Corte di Cassazione. sezione penale, sentenza n. 14359 depositata il 28 marzo 2018 – La normativa attribuisce al committente ed al responsabile dei lavori  una posizione di garanzia molto ampia, comprendente l’esecuzione di controlli non formali ma sostanziali ed incisivi in materia di prevenzione, di sicurezza del luogo di lavoro e di tutela della salute del lavoratore, sicché ai medesimi spetta pure accertare che i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dell’opera adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia