CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 16295 depositata il 12 aprile 2018

Reati tributari – Omesso versamento IVA annuale oltre la soglia di punibilità – Responsabilità penale – Legale rappresentante in carica alla scadenza per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, anche se non firmatario della dichiarazione

Ritenuto in fatto

Con sentenza in data 18.5.2017 la Corte di Appello di Milano ha integralmente confermato la pronuncia con cui in primo grado F.S. era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 10 ter d.Igs. 74/2000 per aver, in qualità di legale rappresentante della M.W.M.L., omesso di versare, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, l’IVA dovuta in base alla dichiarazione relativa all’anno di imposta 2011 per un ammontare di complessivi € 454.676,00.

Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 10-ter d.Igs. 74/2000, che non essendo l’imputato il firmatario della dichiarazione IVA per l’anno di imposta in contestazione, bensì il di lui fratello L.S., cui egli era subentrato nella qualità di amministratore della società a decorrere dal 26.10.2011, peraltro solo formalmente atteso che la gestione commerciale dell’azienda continuava di fatto ad essere esercitata dal fratello dimissionario dalla carica societaria, non vi era alcuna dimostrazione della continuità tra la condotta omissiva dell’imputato e quella del precedente amministratore che consentisse di ritenere una preordinazione al fine di eludere l’imposta e per l’effetto la colpevolezza dell’odierno ricorrente, secondo il principio affermato in un recente arresto di questa Corte (n. 12248/2014). Al contrario, dagli atti processuali emergeva la prova dell’estraneità dell’imputato ai fatti tenuto conto che l’Agenzia delle Entrate nel verbale di contestazione dava atto che della gestione della società si era sempre occupato L.S. che si occupava dei rapporti con fornitori, istituti di credito e clienti e che di ciò era stata data nota anche dal rag. V. che, in qualità di intermediario della società, aveva affermato che i suoi rapporti erano sempre stati intrattenuti con S.L. fino al marzo 2013, data in cui era subentrato di fatto il fratello.

Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato.

Va al riguardo premesso che benché il reato di cui all’art. 10-ter D.Lgs 74/2000 sia connotato da una condotta “mista”, in parte attiva, presupponendo la presentazione della dichiarazione annuale Iva da parte di chi è obbligato a tale adempimento, da cui emerga un debito di imposta superiore alla soglia di Euro duecentocinquantamila, e in parte omissiva, rappresentata dall’omesso versamento dell’Iva, liquidata dal contribuente nella relativa dichiarazione, tuttavia l’intero disvalore della fattispecie delittuosa si incentra sul momento omissivo, che corrisponde a quello di consumazione finale del reato venendo attraverso di esso tutelato l’interesse dell’Erario alla riscossione delle somme dovute a titolo di Iva in base alla relativa dichiarazione. Ed infatti, il reato, pur presupponendo la dichiarazione annuale che determina la quantificazione dell’importo complessivamente dovuto, si configura solo se non è versata l’imposta sul valore aggiunto, purché sopra soglia, al momento dello scadere del termine per il “versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo”, ossia al 27 dicembre dell’anno di imposta successivo a quello di riferimento, individuato dal legislatore penale discostandosi da quello fissato dal legislatore fiscale al 16 marzo del mese successivo.

La circostanza che l’imputato abbia assunto la carica di amministratore della società solo in data 26.10.2011 è irrilevante attesa la natura istantanea del reato comunque perfezionatosi alla data 27 dicembre 2011, coincidente con il termine di scadenza per il versamento della somma dovuta, e si traduce altresì in una contestazione generica posto che il ricorrente si limita ad addurre di essere subentrato nella carica di amministratore solo due mesi prima la scadenza senza null’altro aggiungere, neppure in ordine alla mancata disponibilità della somma occorrente all’adempimento tributario, né si confronta con la sentenza impugnata che lo ritiene responsabile comunque a titolo di dolo eventuale avendo accettato, in uno con l’accettazione della carica, il rischio di un’esposizione debitoria alle pregresse inadempienze della società, scongiurabile solo attraverso il previo controllo, sulla base della documentazione contabile, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi.

Risulta invero dall’univoco orientamento di questa Corte che, ai fini della sussistenza del reato in esame, non è necessario il dolo specifico, ovvero la volontà di evasione fiscale, ma basta il solo dolo generico, rilevando la consapevolezza dell’imputato, che attesa la natura di reato proprio presuppone la qualifica di legale rappresentante della persona giuridica o dell’ente tenuto all’adempimento fiscale, di non operare un versamento che sappia essere dovuto (Sez. Unite, n. 37424 del 28.3.2013, Romano, rv. 255758), a condizione che si tratti di importo sopra la soglia di punibilità, che è un elemento costitutivo del fatto, contribuendo a definirne il disvalore. Siffatta impostazione, declinata con riferimento all’ipotesi di mutamento della persona fisica che subentri nella carica di amministratore dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, non elimina la configurabilità del reato essendosi affermato che versa quantomeno in una situazione di dolo eventuale, e non in mera colpa, il soggetto che, subentrando ad altri, abbia assunto la carica di liquidatore o di amministratore, senza aver compiuto il previo controllo, di natura puramente documentale, sugli ultimi adempimenti fiscali (“ex multis” Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015 – dep. 18/08/2015, Alfieri, Rv. 264882).

Tali principi, di cui la Corte territoriale ha fatto buon governo, non risultano affatto contraddetti, come sostenuto dalla difesa, dalla sentenza n. 12248 del 22/01/2014, Rv. 259808, pronunciata da questa stessa Sezione, che afferma un ben diverso principio, del tutto inconferente nel caso di specie (non essendo in contestazione la responsabilità del fratello dell’imputato), secondo cui la responsabilità per l’omesso versamento dell’IVA non può essere configurata in capo ai precedenti amministratori che/ pur avendo presentato la dichiarazione annuale, non siano più in carica alla scadenza del termine per il versamento dell’acconto dell’anno successivo in difetto di prova che tali soggetti abbiano inequivocabilmente preordinato la condotta rispetto all’omissione del versamento ovvero abbiano fornito un contributo causale, materiale o morale, da valutarsi a norma dell’art. 110 cod. pen., all’omissione della persona obbligata, al momento della scadenza, al versamento dell’imposta dichiarata.

Dovendo quindi concludersi per l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.