CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza b. 7646 depositata il 20 febbraio 2019
Accertamento – Occultamento o distruzione della documentazione contabile – PVC – Contenzioso tributario – Reati penali
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 14.11.2017 la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza in data 1.12.2014 del Tribunale di Latina, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di O.C. per i reati sub A) e B) perché estinti per prescrizione ed ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo C), art. 10 d. Igs. n. 74/2000, relativo all’occultamento o distruzione della documentazione contabile relativa agli anni d’imposta 2005 e 2006, accertato in Sabaudia il 20.7.2010.
2. Con il primo ed il secondo motivo lamenta l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione, nonché la violazione di legge, in ordine all’omesso accertamento dell’esistenza delle scritture contabili e con riferimento alla circostanza che comunque era stato possibile ricostruire il volume d’affari sicché non poteva ritenersi perfezionato il reato contestato.
Con il terzo motivo deduce la violazione di legge con riferimento all’omessa motivazione sul dolo specifico di danno.
Con il quarto motivo censura la violazione di legge con riferimento all’individuazione del momento di consumazione del reato, considerato che la società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 10.4.2017 e che dal processo verbale di constatazione era emerso che la società non aveva più operato dal 31.12.2006.
Con il quinto e sesto motivo lamenta l’applicazione della recidiva ai sensi dell’art. 99, comma 2, n. 1, cod. pen., sotto il profilo della violazione di legge e dell’omessa motivazione.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è fondato sui primi due motivi, ciò che consente di ritenere assorbiti gli altri.
Ed invero, il C. è stato condannato per l’occultamento o la distruzione delle scritture contabili, sulla base di una motivazione apodittica in cui la condotta è stata dedotta logicamente dalla sola omessa consegna della documentazione contabile. Già il Giudice di primo grado aveva omesso di accertare la condotta contestata e si era limitato ad osservare che l’occultamento si poteva realizzare con qualsiasi modalità e quindi anche con il nascondimento e con il rifiuto dell’esibizione. Nonostante lo specifico motivo d’appello, la Corte territoriale non ha individuato le circostanze da cui desumere l’istituzione delle scritture contabili e la successiva distruzione o occultamento.
Ritiene il Collegio di dare continuità all’orientamento di questa Sezione, secondo cui il reato dell’art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 presuppone l’istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito, donde la necessità del relativo specifico accertamento, anche per distinguere la fattispecie penale rispetto alla condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, sanzionata amministrativamente dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (si veda tra le ultime Cass., Sez. 3, n. 1441 del 12/07/2017 (dep. 2018), Andriola, Rv 272034).
A tal fine la sentenza impugnata va annullata per consentire ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma un’attenta valutazione della sussistenza dei presupposti del reato contestato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma.