dell’art. 8, comma 11, punto 2, lettera f), del CCNL dirigenza medico-veterinaria del 6.5.2010, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.
Torna a sostenere che la situazione di incompatibilità che porta alla valutazione del conflitto di interessi non può essere predicata in via astratta, dovendo essere accertata in concreto sulla base di prove specifiche; reitera la critica relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale.

Evidenzia che il conflitto di interessi è astrattamente riconducibile alle ipotesi tipizzate dalla lettera b) dell’art. 8, comma 11, del CCNL invocato, e dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990, in correlazione agli artt. 3, 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, ed esula pertanto dalla fattispecie di cui alla lettera f) dell’art. 8, comma 11, punto 2 del medesimo CCNL.

Addebita alla Corte territoriale di avere considerato elementi soggetti a valutazione come piena prova e di averli recepiti senza apprezzamento critico.

4. I primi due motivi, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono inammissibili.

Innanzitutto le censure, nel prospettare che la sentenza di annullamento ha accolto il ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e per vizi di motivazione, non colgono il decisum.

La sentenza rescindente (Cass. n. 23286/2023) ha infatti disatteso le censure relative al vizio di motivazione, contenute nel primo motivo, ed ha invece accolto il terzo ed il quarto motivo del gravame, con cui l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G.R.S.M.” di Catania aveva denunciato l’omesso esame di tutti i fatti integranti la condotta disciplinare, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 16 del DPR n. 62/2013 e dell’art. 8, comma 11, lett. b) ed f) del CCNL Dirigenza medica e veterinaria del 6.5.2010.

Inoltre l’esclusione del giudicato interno, da parte della sentenza rescindente, si riferisce alle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.

5. La sentenza rescindente ha evidenziato che la contestazione disciplinare era mutuata dall’informativa trasmessa all’Azienda dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, e che l’Ufficio aveva contestato l’addebito avviando il procedimento disciplinare, in considerazione della gravità dei fatti oggetto del procedimento penale.

Ha inoltre riportato il contenuto del provvedimento espulsivo del 3.5.2017, secondo cui «è emerso, in particolare dal contenuto dell’informativa sull’esercizio dell’azione penale trasmessa dal GIP, “con assoluta evidenza e senza margini di dubbio, come il dott. R. non abbia mai dichiarato, né verbalmente né per iscritto, la sussistenza di rapporti finanziari suoi e della propria moglie con soggetti aventi interessi in attività o decisioni inerenti alla sua professione.

Infatti, in particolare, non ha segnalato il possesso di quote societarie della clinica privata “L.C.” e che la propria moglie fosse a sua volta titolare di quote societarie della clinica privata “Delta”.

Pertanto, si concretizza la fattispecie del conflitto di interessi (…)»; l’UPD aveva dunque concluso che «”l’istruttoria del presente procedimento ha messo in luce un comportamento ascrivibile al dott. R. non conforme al profilo di dirigente medico di ruolo rivestito dal 1° settembre 1989, in quanto lo stesso, ha di certo consapevolmente agito in totale violazione della normativa vigente in materia di conflitto di interesse (art. 6-bis della legge 241 del 1990 in correlazione con gli articoli 3, 6 e 7 del dPR numero 62 del 16 aprile 2013), che vieta i dipendenti pubblici lei, direttamente o per interposta persona, interessi economici in enti, imprese e società che operano nei settori oggetto delle attività della pubblica amministrazione di appartenenza».

Pertanto l’UPD «vista la normativa vigente in materia di “conflitto di interessi”: art. 6-bis della legge n. 241 del 1990, in correlazione con gli articoli 3, 6 e 7 del dPR n. 62 del 2013, che vieta ai dipendenti pubblici di avere, direttamente o per interposta persona, interessi economici in enti, imprese e società che operano nei settori oggetto dell’attività dell’amministrazione pubblica di appartenenza; visto l’articolo 8, comma 11, lett. b) ed f) del CCNL, della dirigenza medico veterinaria del 6 maggio 2010, che prevede la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per “gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina prevista dall’art. 10…e“ “per atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2119 del codice civile’» ha irrogato il licenziamento senza preavviso.

La medesima decisione ha ritenuto erronee le statuizioni del giudice del reclamo, che aveva assunto come disciplina legale delle sanzioni irrogabili il solo comma 2 dell’art. 16 del dPR n. 62 del 2013 ed ha comunque evidenziato che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, ciò che rileva è il conflitto suscettibile di verificarsi in astratto (potenziale), essendo di contro ininfluente che esso si sia nel concreto realizzato, ove si consideri che gli obblighi imposti al pubblico dipendente mirano a garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa e, ad un tempo, a prevenire fenomeni di corruzione (ha sul punto richiamato Cass. n. 22638/2018).

Ha poi rilevato che l’art. 16 del dPR n. 62 del 2013, con norme di chiusura, ha fatto salvi “la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi” (comma 3) e “gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi” (comma 4).

Ha inoltre evidenziato che la Corte di Appello, nel rigettare il primo motivo di reclamo, aveva confermato che anche il conflitto di interessi e la conseguente violazione dell’obbligo di astensione dovevano considerarsi oggetto di specifica contestazione da parte dell’Azienda e che nella fattispecie in esame il licenziamento è stato fondato sull’art. 2119 cod. civ., in ragione della violazione dell’art. 6-bis della legge n. 241 del 1990 (che regola l’obbligo di astensione in presenza di conflitto di interessi) e non delle sole norme del dPR n. 62 del 2013, rispetto alle quali trova applicazione l’art. 16, comma 2, del medesimo dPR, di talché come previsto dall’art. 16, commi 3 e 4, del citato dPR, nella specie restano salve le disposizioni della contrattazione collettiva del Comparto in materia di licenziamento per giusta causa, in relazione all’art. 2119, cod. civ. (nella specie, l’art. 8, comma 11, punto 2, lett b e f, del CCNL Dirigenza medico veterinaria del 6.5.2010, indicato nel licenziamento del 3 maggio 2017).

6. Ciò premesso, la natura chiusa del giudizio di rinvio comporta che il giudice del rinvio è vincolato alle statuizioni della sentenza che lo ha disposto (v. tra le più recenti Cass. n. 26545/2024; Cass. n. 31908/2022).

In particolare, nel giudizio di rinvio, che costituisce un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d’ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità. (Cass. n. 24357 del 10/08/2023).

In ragione della struttura “chiusa” propria del giudizio di rinvio, cioè della cristallizzazione della posizione delle parti nei termini in cui era rimasta definita nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione e più precisamente fino all’ultimo momento utile nel quale detta posizione poteva subire eventuali specificazioni (nei limiti e nelle forme previste per il giudizio di legittimità, in particolare quelle dell’art. 372 cod. proc. civ.), il giudice di rinvio, al fine di procedere al giudizio nei termini rimessigli dalla cassazione con rinvio, può prendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti – senza violare il divieto di esame di punti non prospettati o prospettabili dalle parti fino a quel momento – soltanto a condizione che si tratti di fatti dei quali, per essere avvenuta la loro verificazione dopo quel momento, non era stata possibile l’allegazione, a meno che la nuova attività assertiva ed istruttoria sia giustificata proprio dalle statuizioni della Corte di cassazione in sede di rinvio (Cass. n. 7821/2011; Cass. n. 11962/2005; Cass. n. 16294/2003 e Cass. n. 1917/2001).

Infatti il giudizio di rinvio non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, ma costituisce la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione, sicché in quella fase non possono formare oggetto di discussione tutte le questioni che costituiscono presupposti, esplicitamente o implicitamente, decisi nella pronuncia della Corte di cassazione (Cass. S.U. n. 28544/2008).

A norma dell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ., l’enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione, e di tener conto di eventuali mutamenti giurisprudenziali della stessa Corte, anche a Sezioni Unite, non essendo consentito in sede di rinvio sindacare l’esattezza del principio affermato dal giudice di legittimità (Cass. n. 21776/2022, Cass. n. 9492/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione; Cass. n. 25642/2023); in caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 394 cod. proc. civ., fondato sulla deduzione della infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronuncia di annullamento, il sindacato della Corte si risolve nel controllo dei poteri propri del giudice di rinvio, per effetto di tale affidamento e dell’osservanza dei relativi limiti, la cui estensione varia a seconda che l’annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione, in quanto, nella prima ipotesi, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti, già acquisiti al processo, mentre, nel secondo caso, la sentenza rescindente – indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione – conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento (cfr. fra le tante Cass. n. 2652/2018).

Corollario dei richiamati principi è l’orientamento, egualmente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in conseguenza della struttura “chiusa” del giudizio di rinvio, la posizione delle parti viene ad essere cristallizzata nei termini in cui era rimasta definita nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione, e precisamente fino all’ultimo momento utile in cui, ex art. 372 cod. proc. civ., detta posizione poteva subire eventuali specificazioni nei limiti e nelle forme previste per il giudizio di legittimità, con la conseguenza che il giudice di rinvio può prendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti, senza intaccare il decisum della pronuncia di cassazione solo a condizione che si tratti di fatti dei quali non era stata possibile l’allegazione fino a quell’ultimo momento utile nel giudizio di cassazione (art. 372 cod. proc. civ.), per essersi i fatti medesimi verificati dopo quel momento (Cass. n. 11411/2018); non è dunque consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti nei precedenti gradi del giudizio di merito, né il giudice del rinvio può procedere all’esame di ogni altra questione, anche rilevabile d’ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cass. n. 5381/2011).

In caso di ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di rinvio per violazione della precedente statuizione di annullamento, il sindacato della S.C. si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice, poteri che, nell’ipotesi di rinvio per vizio di motivazione, si estendono non solo alla libera valutazione dei fatti già accertati, ma anche alla indagine su altri fatti, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato e con la preclusione rispetto ai fatti che il principio di diritto eventualmente enunciato presuppone come pacifici o accertati definitivamente (Cass. S.U. n. 18303/2020).

7. Nel caso di specie la sentenza rescindente ha ritenuto rilevante il conflitto suscettibile di verificarsi in astratto (potenziale), essendo di contro ininfluente che esso si sia nel concreto realizzato, ove si consideri che gli obblighi imposti al pubblico dipendente mirano a garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa e, ad un tempo, a prevenire fenomeni di corruzione, e la sentenza impugnata ha pienamente rispettato tali principi.

Si è dunque attenuta a tali principi la sentenza impugnata, che ha considerato dato acquisito e irretrattabile la storicità degli addebiti (omessa dichiarazione della sussistenza dei rapporti finanziari del R. o della moglie con soggetti aventi interessi in attività o decisioni inerenti alla professione e di conseguenza avere agito consapevolmente in violazione della normativa vigente in materia di “conflitto di interessi”), ha ritenuto rilevante il conflitto potenziale ed ha riconosciuto il giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente.

8. Anche il terzo motivo è inammissibile, in quanto non tiene conto dei principi espressi dalla sentenza rescindente.

La sentenza rescindente ha affermato che nella fattispecie in esame il licenziamento è stato fondato sull’art. 2119 cod. civ., in ragione della violazione dell’art. 6-bis della legge n. 241 del 1990 (che regola l’obbligo di astensione in presenza di conflitto di interessi) e non delle sole norme del dPR n. 62 del 2013, rispetto alle quali trova applicazione l’art. 16, comma 2, del medesimo dPR, di talché come previsto dall’art. 16, commi 3 e 4, del citato dPR, nella specie restano salve le disposizioni della contrattazione collettiva del Comparto in materia di licenziamento per giusta causa, in relazione all’art. 2119, cod. civ. (nella specie, l’art. 8, comma 11, punto 2, lett b e f, del CCNL Dirigenza medico veterinaria del 6.5.2010, indicato nel licenziamento del 3 maggio 2017).

La censura, nel sostenere che il conflitto di interessi rientrava astrattamente nell’art. 8, comma 11, lett. b) del CCNL e nel prospettare l’irrilevanza di un conflitto di interessi potenziale, non tiene conto dei principi espressi dalla sentenza rescindente.

Inoltre il motivo, nell’addebitare alla Corte territoriale di avere considerato elementi soggetti a valutazione come piena prova e di averli recepiti senza apprezzamento critico, non coglie il decisum; non considera dunque che le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata sulla base dell’attività istruttoria svolta in sede disciplinare sono state utilizzate ad abundantiam.

La Corte territoriale ha infatti ritenuto che l’avere agito in situazione di conflitto di interessi non espone tout court a responsabilità penale, occorrendo a tal fine il quid pluris dell’ingiusto danno o dell’ingiusto vantaggio patrimoniale quali elementi costitutivi del reato di abuso di ufficio ex art. 323 cod. pen.; ha inoltre evidenziato che rispetto a tali elementi difettano l’allegazione e la prova, non essendo stato contestato in sede disciplinare l’illegittimo sviamento verso case di cura private di pazienti dializzati già seguiti in ospedale.

Ha inoltre escluso il passaggio in giudicato della sentenza n. 255/2022 della Corte di Appello di Catania in ordine alla mancanza di una giusta causa in relazione al disposto dell’art. 16 comma 2 del D.P.R. n. 62/2013 ed ha evidenziato che gli addebiti posti a fondamento dei recessi impugnati, in smaccato contrasto con gli obblighi di trasparenza e correttezza che dovrebbero informare l’agire del pubblico dipendente sì da salvaguardare il principio costituzionale del buon andamento e dell’imparzialità della P.A. tutelati dall’art. 97 Cost., rivestono indubbia gravità e risultano certamente idonei a ledere il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro, tenuto conto della posizione dirigenziale rivestita, rispetto alla quale il grado di affidamento è massimo, nonché del lungo lasso temporale durante il quale si era protratta la situazione di incompatibilità in capo al dipendente.

9. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

11. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;

dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.