CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 10865 depositata il 30 marzo 2020
Reati tributari – Presentazione dichiarazione con elementi passivi fittizi – Utilizzo di fatture per operazioni inesistenti – Procedimenti paralleli a carico del legale rappresentante – Competenza territoriale
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza resa in data 30.1.2019 nell’ambito del procedimento n. 9693/2014 R.G.N.R. a carico di A.S., L.S. e C.M., coimputati del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 2 d.lgs. n. 74/2000, il G.I.P. del Tribunale di Padova sollevava conflitto positivo di competenza rappresentando che dinanzi al Tribunale di Milano pendeva nella fase relativa all’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. analogo procedimento a carico di A.S. e altro.
Nel procedimento pendente dinanzi all’A.G. di Padova veniva contestato agli imputati suddetti, A.S. in qualità di amministratore di diritto della F. s.r.l. e firmataria della dichiarazione mod. IVA annuale, L.S. e C.M., in qualità di amministratori di fatto della società, di avere indicato, a fini di evasione delle imposte, nella dichiarazione IVA e nella dichiarazione ai fini delle imposte dirette relative all’anno d’imposta 2012 elementi passivi fittizi, ciò avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti per un imponibile complessivo di euro 79.240,00 e IVA complessiva di euro 16.640,00 (in Milano il 26.9.2013 e il 31.10.2013).
Ad avviso del G.I.P. patavino, la competenza territoriale doveva radicarsi presso quel circondario in quanto, ai sensi dell’art. 18 d.lgs. n. 74/2000, essa andava determinata “nel “luogo dell’accertamento”, da individuarsi nella sede dell’Ufficio in cui era stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che deponevano per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica” (cita Sez. 3, n. 43320 del 2/7/2014, Starace, Rv. 260992 – 01).
2. Dal canto suo, il G.U.P. del Tribunale di Milano dimostrava, con l’emissione del decreto che dispone il giudizio a carico di A.S. in esito all’udienza preliminare del 4.6.2019, di ravvisare, implicitamente, la competenza territoriale dell’A.G. di Milano.
In quel procedimento, iscritto al n. 15333/15 R.G.N.R., era contestato, solo ad A.S., in qualità di firmataria della dichiarazione per conto della F. s.r.l., con sede legale in Milano, il medesimo fatto-reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 oggetto del “parallelo” giudizio pendente a Padova, commesso, come nell’altro, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti e sempre con riferimento all’anno d’imposta 2012, sotto la stessa data di presentazione della dichiarazione IVA (26.9.2013) e nello stesso luogo (Milano).
Considerato in diritto
1. La competenza va attribuita al Tribunale di Milano.
2. Occorre premettere che nel caso di litispendenza tra due procedimenti per lo stesso fatto e a carico della stessa persona, avanti ad uffici diversi, non opera, con riferimento all’azione penale esercitata nel secondo procedimento, la preclusione del “ne bis in idem”, in quanto si tratta di una situazione che deve essere regolata dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza (Sez. 5, n. 10037 del 19/1/2017, Catapano, Rv. 269422 – 01).
3. Il conflitto positivo in questione, suscettibile di determinare uno stallo processuale, va risolto applicando il secondo comma dell’art. 18 d.lgs. n. 74/2000.
Detta disposizione, nello stabilire le regole per la determinazione della competenza territoriale in relazione ai delitti in materia di dichiarazione disciplinati dal capo I del titolo II del citato decreto, prevede espressamente che per essi, e dunque anche per il reato di cui all’art. 2 contestato all’imputata A.S. nei due procedimenti “paralleli” prima indicati, il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale (Sez. 3, n. 17702 del 30/1/2019, Gambarini, Rv. 275700 – 01; Sez. 3, n. 20504 del 19/2/2014, Cederna e altri, Rv. 259783 – 01).
Se si tratta di contribuente persona giuridica, la competenza territoriale per i delitti in materia di dichiarazione si determina con riferimento al luogo in cui detta persona giuridica ha il domicilio fiscale, che, di regola, coincide con quello della sede legale (Sez. 3, n. 20504/2014 cit.).
Posto che, nel caso in esame, risulta pacificamente dagli stessi capi d’imputazione che la sede legale della società a r.l. F., di cui A.S. era amministratore di diritto al momento dei fatti, si trovava a Milano, è indubbio che la competenza territoriale debba essere radicata davanti all’A.G. di quella città.
L’errore in cui è incorso il G.I.P. di Padova consiste nell’aver richiamato il primo comma dell’art. 18 d.lgs. n. 74/2000, che, tuttavia, regola in via generale la competenza relativa ai reati tributari, ma fa salva la deroga prevista dal comma 2 per i reati in materia di dichiarazione, come, appunto, quello di cui deve rispondere l’imputata ALLEGRAMENTE.
4. Deve, in conclusione, dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale di Milano, presso il quale attualmente risulta pendere il procedimento nella fase dibattimentale e al quale, pertanto, vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Milano, al quale dispone trasmettersi gli atti.