CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 16296 depositata il 12 aprile 2018
Reati tributari – Omessa e infedele dichiarazione – Artt. 4 e 5, del D.Lgs. n. 74 del 2000 – Superamento della soglia di punibilità limitatamente ad una imposta – Rilevanza penale – Sito italiano utilizzato da società estere adempimenti omessi
Ritenuto in fatto
1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Catania confermava la decisione del tribunale di Catania, che, all’esito del giudizio abbreviato, ritenuta la continuazione ed esclusa la recidiva, aveva condannato P.C. alla pena giustizia, perché ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione agli anni di imposta e per gli importi rispettivamente indicati nei capi B), C) e D).
2. Avverso l’indicata sentenza l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si eccepisce inosservanza o erronea applicazione dell’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio motivazionale. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ravvisato gli elementi costitutivi della fattispecie in esame, che, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 158 del 2015, si perfeziona al concomitante verificarsi di due circostanze: a) qualora l’ammontare degli elementi attivi sottratti all’imposizione sia superiore al dieci per cento dell’ammontare degli elementi attivi indicati nella dichiarazione; b) l’imposta evasa sia superiore, per ogni singola imposta, a 150 mila euro. Nel caso in esame, poiché l’imposta evasa è pari, con riferimento all’Iva, a 57.722 euro e, con riferimento all’Irpef, a 202.393,91 euro, difetterebbe il presupposto oggettivo della fattispecie in esame, in quanto l’ammontare evaso sarebbe inferiore alla soglia di punibilità; secondo la prospettazione difensiva, infatti, il reato sarebbe configurabile solo se la soglia di punibilità è superata con riguardo ad ogni singola imposta evasa.
2.2. Con il secondo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. Secondo il ricorrente, il C. non avrebbe avuto l’obbligo di presentare le dichiarazioni annuali, in quanto l’attività economica è avvenuta on line e tra società straniere, ivi comprese quelle del C., che hanno tutte sede a Malta; del resto, il ricorrente avrebbe acquistato e venduto integratori alimentari, che non sarebbero mai transitati in Italia.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, che ripropongono le medesime doglianze già disattese dai giudici di merito, sulla base di una corretta interpretazione delle norme censurate e immune da vizi logici.
2. Il primo motivo è inammissibile.
Invero, la prospettazione difensiva, secondo cui l’integrazione del delitto di dichiarazione infedele, punito dall’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, presupporrebbe il superamento della soglia di punibilità con riferimento a tutte le imposte evase, non è condivisibile, in quanto urta contro il chiaro dato letterale della disposizione in esame.
Invero, la locuzione, prevista dal comma 1, lett. a), “l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila”, deve intendersi nel senso che il reato è perfezionato in presenza del superamento della soglia in relazione all’ammontare anche di una sola imposta e non, come opina la difesa, di entrambe le imposte. Come correttamente ha osservato la Corte territoriale, il termine “taluna”, in accordo con la sua accezione letterale, sta, infatti, ad indicare, in via alternativa (e non congiuntiva) anche una sola delle imposte considerate. Ne segue che, ai fini della sussistenza del delitto di dichiarazione infedele, punito dall’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, è sufficiente il superamento della soglia indicata anche per una sola delle imposte evase.
Nel caso in esame, pertanto, poiché, con riferimento all’irpef, l’imposta evasa, pari 202.393,91 euro – circostanza nemmeno contestata dalla difesa – è superiore alla soglia di punibilità, il delitto risulta perfezionato.
3. Quanto al secondo motivo, diretto a contestare la sussistenza dell’obbligo, in capo al C., di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, in quanto l’attività commerciale si sarebbe svolta on line con società estere, la Corte territoriale, nel solco della decisione del tribunale, ha correttamente osservato che tale attività risulta comunque effettuata in ambito comunitario e mediante l’utilizzo di conti correnti, tutti accesi in Italia, sui quali venivano operati i pagamenti effettuati dai clienti per l’acquisto dei prodotti commercializzati dalle società del C.. Di conseguenza, nell’esercizio della sua attività imprenditoriale di commercio al dettaglio, il C. non solo ha violato la normativa sul commercio elettronico, non avendo dato alcuna comunicazione all’amministrazione tributaria circa l’attività commerciale espletata e non avendo emesso le dovute fatture nei confronti degli utenti finali dei beni, ma aveva l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, in quanto percepiti sul territorio nazionale, e, pertanto, soggetti alla tassazione secondo le leggi dello Stato.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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