CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 142 depositata il 7 gennaio 2020 – L’obbligo di prevenzione si estende anche agli incidenti che possano derivare da negligenza, imprudenza e imperizia dell’infortunato, essendo esclusa la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell’obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza