CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 12054 depositata il 4 aprile 2020
Reati tributari – Dichiarazione infedele – Procedimento giudiziario – Ricorso – Assenza di procura in qualità di legale rappresentante di società – Inammissibilità del ricorso della società – Richiesta di riesame – Memoria difensiva – Assenza di risposta puntuale da parte del giudice del riesame – Illegittimità
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale del Riesame di Frosinone, con l’ordinanza del 15 ottobre 2019, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Frosinone in data 17 settembre 2019 per il reato di cui all’art. 4 d.lgs. 74/2000 nei confronti di A.M., quale legale rappresentante della società S. Impianti soc. coop.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Frosinone ha proposto ricorso per cassazione il difensore di A.M., in proprio e quale legale rappresentante della S. Impianti soc. coop.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., la nullità del procedimento per la celebrazione della camera di consiglio, in assenza delle parti, in data anteriore a quella comunicata all’indagato. L’udienza in camera di consiglio si sarebbe tenuta il 15 ottobre 2019 mentre la comunicazione indicherebbe quale giorno di udienza il 16 ottobre 2019. In ogni caso, dall’allegata comunicazione si evincerebbe quantomeno la dubbia intellegibilità della data de qua, cui conseguirebbe comunque la nullità assoluta.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 321 commi 3-bis e 3-ter cod. proc. pen.
L’adozione del sequestro da parte del pubblico ministero sarebbe avvenuta in data 29 luglio 2019, mentre sarebbe stato trasmesso al giudice per le indagini preliminari per la convalida soltanto in data 12 settembre 2019 e dunque oltre il termine perentorio di quarantotto ore previsto per la stessa, con conseguente inefficacia del sequestro.
2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione. Il Tribunale del riesame avrebbe omesso di esaminare il motivo di riesame con cui si contestò che il giudice per le indagini preliminari, nel ritenere sussistente il fumus, non aveva valutato gli elementi prodotti dalla difesa, in particolare una memoria con relativa documentazione, peraltro depositata anche al Tribunale del riesame, per dimostrare l’insussistenza del dolo, essendosi limitato a richiamare la norma processuale.
L’orientamento espresso dal Tribunale del riesame, anche quanto alla valutazione del dolo in sede di cognizione, sarebbe contrario alle sentenze riportate nel ricorso sul controllo del fumus e dell’elemento soggettivo del reato da parte del Tribunale del riesame.
2.4. Con il quarto motivo si deduce il vizio della motivazione sulla sussistenza del dolo. Il Tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare la congruità degli elementi probatori in atti; avrebbe fatto una disamina atomistica, incompleta e non unitaria; la valutazione sarebbe stata illogica e contraddittoria ed il Tribunale del riesame sarebbe incorso in travisamenti.
Gli elementi probatori offerti dalla difesa, indicati nelle pagine 10 e 11 del ricorso, per dimostrare l’assenza dell’elemento psicologico e della volontà di evadere, sarebbero stati analizzati in modo parcellizzato.
Si deduce poi l’illogicità ed il travisamento quanto alla responsabilità del consulente infedele perché il Tribunale del riesame avrebbe dovuto dar conto della conoscibilità da parte del ricorrente della infedele dichiarazione IVA prodotta dal commercialista.
L’iniziativa giudiziaria contro il commercialista avrebbe dovuto essere letta unitariamente agli altri elementi offerti, quanto alle imposte del 2017 e 2018 e poi in relazione al 2016, essendosi il ricorrente attivato a correggere le malefatte del commercialista ed a versare le imposte risultate non pagate per gli anni 2017 e 2018 prima dell’ispezione della Guardia di Finanza.
Il comportamento riparatorio è invece stato ritenuto neutro mentre con l’impugnazione si propose il tema della correttezza fiscale della società e dell’assenza del dolo di evasione.
Il Tribunale del riesame sarebbe incorso nel travisamento per omissione quanto alle dichiarazioni rese dal dottor F. L’esame complessivo degli atti avrebbe escluso la sussistenza del dolo specifico.
Considerato in diritto
1. Il ricorso proposto da A.M., quale legale rappresentante della S. Impianti soc. coop. è inammissibile per mancanza di procura.
1.1. Allegata al ricorso vi è solo la nomina dell’avv. R.M. da parte di A.M. in proprio; non risulta invece conferita la procura speciale, necessaria per la proposizione del ricorso, dal legale rappresentante al difensore che ha proposto il ricorso.
1.2. Pertanto, il ricorso proposto nell’interesse della S. Impianti soc. coop. deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si condanna altresì la società ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.
2. Limitando l’analisi alla posizione di A.M., in proprio, deve rilevarsi che il primo motivo è manifestamente infondato: non vi sono dubbi sulla la data di fissazione dell’udienza riportata sul decreto: è quella del 15 e non del 16 come sostenuto dal ricorrente.
2.1. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
2.1.1. Il termine di quarantotto ore per la richiesta di convalida decorre dall’esecuzione del sequestro preventivo d’urgenza disposto dal pubblico ministero e non dalla sua emissione (Cfr. Sez. 3, n. 16728 del 13/04/2011, Di Fazio, Rv. 250383 – 01).
2.1.2. In ogni caso, in materia di sequestro preventivo d’urgenza ordinato dal pubblico ministero o disposto dalla polizia giudiziaria, l’inosservanza dei termini di quarantotto ore di cui all’art. 321, comma terzo-bis, cod. proc. pen., non preclude al giudice il potere di imporre ugualmente il vincolo reale, sicché è ben possibile che, pur negando la convalida, disponga autonomamente il sequestro con efficacia ex nunc (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 15717 del 11/02/2009, Bianchi, Rv. 243249).
2.1.3. Va poi ribadito che l’ordinanza con la quale il giudice, a norma dell’art. 321, comma terzo-bis, cod. proc. pen., convalida il sequestro preventivo disposto in via d’urgenza dal pubblico ministero è inoppugnabile. Cfr. Sez. U, n. 21334 del 31/05/2005, Napolitano, Rv. 231055; nello stesso senso Sez. 3, n. 5770 del 17/01/2014, Brancalente, Rv. 258936, che ha affermato che, in tema di misure cautelari reali, non sono impugnabili né il decreto di sequestro preventivo disposto in via d’urgenza dal P.M. né l’ordinanza con la quale il giudice, a norma dell’art. 321, comma terzo-bis, cod. proc. pen., ne dispone la convalida: in motivazione, la Corte ha ribadito che il decreto del pubblico ministero ha carattere provvisorio, in quanto destinato ad una automatica caducazione a seguito della mancata convalida ovvero, in caso di controllo positivo, ad essere sostituito per effetto dell’autonomo decreto di sequestro giudiziale che il giudice emette dopo l’ordinanza di convalida e che costituisce il titolo legittimante il vincolo reale sul bene sequestrato.
3. Il terzo motivo è fondato.
3.1. Effettivamente il Tribunale ha omesso di esaminare il motivo di riesame con cui si contestò che il giudice per le indagini preliminari, nel ritenere sussistente il fumus, non aveva valutato gli elementi prodotti dalla difesa, in particolare una memoria con relativa documentazione, per altro depositata anche al Tribunale del riesame. Tale memoria, depositata al pubblico ministero di S. Maria Capua Vetere dopo la notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., è nel fascicolo trasmesso al Tribunale del riesame e poi alla Corte di cassazione.
Il Tribunale del riesame, anche in sede reale, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione.
3.2. Va ricordato che Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789 – 01, hanno affermato che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell’art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili – in virtù del rinvio operato dall’art. 324, comma settimo dello stesso codice – in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa.
3.3. Si impone pertanto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, dovendo il Tribunale rispondere al motivo di riesame, verificando se la memoria de quo sia stata trasmessa al giudice per le indagini preliminari, sia stata da questi valutata prima dell’emissione del decreto genetico, se sia pertinente con l’ipotesi di reato e con le esigenze cautelari sottese alla richiesta di sequestro preventivo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al ricorso proposto da M.A. e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Frosinone.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla S. Impianti soc. coop. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
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