CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 10334 depositata il 24 marzo 2022 – Non si può trascurare il profilo dell’esigibilità, in capo al datore di lavoro, di un dovere di sorveglianza che si spinga a un controllo costante e ininterrotto del rispetto delle prescrizioni in tema di sicurezza da parte dei lavoratori: esigibilità che invece, secondo la giurisprudenza della Corte regolatrice, non si estende all’obbligo di monitoraggio “momento per momento” delle lavorazioni e dell’ottemperanza alle  prescrizioni antinfortunistiche da parte dei lavoratori e degli altri soggetti obbligati