CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 10106 depositata il 16 marzo 2021 – In tema di reati tributari, il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all’art. 10 del d. Igs n. 74 del 2000 costituisce un reato di pericolo concreto, che è integrato, nel caso della distruzione, dall’eliminazione della documentazione o dalla sua alterazione con cancellature o abrasioni, e, nel caso dell’occultamento, dalla temporanea o definitiva indisponibilità dei documenti, realizzata mediante il loro materiale nascondimento, configurandosi, in tale ultima ipotesi, un reato permanente