CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 10525 depositata il 8 marzo 2018
Reati tributari – Confisca per equivalente – Onere di motivazione sui parametri rilevanti – Determinazione dell’ammontare del profitto, verifica dell’impossibilità di disporre la confisca diretta, documentata sussistenza di eventuali esborsi risarcitori che vanno decurtati dall’importo suscettibile di confisca – Omissione – Illegittimità del provvedimento di confisca
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Frosinone, per quanto qui interessa, ha disposto l’applicazione di pena, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di B.C., imputato di reati fallimentari e tributari.
Con la medesima sentenza ha ordinato la confisca per equivalente, ai sensi dell’art. 12-bis d.Igs. n. 74 del 2000, dell’immobile di proprietà dell’imputato per la quota del 50%.
2. Ricorre B.C., per il tramite del difensore, impugnando il capo relativo alla confisca per violazione di legge.
Deduce il ricorrente che il Tribunale, nel disporre la confisca, ha del tutto omesso di valutare e di motivare su parametri essenziali quali:
– valore del profitto derivante dai reati tributari;
– impossibilità di disporre la confisca diretta;
– concorso di persone nel reato e effettivo apporto dell’imputato alla commissione del reato tributario;
– risarcimento del danno effettuato dal B. come indicato nell’istanza di applicazione pena;
– operatività dell’art. 12 bis comma 2 d. Igs. n. 74 del 2000.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati
1. Va premesso che, in tema di patteggiamento, il giudice ha l’obbligo di motivare sulle ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, poiché la caratteristica di sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all’applicazione della misura di sicurezza (Sez. 2, n. 3247 del 18/09/2013, dep. 2014, Gambacorta, Rv. 258546).
2. La sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di B.C., quale amministratore delegato della C.S. s.p.a. per vari reati anche di natura tributaria (art. 2 e 8 d. Igs. n. n. 74 del 2000).
Il Tribunale ha disposto la confisca di un immobile di proprietà del B. al 50%, ai sensi dell’art. 12 bis d. Igs. n. 74 del 2000 “per un valore stimato (pro quota) di euro 166.515,50 e quindi largamente inferiore alle evasioni di imposta per cui v’è applicazione di pena”.
Null’altro viene aggiunto né specificato.
3. Al fine di inquadrare correttamente l’istituto della confisca per cui è processo va rammentato che l’articolo 12 bis d. Igs. n. 74 del 2000, inserito dal d.Igs. n. 159 del 2015, si pone in rapporto di continuità normativa con la previgente fattispecie prevista dall’art. 322-ter cod. pen., richiamato dall’art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244 – norma in vigore al momento del fatto, abrogata dall’art. 14 del citato D.Lgs. n. 158 del 2015 – (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386).
Ergo in materia di reati tributari, la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – anche se commessi anteriormente alla introduzione dell’art. 12 bis citato purché successivi alla entrata in vigore della l. n. 244 del 2007 – deve essere sempre disposta anche nel caso di sentenza di applicazione concordata della pena pur laddove essa non abbia formato oggetto dell’accordo tra le parti, attesa la sua natura di vera e propria sanzione, non commisurata alla gravità della condotta né alla colpevolezza dell’autore, ma diretta a privare quest’ultimo del beneficio economico tratto dall’illecito, anche di fronte all’impossibilità di aggredire l’oggetto principale dell’attività criminosa (Sez. 3, n. 6047 del 27/09/2016, dep. 2017, Zaini, Rv. 268829).
È ovvio però che l’obbligatorietà della confisca non esime il giudice dall’onere di motivare sui parametri rilevanti, quali la determinazione dell’ammontare del profitto, la verifica dell’impossibilità di disporre la confisca diretta, la documentata sussistenza di eventuali esborsi risarcitori che vanno decurtati dall’importo suscettibile di confisca.
4. Nella specie il Tribunale ha del tutto omesso sia di specificare per quali capi di imputazione ha disposto la confisca sia di determinare l’ammontare del profitto dei predetti reati. Operazione necessaria in ragione della complessità della rubrica, della pluralità di fatti contestati e della diversa natura degli stessi, tenuto conto che in questa materia il profitto consiste nel risparmio di spesa conseguente al mancato versamento dell’imposta evasa (che deve essere calcolata) e che tale principio, mentre è di agevole applicazione per l’art. 2 d. Igs. n. 74 del 2000, non lo è altrettanto sul versante dell’art. 8 d. Igs. n. 74/2000.
5. Inoltre nessun argomento viene speso sul tema della confisca diretta, non considerandosi che, prima di disporre la confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, occorre dare conto della impossibilità di confiscare il denaro o altri beni fungibili o beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert).
6. Le altre doglianze sono invece infondate.
6.1 II risarcimento del danno, indicato nella istanza ex art. 444 cod. proc. pen., concerne i rapporti dell’imputato con la società fallita, non con l’erario.
6.2 II ricorso è generico sul punto della applicabilità dell’art. 12 bis comma 2 d. Igs. n. 74 del 2000, poiché non risulta dagli atti uno specifico impegno assunto dal contribuente di versare all’erario le somme oggetto di confisca.
6.3 È priva di fondamento anche la pretesa del ricorrente di ripartire la confisca pro quota tra tutti i concorrenti, poiché deve applicarsi il principio solidaristico che implica l’imputazione dell’intera azione e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente con la conseguenza che, una volta perduta l’individualità storica del profitto illecito, la sua confisca possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, ma l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel “quantum” l’ammontare complessivo dello stesso.
7. Discende l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca per equivalente, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Frosinone, ufficio del Giudice dell’udienza preliminare.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca per equivalente, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Frosinone, ufficio del Giudice dell’udienza preliminare.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 29398 depositata il 25 luglio, 2022 - In tema di sequestro a fini di confisca del profitto monetario del reato la natura fungibile, tipica del denaro, renda del tutto irrilevante stabilire se quello…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 24614 depositata il 1 settembre 2020 - In tema di reati tributari, la previsione di cui all'art. 12-bis, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, secondo la quale la confisca, diretta o per equivalente, non…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 9478 depositata il 6 marzo 2024 - In sede di esecuzione è consentito, in forza del disposto di cui all'art. 676 cod. proc. pen., disporre la confisca per equivalente del profitto del reato di cui…
- Corte di Cassazione, sezione penale, ordinanza n. 33717 depositata il 13 settembre 2022 - In tema di reati tributari la confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 166 del 7 gennaio 2020 - Legittimo il sequestro per equivalente per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili quando l'importo dell'evasione sia stato aliunde determinato, è…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 gennaio 2022, n. 693 - L'art. 38, quarto comma, citato non impone all'Ufficio di procedere all'accertamento contestualmente per i due o più periodi di imposta per i quali esso ritiene che la dichiarazione non sia…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: i dati tratti da server non c
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 7475 deposi…
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…