CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 5802 depositata il 4 marzo 2025
Lavoro – Assegno al nucleo familiare – Residenza di moglie e figli – Requisito reddituale – Autocertificazione sui redditi – Mancato superamento del limite reddituale – Obbligo parità di trattamento tra cittadini di paesi terzi e cittadini dello Stato membro in cui soggiornano – Diritto a ricevere le prestazioni sociali alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro – Rigetto
Fatti di causa
La Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di L.S. volta a conseguire l’assegno al nucleo familiare per i familiari residenti in Senegal.
Riteneva la Corte che la residenza di moglie e figli in Senegal non ostasse al riconoscimento della provvidenza, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia 25.11.2020 C-302/19.
Aggiungeva che il requisito reddituale riferibile all’intero nucleo familiare doveva ritenersi provato alla luce dell’autocertificazione sui redditi di moglie e figli prodotta da L.
Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per due motivi, illustrati da memoria.
L.S. resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Resiste con controricorso anche la datrice di lavoro, S.S.P.C.I. s.r.l., tenuta a pagare la prestazione con diritto al conguaglio nei confronti dell’Inps.
L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 90 giorni per il deposito del provvedimento.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2, co.6-bis d. l. n.69/88, conv. in l. n.153/88, degli artt. 43 e 44 d. lgs n.286/98, nonché dell’art. 12 della direttiva 2011/98/UE e del d. lgs. n.40/14 attuativo della predetta direttiva, dell’art. 11, paragrafo 1 lett. d) della direttiva 2003/109/UE e della connessa legge attuativa di cui al d. lgs n.3/07 anche in relazione alle Disposizioni sulla legge in generale, per avere la sentenza impugnata riconosciuto il diritto del ricorrente originario, cittadino extracomunitario, alla percezione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo in cui i suoi familiari non erano residenti in Italia.
Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2 d.l. n.69/88 conv. con modif. in l. n.153/88, in correlazione all’art.2697 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto rilevante a fini probatori l’autocertificazione prodotta sui redditi dei familiari, quando essa può rilevare solo in sede amministrativa.
Il primo motivo è infondato.
A seguito di rinvio pregiudiziale operato da questa Corte (Cass.9021/19), sul tema è intervenuta la Corte di Giustizia UE con sentenza 25.11.2020, causa C-303/19.
In essa (punti 37 e 38) la Corte ha precisato che “l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109 osta a una disposizione come l’articolo 2, comma 6-bis, della legge n°.153/1988, secondo il quale non fanno parte del nucleo familiare di cui a tale legge il coniuge nonché i figli ed equiparati di cittadino di paese terzo che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica italiana” e che l’Italia, in sede di recepimento della direttiva 2003/19, non ha espresso l’intenzione di avvalersi della deroga consentita dall’articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva.
L’art.2, co.6-bis l. n.153/88 non è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n.67/22, ha bensì dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma, affermando che il giudice a quo è chiamato a disapplicare la norma di diritto interno incompatibile con la direttiva CE 2003/109 (v. sentenze Corte di Giustizia 9 marzo 1978, causa 106/77; 20 dicembre 2017, causa C-322/16; 24 ottobre 2018, causa C-234/17; 19 dicembre 2019, causa C-752/18; 16 luglio 2020, causa C-686/18).
Nella stessa sentenza è stato altresì specificato che all’art.11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE deve riconoscersi effetto diretto nella parte in cui prescrive l’obbligo di parità di trattamento tra i cittadini di paesi terzi come considerati dalla stessa direttiva e i cittadini dello Stato membro in cui costoro soggiornano; a tale obbligo corrisponde il diritto del cittadino di paese terzo titolare di permesso di lungo soggiorno a ricevere le prestazioni sociali alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro.
L’obbligo di non differenziare il trattamento del cittadino di paese terzo rispetto a quello riservato ai cittadini degli stati in cui essi operano legalmente è imposto dalla direttiva 2003/109/CE in modo chiaro, preciso e incondizionato, come tale dotato di effetto diretto nel diritto interno.
Questa Corte (n.33016/22) ha conseguentemente affermato la disapplicazione dell’art.2, co.6-bis l. n.153/88, nella formulazione vigente ratione temporis, laddove subordina il diritto all’assegno per il nucleo familiare al cittadino straniero soggiornante di lungo periodo in Italia al fatto che i familiari siano parimenti residenti in Italia.
Tale disapplicazione va confermata in questa sede, con conseguente rigetto del motivo.
Il secondo motivo è infondato.
Va innanzitutto ribadito l’orientamento più volte affermato da questa Corte (Cass.8973/14, Cass.16710/22, Cass.7097/23), secondo cui l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 2, d.l. n. 69/1988 (conv. con l. n. 153/1988), presuppone la sussistenza del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, di talché l’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare, e non del solo richiedente.
È stato altresì aggiunto (Cass.6953/23, Cass.7097/23) che la necessità di provare il requisito reddituale da parte dei cittadini extracomunitari non può costituire discriminazione in danno del cittadino extracomunitario, trattandosi di onere probatorio richiesto anche ai cittadini italiani e che può essere soddisfatto con ogni mezzo all’uopo idoneo.
Quanto ai mezzi di prova utilizzabili in giudizio, questa Corte ha precisato che la dimostrazione del requisito reddituale può essere fornita in qualsiasi modo (Cass.7097/23).
Non vi è dunque un regime di prova vincolato, ma il giudice può considerare, ai sensi dell’art.116 c.p.c., qualsiasi mezzo probatorio ritenuto utile, compreso quello presuntivo.
Tanto premesso, in ordine alla prova del requisito reddituale relativo al nucleo familiare e in particolare dei figli minorenni, la sentenza non si basa su un’unica ratio decidendi, rappresentata dall’autocertificazione del reddito.
La sentenza ha valutato il quadro probatorio in modo più articolato, facendo riferimento, oltre all’autocertificazione, alla prova presuntiva rappresentata dal fatto che sia ben poco verosimile il possesso di redditi in Senegal da parte sia della moglie che dei figli minori dei coniugi.
La sentenza non ha dunque violato il costante orientamento di questa Corte (Cass.5708/18, Cass.5471/23), cui va data continuità in questa sede, in base al quale la prova del mancato superamento del limite reddituale rilevante ai fini del possesso dei requisiti previsti per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere fornita in giudizio mediante dichiarazione dell’avente diritto, anche se rilasciata con le formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, trattandosi di atto che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, al contrario, privo di efficacia probatoria in sede giurisdizionale potendo semmai costituire un principio di prova idoneo a giustificare l’attivazione dei poteri officiosi ex art.437, co.2 c.p.c.
Nell’ambito del libero apprezzamento previsto dall’art.116 c.p.c., la Corte ha ritenuto raggiunta la prova sul requisito reddituale motivando su una pluralità di indici a carattere presuntivo, compresa l’autocertificazione ma non solo su quella, e compiendo così una valutazione che si sottrae al sindacato di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360, co.1, n.5 c.p.c.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con compensazione delle spese di lite del presente giudizio di cassazione attesa la sopravvenienza al ricorso dell’orientamento sopra citato in tema di modalità probatoria del requisito reddituale.
P.Q.M
Rigetta il ricorso; compensa le spese di lite del presente giudizio di cassazione;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.