CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 14352 depositata il 28 marzo 2018 – L’efficacia devolutiva della delega di funzioni è subordinata all’esistenza di un atto traslativo dei compiti connessi alla posizione di garanzia del titolare, che sia connotato dai requisiti della chiarezza e della certezza, i quali possono sussistere a prescindere dalla forma impiegata, non essendo richiesta per la sua validità la forma scritta né “ad substantiam” né “ad probationem”