Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 1297 depositata il 15 gennaio 2018
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – SICUREZZA SUL LAVORO – VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA – PAGAMENTO DI AMMENDA – AMMINISTRATORE DELL’AZIENDA
Ritenuto:
– che il Tribunale di Taranto, con sentenza del 27/09/2016, ha condannato P.G. alla pena di euro 800,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 64 comma 1 lett. a) e 68 comma 1 lett. b), 43 comma 1 lett. b) e 55 comma 5 lett. a) d.lgs. 81/2008 perché, in qualità di amministratore del caseificio P. s.n.c., contravveniva alla disciplina in materia di sicurezza del lavoro in relazione a contenuto di verbale di ispezione eseguito dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto;
– che avverso detta sentenza ha proposto appello l’imputato tramite il proprio difensore, qualificato come ricorso dalla Corte d’Appello di Lecce, con ordinanza del 03/05/2017 e poi trasmesso a questa Corte, chiedendo l’assoluzione dal reato contestato;
– che successivamente sono stati presentati motivi aggiunti;
– che, preliminarmente, l’appello deve essere convertito in ricorso per cassazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., stante l’inappellabilità della sentenza impugnata;
– che, ciò posto, va in limine preso atto che il Difensore firmatario del gravame, ovvero l’Avv. Omissis del foro di Taranto, non risultava, all’atto della proposizione del ricorso, tra i difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione;
– che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;
– che, a norma dell’alt. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità
. non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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