CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 7479 depositata il 20 marzo 2025
Lavoro – Sospensione dal servizio – Fatti di concussione – Custodia cautelare – Inidoneità psicofisica – Malattia – Sospensione obbligatoria dal servizio – Diritto alla retribuzione – Procedimento penale – Art. 5, co. 3 CCNL 11.4.2008 – Principio della c.d. prevenzione degli stati di sospensione del lavoro – Prevenzione temporale – Rigetto
Fatti di causa
1. F.D.G., dipendente del Comune di Castellammare di Stabia con funzioni di responsabile edilizia privata, fu sospeso dal servizio in data 31.1.2014, quando si trovava in stato di malattia conseguente all’accertamento avvenuto in data 23.1.2014 della sua inidoneità psicofisica al lavoro fino al 30.9.2014, e ciò per l’essere intervenuta nei suoi confronti l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per fatti di concussione.
Successivamente, la custodia cautelare in carcere fu dapprima sostituita con gli arresti domiciliari e poi con l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, fino a che, venute meno le misure restrittive della libertà personale, in data 11.8.2014 il ricorrente chiese la piena riammissione in servizio.
Il Comune, con nota del 29.8.2014, dispose invece la proroga della sospensione cautelare fino alla sentenza definitiva, in regime quindi di sospensione c.d. facoltativa ai sensi dell’art. 5, co. 3, del CCNL 11.4.2008 di comparto e ciò in ragione della richiesta di giudizio immediato in sede penale.
Ciò posto, la Corte d’Appello di Napoli, confermando con ulteriore motivazione la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, ha rigettato la domanda con cui il ricorrente aveva chiesto il pagamento delle differenze tra la retribuzione e l’assegno alimentare corrisposto in fase di sospensione dal servizio, il tutto sul presupposto che la pregressa malattia, secondo il principio della prevenzione temporale delle cause di sospensione dal lavoro, avrebbe impedito la legittima sospensione per le vicende penali che avevano coinvolto il lavoratore.
La Corte d’Appello riteneva che il menzionato principio non valesse rispetto al caso delle sospensioni cautelari per le ragioni di diritto penale regolate dal CCNL.
F.D.G. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti da controricorso del Comune.
Ragioni della decisione
1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 360 n. 3 c.p.c.), con riferimento all’art. 2110 c.c. e in ogni caso degli artt. 1256, co. 2, prima alinea c.c., 1418, 1463 e 1464 c.c., nonché dell’art. 5, co. 1, del CCNL di comparto, come anche dell’art. 32 della Costituzione.
Con esso si assume che – già in relazione alla fase di sospensione obbligatoria – deve trovare applicazione il principio della c.d. prevenzione degli stati di sospensione del lavoro, sicché la pregressa condizione di malattia del ricorrente avrebbe impedito l’applicazione di un regime giuridico differente da quello posto a protezione del lavoratore per lo stato di inidoneità psicofisica manifestatosi prima del provvedimento di sospensione per le vicende di natura penale.
Il motivo sottolinea che altrimenti, attraverso una sospensione nonostante la maternità, la malattia o l’infortunio, si potrebbe eludere di fatto il divieto di licenziamento durante tali periodi.
Il secondo motivo riporta analoga rubrica calibrata tuttavia sui commi 2 e 3 dell’art. 5 del CCNL, ribadendo simili difese, ma con riferimento alla fase di sospensione facoltativa e sottolineando come i pericoli di pregiudizio per l’immagine ed il prestigio della P.A., che potrebbero derivare alla permanenza in servizio, siano già salvaguardati dalla sospensione conseguente alla malattia.
2. I due motivi possono esser esaminati congiuntamente, stante la loro connessione logica e va premesso che essi non sono inammissibili, come infondatamente eccepito dal controricorrente, perché pongono ben definite questioni di diritto, che non richiedono alcuna rivisitazione del fatto, né diverse valutazioni del merito, ma solo una disamina di profili di legittimità della pronuncia sotto il profilo della coerenza rispetto alla normativa di legge e di contratto collettivo.
3. I fatti decisivi sono infatti pacifici e, nell’ordine cronologico, sono i seguenti, come già riepilogato nello storico di lite:
– il 23.1.2014 il ricorrente è stato giudicato inidoneo in modo assoluto al servizio con effetto fino al 30.9.2014;
– il 31.1.2014, con atto poi notificato il successivo 17.2, il Comune, in ragione della custodia cautelare applicata nei confronti del ricorrente, ha disposto la sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 5, co. 1, del CCNL di comparto;
– il 18.2.2014 la custodia cautelare è stata sostituita dagli arresti domiciliari e poi il 9.8.2014 con l’obbligo di presentazione;
– il 29.8.2014, rispondendo a richiesta di riammissione in servizio del ricorrente, il Comune ha comunicato la proroga della sospensione cautelare, ai sensi dell’art. 5, co. 3, del CCNL, quindi in forma di sospensione facoltativa e fino alla decisione penale;
– lo stato di malattia del ricorrente è poi proseguito anche dopo il 30.9.2014.
Il tema è dunque quello degli effetti, sul piano del trattamento economico, nell’ambito del procedimento disciplinare, della sospensione cautelare dal servizio, dapprima obbligatoria per detenzione in carcere e poi facoltativa, intervenute quando già vi era uno stato di malattia del pubblico dipendente.
4. Rispetto alla sospensione obbligatoria dal servizio, di cui al primo motivo di ricorso per cassazione, è costante l’orientamento di questa S.C., secondo cui lo stato di carcerazione preventiva (o di custodia cautelare) del lavoratore subordinato non rientra tra le ipotesi, tutelate dalla legge, di impossibilità temporanea della prestazione, quale la malattia e le altre situazioni contemplate dall’art. 2110 cod. civ., e comporta la perdita del diritto alla retribuzione per tutto il tempo in cui si protrae la carcerazione medesima, senza che – ove la detenzione concorra con il provvedimento di sospensione cautelare disposto dal datore di lavoro in pendenza del procedimento penale – possa essere invocato il principio della cosiddetta priorità della causa sospensiva della prestazione lavorativa, secondo il quale si considera prevalente ai fini del trattamento retributivo la causa verificatasi prima, atteso che esso si riferisce unicamente alle suddette cause legali di sospensione con diritto alla retribuzione (così Cass. 25 giugno 2013, n. 15941; analogamente, per quanto in tema di cassa integrazione guadagni, Cass. 9 settembre 2011, n. 18528; Cass. 16 ottobre 1990, n. 10087).
L’inapplicabilità della tutela di cui all’art. 2110 c.c. si riporta in questi casi al fatto – i virgolettati risalgono a Cass. 10087/1990 cit. – che «il lavoratore “assente” per carcerazione preventiva si trova certamente – non per fatti involontari o comunque tutelati dalla legge – in condizione di non potere riprendere il lavoro», sicché la pregressa malattia intercetta un successivo fatto impeditivo della prestazione che risale a responsabilità del dipendente e che, in via assorbente, non consente l’accesso alle tutele.
Ciò è del resto pienamente coerente con l’ulteriore principio per cui lo stato di malattia del lavoratore, mentre preclude al datore di lavoro l’esercizio del potere di recesso per giustificato motivo, non gli impedisce l’intimazione del licenziamento per giusta causa, eventualmente preceduta da una sospensione cautelare, non avendo ragion d’essere la conservazione del posto in periodo di malattia di fronte alla riscontrata esistenza di una causa che non consente la prosecuzione neppure in via temporanea del rapporto (Cass. 6 agosto 2001, n. 10881; Cass. 25 agosto 2003, n. 12481; Cass. 22 febbraio 1995, n. 2019).
Il che tra l’altro evidenza l’infondatezza della considerazione, contenuta nelle difese del ricorrente, in ordine al rischio che quanto affermato dalla Corte d’Appello potrebbe eludere il divieto di licenziamento in presenza di malattia, infortunio o maternità. Infatti, a parte l’infortunio o la maternità che qui non vengono in rilievo, in caso di malattia tout court non è precluso, come da giurisprudenza citata, il licenziamento per giusta causa.
Per quanto interessa ed in breve, il ricorrere di un fatto impeditivo della prestazione che risale a responsabilità del lavoratore non consente in definitiva di giovarsi degli effetti utili delle tutele derivanti dallo stato di malattia e di cui all’art. 2110 c.c.
5. Le considerazioni appena svolte consentono di risolvere pianamente anche il tema sollecitato dal secondo motivo, ovverosia quello dei rapporti tra malattia e sospensione cautelare facoltativa.
5.1 Va in proposito premesso come non sia in sé contestato che la sospensione cautelare sia stata in sé assunta in osservanza delle disposizioni che la regolano.
E così è perché l’art. 5 del CCNL al comma 3 prevede che l’ente, «cessato lo stato di restrizione della libertà personale …… può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 2», ovverosia se il lavoratore sia «sottoposto a procedimento penale» e ciò per «fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento».
Sul ricorrere dei menzionati presupposti per tale sospensione facoltativa, anche in ragione del giudizio immediato disposto nei confronti del ricorrente, non vi è del resto contestazione.
5.2 È allora agevole osservare come anche la sospensione facoltativa per pendenza di procedimento penale consegua a comportamento – quello oggetto del giudizio penale – addebitabile al lavoratore.
Senza dubbio si tratta di provvedimento non obbligatorio, ma certamente la scelta datoriale non può dirsi libera, essendo condizionata dall’accaduto ed avendo alla fine portata senza dubbio discrezionale, ma comunque indotta dal comportamento del lavoratore che vi ha dato causa.
Tale sospensione, imputabile al lavoratore, è sufficiente ad impedire il rapporto sinallagmatico e, con esso a vanificare il principio della c.d. priorità della causa sospensiva.
Pertanto, non mutano le conclusioni da assumere.
6. Del resto, è chiaro che, se poi la sospensione dal servizio – obbligatoria o facoltativa – dovesse risultare ingiustificata e non sorretta dal sopravvenire di un legittimo provvedimento disciplinare (licenziamento; sospensione di durata sufficiente a coprirne gli effetti), il lavoratore avrà diritto ai conseguenti recuperi sul piano retributivo, ed è ciò che è preso in considerazione dai commi 8 e 9 del citato CCNL.
Ma qui quanto rileva ed è discusso in causa è altro, ovverosia il verificarsi, per fatto da imputare al lavoratore, di una circostanza che legittima il datore a denegare – obbligatoriamente o facoltativamente poco importa – l’attuazione della prestazione ed i rapporti di ciò con un pregresso e perdurante stato di malattia.
In proposito e per quanto sopra detto, in tutto il periodo oggetto di causa non restano integrati quei «fatti involontari o comunque tutelati dalla legge» e non si giustifica quindi l’applicazione delle garanzie di cui all’art. 2110 c.c. rispetto al menzionato stato di malattia.
7. Il terzo motivo adduce l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. ed è sviluppato evidenziando come il giudizio di primo grado si fosse imperniato sulla questione in ordine al se l’inidoneità fisica assoluta del ricorrente dovesse avere efficacia automatica o meno.
A fronte dell’avere il Tribunale dato risposta negativa su tale profilo e nonostante fosse stato interposto appello sul punto, la Corte territoriale aveva ritenuto irrilevanti le modalità di collocamento in congedo per malattia ed aveva comunque confermato la sentenza di primo grado, il che – secondo il ricorrente – lo legittimava a proporre ricorso per cassazione.
7.1 Il motivo è inammissibile perché totalmente irrilevante.
La Corte d’Appello ha deciso infatti considerando l’esistenza di uno stato di malattia già anteriormente al provvedimento che ha disposto la sospensione obbligatoria, ritenendolo comunque inidoneo a prevalere sulla successiva vicenda di sospensione obbligatoria.
Pertanto quanto discusso nel motivo non rileva perché la decisione impugnata non ha messo in discussione il pregresso stato di malattia.
8. Al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.