Corte di Cassazione, sezione penale, ordinanza n. 33721 depositata il 13 settembre 2022

prescrizione del reato – manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione – attenuanti generiche

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Con sentenza del 12/4/2021, la Corte di appello di Lecce confermava la decisione emessa dal Tribunale di Brindisi il 18/1/2019, che aveva condannato Z.A. alla pena di giustizia per il delitto di cui all’art. 4 lgs. n. 74 del 2000 relativamente all’anno di imposta 2010.

2. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo, il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine all’affermazione della penale responsabilità, che si fonderebbe unicamente sulle risultanze desumibili dal processo verbale di contestazione, senza che fosse stato effettuato alcun accertamento o indagine sugli elementi attivi dichiarati dalla società; con un secondo motivo, il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, unicamente giustificato da un precedente penale peraltro risalente nel tempo; con un terzo motivo, infine, si chiede di valutare l’estinzione del reato per prescrizione.

3. Il ricorso è inammissibile perché reitera censure, per larga parte di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici della Corte di merito.

4. Quanto al primo motivo – e richiamati i limiti del sindacato che compete alla Corte di cassazione, cui è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260) – si osserva che la Corte di merito, nel solco tracciato dal Tribunale, ha puntualmente indicato gli elementi posti a fondamento del giudizio di penale responsabilità (p. 2 e 3 della sentenza impugnata), ribadendo l’esaustività delle puntuali indagini esperite sia dalla Guardia di Finanza che dall’Agenzia delle Entrate, e non essendo chiaro quali ulteriori riscontri sarebbero stati necessari per l’accertamento del reato, peraltro nemmeno puntualmente indicati nel ricorso.

Si tratta di una valutazione di fatto immune da errori di diritto e da profili di illogicità manifesta, che merita conferma.

5. Con riguardo al secondo motivo, poi, si rammenta, per un verso, che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione  è  insindacabile  in  sede  di  legittimità,  purché  sia  non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); per altro verso, che l’applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, De Crescenzo, Rv. 281590).

Nel caso in esame, la Corte di merito non solo ha individuato, quale elemento ostativo, una precedente condanna per truffa e falso, ma ha anche dato atto dell’assenza di elementi valorizzabili per il riconoscimento delle attenuanti in esame.

Si tratta di una valutazione di fatto esente da profili di illogicità manifesta, che sfugge al sindacato di legittimità.

6. Con riguardo, infine, al terzo motivo, si osserva che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, 32 del 22/11/2000 – dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266), come nel caso in esame.

7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.