Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 809 depositata il 13 gennaio 2025

periodo di comporto – inammissibilità del motivo del ricorso

Fatto

1. La Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’appello di A.A., confermando la sentenza di primo grado con cui erano state rigettate l’impugnativa del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimatogli dalla AXCENT Srl in liquidazione e la domanda di riconoscimento di malattia professionale nei confronti dell’Inail.

2. La Corte territoriale ha giudicato esaustiva e condivisibile la consulenza medico-legale svolta in primo grado (che aveva escluso l’esistenza di un nesso causale o concausale tra l’attività lavorativa e la patologia da cui era affetto il dipendente) e prive di specificità le critiche mosse dall’appellante. Ha ritenuto corretto il computo del periodo di comporto “prolungato”, eseguito in base all’art. 50, comma 2, del c.c.n.l. Metalmeccanici Piccola e Media Industria, come pari a nove mesi anziché a 274 giorni e corretta la mancata esclusione da tale computo del periodo di ricovero ospedaliero per intervento chirurgico dal 24.9.2015 al 2.10.2015. L’esclusione era infatti prevista dal contratto collettivo per ricoveri di durata superiore a dieci giorni lavorativi e ai soli fini del riconoscimento dell’intero trattamento economico. Ha confermato la statuizione di rigetto della domanda di aspettativa in quanto mai presentata al datore di lavoro.

3. Avverso tale sentenza A.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La AXCENT Srl in liquidazione ha resistito con controricorso. L’Inail non ha svolto difese. E stata depositata memoria nell’interesse della società.

4. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 149 del 2022.

Diritto

5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 88, 101, 189 e 190 c.p.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la Corte d’Appello rilevato l’erroneità della sentenza di primo grado che ha recepito acriticamente le risultanze peritali senza pronunciarsi sulle critiche mosse dall’appellante all’elaborato del c.t.u. sul presupposto della tardività di tali censure, invece ammissibili secondo l’orientamento di legittimità di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 5624 del 2022.

6. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la complessiva ratio decidendi della sentenza d’appello che, dopo aver ribadito la tardività delle critiche mosse alla relazione del c.t.u., ha comunque preso in esame le stesse giudicandole prive di fondamento ed ha ulteriormente motivato sulla correttezza e condivisibilità delle risultanze peritali nonché sul difetto dei presupposti per disporre il rinnovo della consulenza d’ufficio.

7. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2, titolo VI, del c.c.n.l. Settore Metalmeccanico del 5.12.12 e dell’art. 52 del c.c.n.l. del 28.7.2014 argomentando la nullità o l’illegittimità del licenziamento per erroneo calcolo del periodo di comporto. Si assume che tale calcolo doveva essere eseguito in base all’art. 2 del c.c.n.l. del 2012 che fissava il tetto in 274 giorni mentre il contratto del 2014 adoperava la più generica previsione di “mesi 6+3”. Si censura inoltre la mancata esclusione dal computo del periodo di comporto del ricovero ospedaliero sull’assunto che la Corte d’Appello avrebbe deciso in tal senso a causa del mancato riconoscimento, secondo le conclusioni del c.t.u., di una malattia professionale.

8. Il motivo è infondato, quanto alla prima censura, atteso che la sentenza impugnata ha fatto applicazione dell’art. 52 del contratto collettivo vigente all’epoca dei fatti e la pretesa del ricorrente, secondo cui avrebbe dovuto trovare applicazione il precedente contratto collettivo del 2012, è priva di qualsiasi supporto argomentativo. La seconda censura è inammissibile perché, ancora una volta, la parte ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della decisione d’appello che ha giustificato l’inclusione, nel computo del comporto, del periodo di ricovero ospedaliero alla luce delle previsioni contrattuali che richiedono una durata superiore a dieci giorni, nella specie mancante, e comunque sanciscono l’irrilevanza del ricovero ai fini della durata del periodo di conservazione del posto di lavoro. Nessuna specifica critica è articolata sulla interpretazione del contratto collettivo.

9. Con il terzo motivo si addebita alla sentenza la violazione dell’art. 2, titolo VI, del c.c.n.l. Settore Metalmeccanico del 5.12.12 e dell’art. 52 del c.c.n.l. del 28.7.2014 per mancato riconoscimento dell’aspettativa non retribuita. Il ricorrente premette di aver fatto domanda di collocazione in aspettativa con nota del 15.7.2015 e che, su richiesta di parte datoriale, aveva depositato in data 27.8.2015 documentazione integrativa; assume che senza motivazione parte datoriale avrebbe negato l’aspettativa.

10. Il motivo è inammissibile per più profili. Anzitutto, perché non sono in alcun modo trascritti, riassunti, localizzati o depositati i documenti su cui le censure si fondano, in violazione delle prescrizioni imposte dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. La regola posta dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, da interpretare, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, in modo non eccessivamente formalistico, impone, comunque, che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., S.U. n. 8950 del 2022). Tale principio può ritenersi rispettato ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito previsto dall’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l’atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati” (Cass. n. 12481 del 2022). Tali requisiti sono del tutto omessi nel caso di specie.

11. Il motivo è inammissibile anche perché censura l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte d’Appello sulla mancata presentazione di una richiesta scritta di aspettativa, specificamente prevista dal contratto collettivo e “mai formulata dall’appellante” (sentenza, p. 4, penultimo cpv.).

12. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

13. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza nei confronti della controricorrente, con liquidazione come in dispositivo. Non si provvede sulle spese nei confronti dell’Inail rimasto intimato.

14. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della controricorrente che liquida in Euro 4.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. ANTONIO CANTIELLO e dell’avv. BIAGIO DI STAZIO, antistatari.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003 e succ. mod., in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di A.A.