CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 1506 depositata il 14 gennaio 2019
Accertamento – Dichiarazione dei redditi – Omessa presentazione – Violazioni – Sanzioni penali
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 9 febbraio 2018, la Corte di appello di Bologna ha riformato, quanto ad una delle annualità di cui al capo di imputazione, la decisione con la quale il Tribunale di Ravenna aveva dichiarato la penale responsabilità di C.M. in ordine al reato di cui all’art. 5 del dlgs n. 74 del 2000 per avere in qualità di legale rappresentante della T. srl omesso di presentare la dichiarazione dei redditi relativamente alle annualità di imposta 2008, 2009 e 2010, con evasione di imposta superiore alla soglia di punibilità.
Avendo il Tribunale disposto la condanna del C. alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione oltre alle pene accessorie ed oltre alla confisca per equivalente nei confronti del C. del profitto in tal modo conseguito, in misura pari ad euro 606.783,00, la Corte di appello, in parziale accoglimento del gravame interposto dall’imputato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo, limitatamente all’anno di imposta 2008, per essere il relativo reato estinto per prescrizione, ed ha, pertanto ridotto la pena a anni uno e mesi 3 di reclusione, confermando nel resto la sentenza del giudice di primo grado.
Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, articolando tre motivi di impugnazione.
Con il primo ha dedotto la violazione di legge per la inosservanza delle disposizioni processuali in tema di inutilizzabilità degli atti, per essere stata la sentenza del giudice del merito fondata sulle risultanze dell’accertamento tributario compiuto ai suoi danni, sebbene queste fossero viziate per la violazione del diritto di difesa, non essendo stata rispettata la disposizione di cui all’art. 220 delle disp. att. cod. proc. pen.; ad avviso del ricorrente, infatti, essendo emersa nei suoi confronti fin dalla fase dell’accertamento amministrativo la posizione di potenziale indagato, l’accertamento doveva essere compiuto previo l’assolvimento dei doveri di informazione che riguardano la posizione del soggetto indagato; non essendo stato soddisfatto tale onere, gli atti in questo modo formati non erano utilizzabili quali fonte di prova.
Il secondo motivo di impugnazione concerne, sempre sotto il profilo della violazione di legge, il fatto che, sebbene egli ne poteva avere diritto, la pena irrogata nei suoi confronti non è stata condizionalmente sospesa, sulla base di lontani precedenti penali, per i quali egli non aveva già goduto della sospensione condizionale della pena e sulla base della pluralità delle annualità di imposta per le quali vi era stata la contestazione del reato tributario; in particolare in relazione ad esse il ricorrente ha osservato che la unicità della volizione delittuosa, resa evidente dalla unificazione delle contestazione sotto il vincolo della continuazione, avrebbe dovuto rendere ingiustificata la prognosi infausta sul successivo comportamento del ricorrente.
Infine il C. ha censurato la sentenza nella parte in cui, pur essendo stata dichiarata la intervenuta prescrizione in ordine ad una delle annualità di imposta contestate, non è stata ridimensionata anche la entità della somma oggetto di confisca per equivalente.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato nei limiti e per gli effetti che saranno di seguito precisati.
Privo di pregio è il primo motivo di doglianza presentato dal ricorrente; con esso il C. ha lamentato – sostenendone sia il contrasto con la normativa codicistica contenuta negli artt. 191 cod. proc. pen. e 220 delle disp. att.. del medesimo codice sia la illogicità della relativa motivazione – la ritenuta utilizzabilità ai fini istruttori degli elementi probatori acquisiti dal personale della Agenzia delle entrate nel corso della attività di accertamento e verifica tributaria da questo eseguita nei confronti del prevenuto.
Rileva, al riguardo il Collegio che, effettivamente, secondo la previsione di cui all’art. 220 delle disp. att. del cod. proc. pen., se nel corso dello svolgimento delle attività ispettive o di vigilanza previste da disposizioni amministrative emergono a carico del soggetto sottoposto ad esse indizi di reato, la loro prosecuzione, ove finalizzata (o comunque successivamente utilizzata) alla acquisizione di elementi utili in sede penale / è subordinata alla osservanza delle disposizioni a tal proposito dettate dal codice di rito, fra le quali, in posizione primaria, si staglia la previsione di cui all’art. 114 delle medesime disposizioni di attuazione, il quale a sua volta prevede che il soggetto nei cui confronti debbano essere compiute attività di indagine comportanti l’accesso ad atti da lui custoditi debba essere avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore.
Deve, tuttavia rilevarsi che contro la tesi del ricorrente sta la interpretazione che della fattispecie astratta ora in esame è stata offerta da questa Corte, la quale ha, infatti, rilevato che la natura degli atti di verifica fiscale redatti dal personale della Agenzia delle entrate è tipicamente amministrativa, di tal che il loro svolgimento non richiede l’adempimento dell’obbligo da parte degli accertatori di avvisare il soggetto sottoposto a controllo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 febbraio 2015, n. 7930), ciò tanto più ove, come nel caso di specie, gli indizi di reità che avrebbero dovuto allertare i funzionari accertatori sarebbero costituiti, secondo quanto riportato dalla parte ricorrente, solo dal fatto che il C. non avrebbe risposto ai questionari informativi a lui trasmessi dalla Agenzia in discorso.
Va, peraltro, osservato che sullo specifico punto la sentenza della Corte felsinea ha espressamente evidenziato che gli elementi di reità a carico del C. sono emersi solo in occasione delle verifiche eseguite in ambito diverso rispetto alla sede della impresa gestita dal prevenuto; in particolare a tale riguardo si parla delle verifiche eseguite presso la Società che si era avvalsa dei servizi offerti dal C., sicché non vi era alcun obbligo, fin tanto che le operazioni di verifica tributaria hanno direttamente coinvolto l’odierno ricorrente, di attivare in suo favore le garanzie difensive previste dall’art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Nessun dubbio, pertanto, in ordine alla utilizzabilità in giudizio, correttamente valorizzata in sede di merito, degli elementi conoscitivi acquisiti a seguito della attività di verifica amministrativa svolta in sede tributaria in relazione alla posizione fiscale del prevenuto.
Con riferimento al secondo motivo di impugnazione – avente ad oggetto la violazione della disciplina in tema di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, il quale è stato negato dai giudici del merito in quanto, secondo quanto si legge nella motivazione della sentenza impugnata, il C., il quale ha più volte in passato violato la legge penale, ancorché con riferimento a norme poste a presidio di interessi diversi rispetto a quelli ora violati, non avendo mostrato segni di ravvedimento rispetto al pregresso comportamento ed anzi avendo protratto la condotta delittuosa ora in scrutinio per diverso tempo, non aveva fornito elementi rassicuranti in ordine alla prevedibile illibatezza del suo successivo comportamento in assenza della effettiva espiazione della sanzione ora irrogatagli – è sufficiente tenere conto, onde evidenziare la infondatezza della pretesa illegittimità di siffatta decisione, della natura ampiamente discrezionale della valutazione prognostica che, in relazione alla meritevolezza da parte del condannato del beneficio della sospensione condizionale della pena, deve essere fatta in sede di merito in ordine alla condotta futura di cui intenderebbe giovarsi della sospensione condizionale della pena.
Come, infatti, è stato rilevato, la concessione o il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena costituisce un elemento rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale nell’esercizio del relativo potere deve formulare la prognosi, positiva o negativa, di ravvedimento di cui all’art. 164, comma primo, cod. pen.; in relazione all’assolvimento di tale onere l’obbligo della relativa motivazione da parte del giudice, tuttavia, non può dirsi soddisfatto con la mera indicazione delle circostanze di cui all’art. 133 cod. pen., dovendo egli bensì esplicitare l’iter logico da lui seguito per il giudizio conclusivo, con riguardo ad uno o più delle specifiche circostanze e criteri che egli stesso ritenga prevalenti (Corte di cassazione, Sezione I penale 8 ottobre 1992, n. 9693; idem Sezione VI penale, 16 gennaio 1991, n. 383).
Nel caso in esame la Corte territoriale, ribadendo l’avviso sul punto già espresso dal giudice di primo grado, ha – con motivazione che, fondandosi sulla evidenziata ed obbiettiva insofferenza del prevenuto alla efficacia dissuasiva delle precedenti infelici vicende giurisdizionali penali, si sottrae sicuramente ad un giudizio di manifesta illogicità (unico profilo sotto il quale la scelta operata in sede di merito poteva essere attaccata di fronte a questo giudice della legittimità) – plausibilmente escluso che il C. potesse beneficiare del trattamento clemenziale.
Anche il secondo motivo di impugnazione è, pertanto, non tale da condurre all’annullamento della sentenza in scrutinio.
Fondata è, viceversa, la terza ragione impugnatoria dedotta dal ricorrente, con le conseguenze che saranno qui di seguito tratte.
Il motivo di impugnazione ora in esame è relativo al fatto che la Corte di Bologna, che pure ha riformato la sentenza di fronte a lei impugnata, dichiarando la intervenuta prescrizione del reato contestato con riferimento alla annualità di imposta 2008, ha, tuttavia, confermato integralmente la statuizione del Tribunale di Ravenna in relazione alla disposta confisca per equivalente, sebbene quella avesse avuto ad oggetto l’importo del profitto conseguito attraverso la perpetrazione di tutti i reati per i quali era allora intervenuta la sentenza di condanna.
Evidente è, pertanto, al riguardo la illegittimità della riportata pronunzia.
Infatti, ribadito il consolidato principio secondo il quale il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 21 luglio 2015, n. 31617), osserva il Collegio che la Corte di merito, una volta dichiarata la intervenuta prescrizione dell’illecito contestato in relazione ad un’annualità di imposta ulteriore rispetto a quella già riscontrata in sede di sentenza di primo grado, avrebbe dovuto rimodulare l’entità della somma confiscata, sottraendo da essa l’importo della imposta evasa riferito all’anno di imposta per il quale era stato dichiarato il proscioglimento del prevenuto, non diversamente, d’altra parte, rispetto a quanto fatto, attesa la comune natura sanzionatoria, con riferimento alla sanzione detentiva irrogata.
Il mancato adempimento di tale obbligo impone l’annullamento della sentenza impugnata sul punto in questione.
Tale circostanza determina altresì la necessità di verificare la perdurante sussistenza dell’interesse punitivo dello Stato in ordine a tutte le annualità di imposta per le quali sia intervenuta la condanna penale; in esito a detta verifica emerge l’intervenuta estinzione a decorrere dal 31 marzo 2018, per effetto della prescrizione, anche del reato riguardante l’annualità di imposta 2009.
Anche in ordine alla affermazione della penale responsabilità del C. relativamente a esso, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata. Conclusivamente, in parziale accoglimento del ricorso di C.M., la sentenza impugnata, per un verso dichiarata ex art. 624 cod. proc. pen. La definitività della affermazione della penale responsabilità del ricorrente quanto alla omissione tributaria concernente l’anno di imposta 2010, va, peraltro verso, annullata, senza rinvio, quanto alla affermazione della sua penale responsabilità relativamente all’anno di imposta 2009, per essere il relativo reato estinto per prescrizione, e, quanto alla avvenuta conferma della disposta confisca per equivalente a carico del medesimo, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna che provvederà sia in relazione alla rideterminazione della pena, riferita alla sola annualità di imposta 2010, sia in riferimento alla confisca per equivalente, che avrà ad oggetto il solo profitto conseguito per effetto della commissione del reato riguardante il solo anno di imposta 2010.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato, relativamente all’anno di imposta 2009, estinto per prescrizione e con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per la rideterminazione della pena nonché per la rideterminazione dell’importo della somma oggetto di confisca.
Rigetta il ricorso nel resto.
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