Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 16442 depositata il 19 aprile 2024
utilizzo di fatture false – società cartiere
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 aprile 2023, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 13 gennaio 2021, con la quale – per quanto qui rileva – il Tribunale di Novara, ritenuta la continuazione, esclusa la contestata recidiva, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha condannato l’imputato, per i reati di cui agli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere: nella sua qualità di legale rappresentante della P. s.r.l., al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto, indicato nella dichiarazione IVA relativa al 2014, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture relative a operazioni inesistenti (rilasciate da A.C. s.p.a.), per l’importo di euro 600.000,00 di imponibile e di euro 132.000,00 di Iva (capo b dell’imputazione); nella stessa qualità, al fine di consentire l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto a terzi, emesso fatture per operazioni inesistenti, per euro 6.915.908,83 di imponibile e euro 1.311.021,15 di Iva (capo c).
2. Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1 In primo luogo, si lamentano la mancanza della motivazione e la violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., per mancata risposta della Corte d’appello a motivi di impugnazione specificamente formulati. Secondo la difesa l’apparenza motivazionale emerge da un triplice ordine di fattori: a) vi è una totale coincidenza tra le argomentazioni e gli elementi indiziari valutati nella sentenza di primo grado e il contenuto della motivazione della sentenza di secondo grado; b) la Corte territoriale utilizza formule di stile per avallare il percorso argomentativo dei giudici di primo grado, senza formulare un- autonomo ragionamento e senza prendere posizione sulle argomentazioni e le produzioni documentali della difesa; c) manca nella sentenza di secondo grado un confronto con le tesi difensive.
Si contesta, in particolare, l’affermazione della Corte d’appello secondo cui non vi sarebbe prova di un progetto di espansione commerciale che A.C. s.p.a. aveva realizzato con il gruppo Ikea; per la difesa, la sentenza impugnata non avrebbe fornito un’adeguata motivazione sul punto.
Si contesta, altresì, l’affermazione della sentenza secondo cui l’imputato, se avesse acquistato o venduto qualcosa nei rapporti con A.C. s.p.a., avrebbe dovuto fornire la prova delle prestazioni e delle quantità.
Si critica anche il rilievo secondo cui sarebbe irrilevante la circostanza che l’omesso versamento Iva da parte di P. s.r.l. aveva riguardato solo l’ultima annualità e non quelle precedenti.
Mancherebbe un autonomo giudizio critico della Corte d’appello quanto all’affermazione secondo cui l’imputato era il soggetto che aveva consentito alla cartiera P. s.r.l. di porre in essere le operazioni illecite oggetto dell’imputazione.
Le espressioni utilizzate nella sentenza impugnata sarebbero generiche sia quanto alla pretesa evidenza del ruolo svolto dall’imputato quale amministratore di facciata “come deciso dai M.”, sia quanto alla valenza delle argomentazioni dell’Agenzia delle Entrate, rispetto alle quali non si sarebbero prese in considerazione le prospettazioni difensive.
La difesa sostiene di avere fornito un’adeguata spiegazione in merito all’impossibilità di trarre dalla risoluzione anticipata del contratto di locazione tra A.C. s.p.a. e P. s.r.l. la prova dell’assenza di una valida finalità imprenditoriale alla base della costituzione di P. s.r.l., evidenziando che: il contratto aveva in ogni caso una durata superiore a tre anni e la circostanza che il rapporto si fosse interrotto consensualmente prima della naturale scadenza doveva essere ritenuta fisiologica; P. s.r.l. era stata costituita per effettive motivazioni imprenditoriali che erano state dimostrate sia attraverso il tenore del contratto di locazione sia mediante la documentazione del progetto di espansione commerciale che A.C. s.p.a. era riuscito a concludere con il gruppo Ikea, beneficiando dell’interazione operativa tra il proprio reparto di ricerca e sviluppo e l’apparato produttivo affidato in locazione a P. s.r.l. e gestito dal socio di minoranza S.; le ragioni per cui le due società arrivarono a risolvere il contratto di locazione risiedevano nella sopravvenuta diversità di vedute strategiche tra Santamaria, socio unico dal 29 maggio 2014, e la proprietà della locatrice, così come riferito all’imputato al momento del suo ingresso in società e da questo riportato nelle dichiarazioni spontanee scritte, all’udienza del 18 novembre 2020; il fatto che, contestualmente alla risoluzione del contratto di cui sopra, A.C. s.p.a. avesse instaurato un identico rapporto societario e commerciale con Pk. nulla dimostrava sull’inesistenza del precedente rapporto, perché, quantomeno fino al 12 novembre 2020, risultava che questa continuava ad essere attiva, che il· contratto di locazione· era ancora in essere e che la partecipazione iniziale di A.C. s.p.a. erc1 aumentata fino a raggiungere il 100% della proprietà; il carattere fittizio di P. s.r.l. era emerso sulla base di un’erronea valutazione del processo verbc1le di costatazione dell’Agenzia delle Entrate, a sua volta lacunoso.
Si lamenta anche l’erronea sottovalutazione, da parte dei giudici di merito, di altri due elementi: il fatto che P. s.r.l. fosse titolare di autorizzazioni ambientali per l’esercizio dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti plastici, per il cui ottenimento si era sottoposta al necessario iter amministrativo, che, secondo il Tribunale e la Corte d’appello, nulla proverebbe circa l’effettività delle prestazioni oggetto dell’imputazione; il fatto che P. s.r.l. avesse del personale alle proprie dipendenze, che i giudici di merito spiegano ritenendo che si trattasse di forza lavoro direttamente a disposizione di A.C. s.p.a.
Non si sarebbe considerato, inoltre, sempre riguardo al personale di P. s.r.l., che: questo era rappresentato non solo da dipendenti acquisiti da A.C. s.p.a. a seguito della concessione in locazione del ramo di azienda, ma anche da ulteriori 14 lavoratori provenienti dalla Log-man s.c.r.l., il cui legale rappresentante era S., inizialmente socio di minoranza e poi socio unico di P. s.r.l.; il trasferimento del personale di tali due società alla P. s.r.l. era avvenuto a seguito di trattative reali, che avevano visto la partecipazione delle rappresentanze sindacali; negli anni seguenti il personale era aumentato, giungendo ad un numero medio di 51 unità.
Il ricorrente contesta, poi, il dato contabile di P. s.r.l., da cui risulterebbe che il valore economico di acquisti e vendite di materie prime fosse in pareggio, così da non potersi giustificare il conseguimento di ingenti ricavi per le lavorazioni effettuate in favore di A.C. s.p.a. Non si sarebbe presa in considerazione la tesi difensiva secondo cui A.C. s.p.a., una volta acquistate le materie prime, le consegnava in conto lavorazione a P. s.r.l., la quale, terminata la produzione del compound, ovvero del semilavorato, all’esito dei processi interni di trattamento dei rifiuti, restituiva alla A.C. s.p.a. il reso lavorato.
La difesa si appunta, poi, sull’asserito aggiramento del meccanismo di reverse charge e sull’omesso versamento dell’Iva nell’anno di imposta 2014, ribadendo che, anche sotto questo profilo, la Corte territoriale non avrebbe tenuto in considerazione le argomentazioni dell’atto di appello tese a sostenere l’irrilevanza di tale inadempimento quale prova dell’inesistenza della P. s.r.l.
Quanto all’elemento psicologico dei reati contestati, la difesa ravvisa il vizio della motivazione della sentenza di secondo grado, per la mancata risposta alla censura secondo cui il Tribunale non aveva spiegato perché aveva ritenuto che l’imputato fosse una – persona competente nel settore e lo aveva poi, incoerentemente, considerato un mero prestanome pienamente consapevole della fittizietà dei rapporti societari e della natura di semplice schermo societario dell’ente da lui rappresentato.
2.2 Con un secondo motivo di doglianza, si lamentano vizi di motivazione, oltre che la violazione degli 27, secondo comma, Cost., 6, comma 2, Cedu, 192 e 533 cod. proc. pen.
Si ritiene contraddittoria la motivazione della sentenza nella parte in cui afferma che la difesa avrebbe trascurato, nei propri motivi d’appello, il riferimento ad “importanti elementi di prova menzionati dal Tribunale”, mentre, nel prosieguo, non prende in considerazione né indica effettivamente tali elementi. Secondo la difesa, i soli dati probatori richiamati dalla Corte d’appello sono quelli relativi alla risoluzione del contratto di cui sopra, alla pretesa natura fittizia della P. e alla presunta assenza di reali prospettive imprenditoriali da parte dell’imputato. Quanto agli acquisti e alle vendite posti in essere dall’imputato, si denuncia la violazione della presunzione di non colpevolezza, perché vi sarebbe stata un’inammissibile inversione dell’onere della prova circa l’effettività delle prestazioni, a fronte della documentazione della difesa e di generici riferimenti della Corte di merito alla documentazione contabile della società. Con argomentazioni in parte ripetitive di quelle già spese, si ribadisce come non possa essere desunta la fittizietà della compagine sociale del semplice omesso versamento dell’Iva per una annualità.
2.3 Con un terzo motivo di censura, ampiamente ripetitivo di quanto già dedotto, si censurano vizi di motivazione e di violazione di legge nuovamente in relazione al piano oggettivo e al piano psicologico dei reati contestati, ribadendo l’effettività dell’attività svolta dalla società dell’imputato, la quale aveva a disposizione sede, macchinari, dipendenti, autorizzazioni ambientali, conti correnti bancari, rapporti commerciali, scritture contabili Mancherebbe un’adeguata indagine delle pretese finalità di evasione fiscale in capo all’imputato.
2.4 Con successiva memoria, la difesa ha presentato un motivo nuovo, con il quale sostanzialmente ribadisce quanto già dedotto e allega sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio 06/06/2023, depositata il 14/06/2023, 3573, con la quale è stato accolto l’appello presentato nell’interesse della società, con reiezione delle pretese erariali, che – secondo la prospettazione difensiva – sarebbero proprio quelle oggetto del processo verbale di constatazione dell’Agenzia delle entrate del 16 giugno 2017. Si richiamano le motivazioni di tale sentenza, secondo cui P. è una società effettivamente operativa, validamente costituita, con finalità coerenti con l’ambito industriale di riferimento e concreti risultati nell’ambito del processo di riorganizzazione del gruppo AD; in questo quadro, -la risoluzione anticipata del contratto di locazione del ramo di azienda deve essere considerata un elemento neutro, trattandosi di una normale iniziativa commerciale, mentre deve essere valorizzata l’effettiva produzione di compound plastico per l’anno di imposta :2014. La sentenza smentirebbe anche l’asserito vantaggio fiscale, già escluso dalla consulenza tecnica della difesa, così come la pretesa sterilizzazione del meccanismo del reverse charge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso – i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, perché attengono sostanzialmente alla motivazione circa la responsabilità penale – è fondato.
1.1 Come ben evidenziato dal ricorrente – con più doglianze largamente ripetitive le une delle altre – la sentenza impugnata attribuisce alla società P. la qualità di “cartiera” senza effettuare una concreta ed esaustiva ricognizione degli indici sintomatici dell’inesistenza della sua attività imprenditoriale. La Corte territoriale non prende in considerazione adeguatamente i motivi di appello, ricalcando le argomentazioni della sentenza di primo grado, senza fornire un’adeguata motivazione dei vari passaggi dell’accertamento della responsabilità penale. In altri termini, la sentenza non chiarisce sufficientemente quali siano le ragioni della ritenuta non operatività della società P., perché richiama elementi che – nel suo sintetico argomentare – appaiono non dirimenti. E deve evidenziarsi – pur nell’autonomia del presente giudizio penale rispetto al giudice tributario – che, sostanzialmente sulla base di quegli stessi elementi, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza 06/06/2023, depositata il 14/06/2023, n. 3573, ha accolto l’appello presentato nell’interesse della società, con reiezione delle pretese erariali. Il giudice tributario ha effettivamente affermato che P. è una società operativa, validamente costituita, con finalità coerenti con l’ambito industriale di riferimento e concreti risultati nell’ambito del processo di riorganizzazione del gruppo AD. In questo quadro, la risoluzione anticipata del contratto di locazione del ramo di azienda è considerata dalla Corte tributaria quale elemento neutro; mentre è valorizzata, a favore della prospettazione del contribuente, l’effettiva produzione di compound plastico per l’anno di imposta 2014.
1.2 Più in particolare, la sentenza impugnata non argomenta sufficientemente, su un piano logico, circa: a) la ritenuta evidenza del ruolo svolto dall’imputato quale amministratore di facciata “come deciso dai M.”; b) la ritenuta inesistenza di una lecita finalità imprenditoriale nella stipula e nella risoluzione consensuale anticipata del contratto di locazione tra A.C. s.p.a. e P. s.r.l.; c) la valenza del progetto di espansio.1e commerciale che A.C. s.p.a. aveva concluso con il gruppo Ikea; d) il fatto che P. s.r.l. fosse titolare di autorizzazioni ambientali per l’esercizio dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti plastici; e) la ragione per cui il personale alle dipendenze di P. s.r.l. dovesse essere ritenuto quale forza lavoro direttamente a disposizione di A.C. s.p.a., pur in presenza di una serie dettagliata di argomentazioni difensive di segno contrario, relative alle modalità di assunzione e di trasferimento del personale stesso; f) le giustificazioni fornite dalla difesa circa l’operatività della P. s.r.l. in relazione al suo fatturato, legate al fatto che A.C. s.p.a., una volta acquistate le materie prime, le consegnava in conto lavorazione a P. s.r.l., la quale, terminata la produzione del compound, restituiva alla A.C. s.p.a. il reso lavorato; g) le modalità e la valenza del preteso aggiramento del meccanismo di reverse charge e dell’omesso versamento dell’Iva nel solo anno di imposta 2014, quanto al ritenuto vantaggio fiscale dell’operazione illecita e quanto alla ritenuta non operatività della P..
Più in generale, non appare sufficientemente chiara la spiegazione dell’asserita fraudolenza delle operazioni oggetto dell’imputazione, visto che nello stesso anno vi è una reciprocità di rapporti fra P. e A.C., tanto che sono contestati sia il reato di cui all’art. 2 sia quello di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, entrambi in relazione all’attività di P..
2. Da quanto precede consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che procederà a nuovo giudizio, con libertà di esito, fornendo adeguata
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.