Corte di Cassazione, sezione penale, ordinanza n. 33738 depositata il 13 settembre 2022
responsabilità penale per i reati tributari risponde anche il mero amministratore di diritto (c.d. prestanome o testa di legno)
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16/7/2021, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 4/3/2019 dal locale Tribunale, con la quale R.O. era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli 81 cpv. cod. pen., 10, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno di reclusione.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della decisione per vizio di motivazione in punto di responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
4. La Corte di appello, con argomento del tutto logico e sostenuto da attento esame degli esiti dibattimentali (già ampiamente indicati nella sentenza di primo grado), ha evidenziato che la “P.O. s.r.l.” – che operava nel settore del cd. compro-oro – non aveva presentato le dichiarazioni fiscali per gli anni di imposta 2013 e 2014; in sede di perquisizione, poi, non erano stati trovati libri contabili, ma solo 150 fatture. La Guardia di Finanza aveva allora richiesto al ricorrente – legale rappresentante – di esibire la documentazione necessaria, ma questi non era stato in grado di produrre alcunché. Escusso il commercialista della società, questi aveva riferito di averne tenuto la contabilità nel periodo 2012-2013, presentando le dichiarazioni, per poi restituire tutta la documentazione a tale Luca Rovellini, contabile della “P.O.”, che a suo tempo gli aveva conferito l’incarico in forza di una delega firmata proprio dal ricorrente, che lo stesso commercialista non aveva mai visto, ma che gli pagava le spettanze.
5. Tanto premesso, la sentenza ha sottolineato che l’istruttoria non aveva assegnato all’imputato la veste di ignara “testa di legno”, ossia di prestanome di altri, ma ne aveva evidenziato un ruolo attivo e consapevole, conferendo delega al R. e, talvolta, firmando le competenze del commercialista; di rilievo, al riguardo, anche il rapporto con R., il figlio che deteneva il 50% delle quote sociali.
6. Con queste considerazioni – tutt’altro che illogiche, carenti o contraddittorie – la sentenza ha quindi adeguatamente confermato il giudizio di responsabilità penale, riscontrando il concorso dell’imputato nell’occultamento (o distruzione) delle scritture contabili.
7. Deve trovare applicazione, dunque, il canone per cui, in tema di reati tributari, del delitto di cui all’art. 10 in esame risponde anche il mero amministratore di diritto, a titolo di concorso con l’amministratore di fatto, per omesso impedimento dell’evento ex art. 40, cpv., cod. pen., e art. 2932 cod.civ., a condizione, tuttavia, che il prestanome abbia agito col fine specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione fiscale di terzi (tra le altre, Sez. F, n. 42897 del 9/8/2018, C., Rv. 273939); esattamente come riscontrato nel caso di specie, peraltro tratto anche dalla condanna definitiva che il O.R. ha patito – sempre nella suddetta qualità – per la violazione degli artt. 2 e 8, d. lgs. n. 74 del 2000, commesse nello stesso periodo, ad evidenza di un unitario programma criminoso.
8. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.