CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 602 depositata il 10 gennaio 2025
Lavoro – Condanna al versamento dei contributi previdenziali all’INPS – Illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro – Conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Reintegrazione nel posto di lavoro – Condanna al risarcimento dei danni – Quantificazione dell’importo – Domanda di ricostituzione della posizione contributiva – Termine di prescrizione – Accoglimento parziale
Fatti di causa
1. La Corte di Appello di Messina, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di prime cure e in parziale accoglimento del ricorso proposto da P.D.F., ha – per quanto qui ancora rileva – condannato R.F.I. Spa “al versamento dei contributi previdenziali all’INPS dal 1° maggio 2004 al 4 marzo 2009, commisurati alle retribuzioni quantificate per il corrispondente periodo nell’allegata consulenza tecnica d’ufficio […]”.
La Corte ha anche condannato la società a corrispondere al D.F. “la somma di euro 301.995,22, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal maturato al soddisfo”.
2. La Corte ha, innanzitutto, premesso che il D.F., in un precedente giudizio volto a far dichiarare l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati con la controparte, aveva ottenuto, con sentenza pubblicata il 16 dicembre 2008 e passata in giudicato il 16 dicembre 2009, la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla prima assunzione avvenuta il 5 luglio 1995, l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna al risarcimento dei danni da commisurarsi “alle retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto a termine fino alla reintegra, con rivalutazione monetaria e interessi legali”.
Nel successivo giudizio giunto poi innanzi a questa Corte, il D.F. ha chiesto la quantificazione dell’importo per il periodo dall’11 settembre 1995 al 5 marzo 2009 (data di effettiva riammissione in servizio) e ha avanzato, inoltre, nei confronti della datrice di lavoro, in contraddittorio con l’INPS, “domanda riguardante la copertura assicurativa per il periodo di sospensione del rapporto ed altre subordinate volte al conseguimento della rendita vitalizia di cui alla L. n. 1338/62, in relazione ai contributi prescritti ovvero, in subordine, al risarcimento del danno da mancata copertura assicurativa integrale”.
Vagliando nel merito “la domanda di ricostituzione della posizione contributiva”, la Corte ha disatteso la prospettazione della difesa del lavoratore secondo la quale il termine di prescrizione decorreva “dal passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto l’esistenza del rapporto lavorativo a tempo indeterminato fra le parti” ed ha quindi considerato maturata la prescrizione, eccepita da R.F.I., fino al 30 aprile 2004, stante il primo atto interruttivo “datato 28 aprile 2009”, condannando la società “al versamento della copertura assicurativa sulle retribuzioni” per il periodo successivo.
La Corte territoriale ha, quindi, ritenuto che “ciò determina l’assorbimento delle ulteriori domande avanzate dal D.F. in via subordinata e reiterate nel presente appello”.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso P.D.F. con cinque motivi; ha resistito con controricorso R.F.I. Spa; l’INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso notificato; non ha svolto attività difensiva F.D.S. Spa.
All’esito della camera di consiglio dell’8 febbraio 2024, il Collegio ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per la trattazione in adunanza camerale.
Prefissata la pubblica udienza, la Procura Generale ha comunicato le proprie conclusioni di rigetto del primo motivo di ricorso, con accoglimento degli ulteriori.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati:
1.1. il primo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 c.c., 3, comma 9, l. n. 335 del 1995, 2935 c.c., per “erronea pronuncia di decorrenza della prescrizione contributiva in capo al lavoratore dalla data di cessazione originaria del rapporto anziché dalla data di giudicato sulla ricostituzione del rapporto”;
1.2. col secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., “riguardo alla domanda di costituzione della rendita vitalizia di cui all’art. 13 l. n. 1338 del 1962 e riguardo alla domanda di risarcimento del danno conseguente alla omissione contributiva spettante ai sensi dell’art. 2116 c.c.”;
1.3. il terzo mezzo denuncia, in via alternativa, la violazione dell’art. 132 c.p.c., “riguardo alla mancanza di motivazione in ordine al rigetto implicito della domanda di costituzione della rendita vitalizia di cui all’art. 13 L. n. 1338 del 1962 e riguardo alla domanda di risarcimento del danno conseguente alla omissione contributiva spettante ai sensi dell’art. 2116 c.c.”;
1.4. col quarto motivo, nel caso in cui si ritenesse la pronuncia sulle domande dichiarate “assorbite” emesse e motivate, si denuncia la diretta violazione dell’art. 13 l. n. 1338 del 1962;
1.5. il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 2116, comma 2, c.c. perché la Corte territoriale “nel rigettare, sia pure implicitamente, la domanda di risarcimento del danno di cui all’art. 2116, comma 2, c.c., ha violato la disposizione medesima che legittima il lavoratore al risarcimento del danno da omissione contributivo, per il caso di prescrizione di contributi, danno refluente sulla liquidazione del trattamento pensionistico”.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
2.1. Nell’esaminare la questione relativa alla decorrenza del diritto dell’INPS al versamento dei contributi, da far valere nei confronti del datore di lavoro, nel caso di licenziamento impugnato dal lavoratore e di applicabilità della tutela c.d. reale prevista dall’art. 18 L. n. 300/1970 e, poi, dagli artt. 2, co. 2, e 3, co, 2, d.lgs. n. 23/2015, questa Corte ha affermato che il datore di lavoro, per espressa previsione legislativa, è sì condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, ma ha pure precisato che detta fattispecie costituisce una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che, oltre a non richiedere la partecipazione al giudizio dell’ente previdenziale, nemmeno richiede una specifica domanda del lavoratore e ciò in quanto i contributi previdenziali obbligatori sono obbligazioni pubbliche, equiparabili a quelle tributarie a causa dell’origine legale e della loro destinazione a beneficio di enti pubblici per l’espletamento delle loro funzioni sociali (Cass. sez. un. n. 10232/2003; Cass. n. 2130/2018).
In tale ipotesi, la prescrizione quinquennale del credito contributivo dell’INPS comincia quindi a decorrere solo successivamente all’ordine di reintegrazione e si converte in prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., con il passaggio in giudicato della relativa sentenza (Cass. 10/03/2021, n. 6722).
2.2. A tale fattispecie non può essere equiparata quella della conversione del rapporto di lavoro costituito ab origine a tempo determinato mediante l’apposizione di un termine finale poi dichiarato giudizialmente nullo.
In tal caso, infatti, la disciplina è quella comune delle obbligazioni (tranne che per il profilo risarcitorio, regolato oggi in modo speciale dall’art. 32 L. n. 183/2010).
Attesa la nullità del termine finale, il rapporto di lavoro deve ritenersi mai estinto, sicché medio tempore – ossia durante il periodo che intercorre fra la scadenza del termine nullo e la sentenza dichiarativa di tale nullità – in mancanza in prestazione lavorativa si giustifica la mancata prestazione retributiva, in omaggio al vincolo sinallagmatico proprio del contratto di lavoro subordinato (C. Cost. n. 29/2019; Cass. sez. un. n. 2990/2018; C. Cost. n. 303/2011).
Resta invece intatto l’obbligo datoriale di versare i contributi previdenziali relativi al rapporto di lavoro, proprio perché non estinto.
Questa Corte ha già affermato che l’obbligazione relativa ai contributi è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e semmai connotata da caratteri di predeterminabilità e oggettività, sicché rimane dovuta nell’intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo medesimo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione (Cass. n. 15120/2019).
In applicazione di tale principio questa Corte ha ritenuto persistente l’obbligo contributivo (commisurato alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente: c.d. minimale contributivo) anche in caso di impossibilità per forza maggiore non prevista però dal contratto collettivo come causa di sospensione del rapporto di lavoro (Cass. n. 4676/2021).
2.3. Ne consegue che tale principio vale a maggior ragione nell’ipotesi in cui la mancata prestazione lavorativa e la correlativa mancata retribuzione siano dipese dalla nullità del termine finale originariamente pattuito nel contratto di lavoro.
In tal caso il diritto dell’INPS è esercitabile sin dalla scadenza del termine finale nullo, non esistendo alcun impedimento di diritto rilevante ex art. 2935 c.c.
Al riguardo questa Corte ha più volte affermato che l’impossibilità di far valere il diritto – alla quale l’art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione – è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto stesso, essendo irrilevanti le incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell’azione, le quali non precludono l’esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto (ex multis Cass. ord. n. 13343/2022).
Analogamente, sono impedimenti di mero fatto – e come tali non idonei ad impedire la decorrenza del termine di prescrizione – l’ignoranza del fatto generatore del diritto, il dubbio soggettivo sull’esistenza di esso e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. ord. n. 996/2022; Cass. n. 21026/2014; Cass. ord. n. 3584/2012), oppure il ritardo dovuto alla colpevole incuria del titolare del diritto (Cass. n. 1889/2018).
In applicazione di tali principi questa Corte ha affermato che, in caso di controversa natura di un rapporto di lavoro, il termine di prescrizione dei contributi previdenziali inizia a decorrere dallo spirare del termine fissato dall’ordinamento per il pagamento della contribuzione, ossia dal giorno 21 del mese successivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione e non dalla data successiva della sentenza che accerti la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti (Cass. ord. n. 8921/2023).
2.4. Pertanto, nel caso in esame il termine di prescrizione del diritto dell’INPS ai contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine nullo, giorno per giorno.
Non può invece essere applicata la disciplina dettata dall’art. 18 L. n. 300/1970 (e poi dagli artt. 2, co. 2, e 3, co,. 2, d.lgs. n. 23/2015), in quanto eccezionale e quindi insuscettibile di applicazione analogica (art. 14 disp. prel. c.c.).
Ne consegue che neppure sono invocabili i principi di diritto affermati da questa Corte in relazione a quella disciplina eccezionale.
2.5. In tal modo si ricompone la simmetria fra il diritto dell’INPS di pretendere i contributi medio tempore e, in caso di omessa contribuzione, il diritto del lavoratore alla c.d. regolarizzazione contributiva, che è una forma di risarcimento in forma specifica del danno da omissione contributiva: per entrambi il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione è quello della scadenza del termine nullo.
Sul punto la motivazione spesa dalla Corte territoriale va pertanto corretta (art. 384, ult.co., c.p.c.).
Ne consegue che per la parte di contributi prescritti si verifica la condizione alla quale erano subordinate le altre domande del lavoratore: quella di costituzione della rendita vitalizia e quella di risarcimento del danno per equivalente.
Va infatti ribadito che, in coerenza con l’autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, va escluso che il lavoratore possa agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all’azione di recupero dei contributi omessi (Cass. nn. 2001/1972; Cass. n. 6911/2000; Cass. n. 701/2024).
Questa Corte ha infatti precisato che “ammettendo un’azione del genere, si verrebbe a confondere l’indubbio interesse di fatto che il lavoratore possiede rispetto al regolare svolgimento del rapporto contributivo con una situazione soggettiva di diritto avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, nessuna contitolarità egli può vantare … o comunque, e a dispetto della logica pubblicistica che governa il rapporto contributivo, gli si consentirebbe di sostituirsi all’ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio un diritto altrui (art. 81 cod.proc.civ.) …” (Cass. n. 23376/2020).
Resta fermo che “… ciò che viene impropriamente denominata come «azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo» e che la costante giurisprudenza di questa Corte ha da tempo ammesso pur in costanza di rapporto di lavoro e perfino anteriormente alla prescrizione dei contributi” è una species dell’azione risarcitoria che al lavoratore spetta ex art. 2116, co. 2, c.c. per il caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali e dall’omissione gli sia derivato un danno.
La peculiarità in tal caso è rappresentata dal fatto che si tratta di una domanda risarcitoria che il lavoratore avanza non a proprio favore, ma in termini di condanna a beneficio dell’ente previdenziale, quale misura finalizzata alla rimozione del danno.
Quindi si tratta di una tutela risarcitoria in forma specifica.
Tanto è vero che, in caso di accoglimento della domanda, la condanna deve essere limitata al pagamento dei contributi per i quali non sia intervenuta la prescrizione, ancorché quest’ultima non sia stata eccepita in giudizio, stante il divieto di ordine pubblico di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi ormai prescritti (Cass. n. 23376 cit.; Cass. n. 1703/1991).
Quindi va condiviso e ribadito il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui vi è l’indubbio interesse del lavoratore all’integrità del versamento dei contributi da parte del datore di lavoro e tale interesse si traduce in un vero e proprio diritto, la cui lesione determina un danno risarcibile, di cui può essere invocata tutela ex art. 2116 c.c. anche prima del completamento degli eventi che determinano l’insorgenza del danno (Cass. n. 701/2024 cit.).
Ma allora se il lavoratore non è titolare del diritto ai contributi previdenziali, nel caso di scadenza del termine nullo non poteva neppure esercitarlo, sicché nei suoi confronti ciò che si prescrive è solo il diritto al risarcimento del danno in forma specifica (ossia alla regolarizzazione contributiva mediante il versamento dei contributi all’INPS), quale species del danno risarcibile ex art. 2116, co. 2, c.c.
Trattandosi di una domanda volta ad ottenere una condanna a pagare ad un terzo (ossia all’INPS), tanto che l’INPS viene ritenuto contraddittore necessario della relativa controversia, allora è evidente che anche per il lavoratore questo peculiare diritto in tanto può essere fatto valere in quanto l’INPS possa e debba ricevere tale contribuzione, ossia possa assumere la veste di destinatario-beneficiario dei contributi oggetto della condanna, quindi, a condizione che non siano prescritti.
Ne deriva che il dies a quo del termine di prescrizione deve necessariamente coincidere fra INPS e lavoratore.
3. I motivi dal secondo al quinto – da esaminare congiuntamente per la loro connessione – sono fondati.
Una volta accertata la prescrizione dei contributi – sia per l’INPS titolare del diritto ai contributi, sia per il lavoratore titolare del diritto al risarcimento del danno in forma specifica cagionato dall’omissione contributiva non più recuperabile sotto forma di “regolarizzazione contributiva” in quanto prescritta – la Corte territoriale era chiamata a pronunziarsi sulle domande – proposte dal lavoratore in via logicamente subordinata – di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962 e di risarcimento del danno per equivalente da omissione contributiva.
Questa Corte ha già affermato che in caso di omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro, esclusa per l’assicurato un’azione di condanna dell’ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva (anche nell’ipotesi in cui l’ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell’inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l’adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato), residua unicamente in suo favore la facoltà di chiedere la costituzione della rendita vitalizia all’INPS ex art. 13 della legge n. 1338/1962 ed il rimedio risarcitorio di cui all’art. 2116, co. 2, c.c. nei confronti del datore di lavoro (Cass. n. 701/2024 cit.; Cass. n. 6722/2021; Cass. ord. n. 2164/2021).
Con riguardo alla rendita vitalizia ex art. 13 della L. n. 1338/1962, va ribadito che qualora il lavoratore agisca giudizialmente per ottenerne la costituzione, la preventiva presentazione della domanda amministrativa non è condizione di proponibilità della domanda giudiziale, poiché la rendita non integra una prestazione previdenziale, rappresentando la sua costituzione soltanto un “congegno”, ossia un modo per rimediare all’inadempimento datoriale dell’obbligazione contributiva e ai danni che ne siano potuti derivare al lavoratore (Cass. n. 31337/2022).
4. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice designato in dispositivo, affinché vengano esaminate e decise le domande subordinate proposte dal lavoratore in relazione al periodo per il quale la contribuzione previdenziale risulta prescritta, sicché, per quanto sopra precisato, non può essere pronunziata condanna del datore di lavoro al relativo versamento all’INPS, neppure in termini di “regolarizzazione contributiva” quale risarcimento del danno in forma specifica.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Catania.