CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 13792 depositata l’11 aprile 2022
Violazione della disciplina antinfortunistica – Reato di lesioni colpose – Responsabilità del datore – Causa estintiva del reato – Prescrizione
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. S. F. C. ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 19 marzo 2021 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall’imputato, con cui il Tribunale di Novara il 27 marzo 2017, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di lesioni colpose, con violazione della disciplina antinfortunistica, fatto commesso il 6 dicembre 2013, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.
2. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali denuncia violazione di legge e difetto di motivazione.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 40, 41 e 590 cod. pen. e 71 del d. Igs. 9 aprile 2008, n. 81, e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione: in estrema sintesi, non sussisterebbe il nesso di causalità e il comportamento della persona offesa sarebbe da ritenersi abnorme ed esorbitante.
2.2. Con il secondo motivo censura ulteriore violazione degli artt. 43 e 590 cod. pen. e 71 del d. Igs. n. 81 del 2008 e, nel contempo, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione: ad avviso del ricorrente, dall’istruttoria sarebbe emerso che il datore di lavoro avrebbe scrupolosamente e correttamente posto in essere tutte le attività di vigilanza e di controllo previste dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
2.3. Il 13 ottobre 2021 è pervenuta memoria difensiva incentrata sul tema della ritenuta mancanza nel caso di specie del nesso di causalità.
3. Premesso che non vi è parte civile, il Collegio osserva che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l’intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo.
Il ricorso in esame, infatti, non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l’intervenuta prescrizione.
Pertanto sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare causa di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. Maturata successivamente rispetto all’adozione della sentenza impugnata (fatto del 6 dicembre 2013 + sette anni e sei mesi = 6 giugno 2021; sentenza impugnata del 13.settembre 2021).
Risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all’evidenza circostanze tali da imporre, quale mera “constatazione” cioè presa d’atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.
4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente n. 84 dell’8 giugno 2016.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
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