CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 12728 depositata il 2 aprile 2021 – Il giudice d’appello, anche quando la misura di sicurezza sia obbligatoria e sia stata illegittimamente esclusa o non ritenuta dal primo giudice, non può disporla, modificando in danno dell’imputato la sentenza da quest’ultimo impugnata, in quanto l’art. 597 cod. proc. pen., terzo comma, estende il divieto di reformatio in peius anche all’applicazione di una misura di sicurezza nuova o più grave