CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 4794 depositata il 24 febbraio 2025

 Licenziamento disciplinare – Indennità di posizione – Indennità di risultato – CCNL per la dirigenza degli Enti locali – Violazione di norme di rango legislativo e contrattuale – Dolo – Rapporto fiduciario – Giusta causa di recesso 

Rilevato

che, con sentenza del 20 settembre 2021, la Corte d’Appello di Salerno, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Salerno, rigettava la domanda proposta da S.N. nei confronti del Comune di Giffoni Sei Casali avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare irrogata all’istante sull’assunto per il quale il medesimo avrebbe percepito, a partire dall’anno 2009, la parte variabile della retribuzione, costituita dalla c.d. indennità di posizione e dalla c.d. indennità di risultato, traendo un notevole vantaggio economico, senza provvedere alla preventiva costituzione dell’apposito fondo previsto dall’art. 26 del CCNL per la dirigenza degli Enti locali del 23.12.1999, sottraendo il proprio operato alla preventiva valutazione del Nucleo Indipendente di Valutazione costituito presso il Comune, inducendo il Sindaco alla firma dei decreti che gli attribuivano le indennità di posizione e di risultato e omettendo di pubblicare sul sito dell’Ente i dati relativi alle retribuzioni erogate e di comunicare al Sindaco i relativi dati dopo che quest’ultimo gliene aveva fatta richiesta nell’anno 2016;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, l’assoluta illiceità della condotta contestata, posta in essere dall’istante attraverso reiterate violazioni di fondamentali norme di rango legislativo e contrattuale, qualificata da dolo e favorita da prassi palesemente contra legem, perpetuatesi per molti anni in modo pressocché indisturbato, tale, dunque, da determinare un irrimediabile vulnus al rapporto fiduciario particolarmente intenso essendo l’istante l’unico dirigente dell’Ente preposto anche all’area economico-finanziaria e del personale;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il N., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso il Comune di Giffoni Sei Canali;

Considerato

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. anche in relazione all’art. 132, n. 4 c.p.c. e all’art. 118 disp. att. c.p.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’essersi pronunziata sulla ricorrenza nella specie della giusta causa di recesso in termini difformi dal primo giudice senza dar conto del diverso apprezzamento del materiale istruttorio giustificativo di tale inversione del giudizio;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. il ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione del protrarsi della condotta contestata per oltre un decennio senza suscitare la reazione disciplinare dei vertici dell’Amministrazione;

che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2106 c.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver formulato il giudizio di proporzionalità tra la condotta contestata e la sanzione irrogata senza tener conto delle connotazioni circostanziali e di contesto che caratterizzavano la condotta;

che nel quarto motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio unitamente alla violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi è prospettato in relazione alla mancata considerazione da parte della Corte territoriale della sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania n. 153/2020 nella parte in cui fanno riferimento a circostanze idonee ad attenuare la responsabilità del ricorrente e ad imporre una diversa valutazione in ordine alla ricorrenza delle condizioni legittimanti il recesso per giusta causa;

che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili, risolvendosi le censure sollevate dal ricorrente nella mera confutazione della valutazione che, nel discrezionale apprezzamento dei fatti accertati in giudizio, insindacabile in questa sede, la Corte territoriale ha operato, apprezzamento che ben può approdare ad esiti diversi da quelli registrati in fasi precedenti del giudizio quand’anche riferito ai medesimi fatti, esiti di legittimazione del provvedimento, anche con riguardo alla proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta contestata, qui giustificati dalla considerazione non solo del profilo oggettivo della condotta del ricorrente, data dall’autoliquidarsi somme ingenti e non dovute in contrasto con precise norme di legge e di contratto, distraendole dalle altre finalità cui erano destinate, ma altresì degli aspetti circostanziali della stessa, avendo la Corte territoriale tenuto in considerazione la posizione lavorativa del ricorrente, unico dirigente dell’Ente con competenza in materia economico-finanziaria e del personale, nonché dell’insussistenza di situazioni esonerative della responsabilità, quali le prassi invocate, del resto contra legem, o l’inerzia dei vertici dell’Amministrazione, che la Corte territoriale, espressamente e, senza che sul punto il ricorrente abbia avanzato specifica censura, dichiara doversi ricondurre a quanto accertato in sede istruttoria circa l’essere il Sindaco sprovvisto di qualsiasi competenza in materia, così fondando la valutazione in termini di dolo dell’elemento soggettivo sotteso alla condotta medesima;

che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.