Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 16470 depositata il 13 aprile 2018
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – SICUREZZA SUL LAVORO – INFORTUNIO SUL LAVORO – RICORSO IN CASSAZIONE INAMMISSIBILE – REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO – DIFENSORE NON ABILITATO AL PATROCINIO DAVANTI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI
Fatto
1. – Il Tribunale di ladine ha condannato l’imputato alla pena dell’ammenda in relazione a reati in materia di sicurezza sul lavoro.
2. – Avverso la sentenza il difensore ha proposto impugnazione qualificata come appello, lamentando l’errata valutazione delle risultanze istruttorie e l’eccessività del trattamento sanzionatorio.
Diritto
3. – Preliminarmente l’impugnazione deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., perché proposta contro sentenza non appellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in quanto recante condanna alla sola pena dell’ammenda.
Il ricorso è inammissibile.
Lo stesso è sottoscritto, infatti, dal solo difensore, non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. E la sottoscrizione dei motivi d’impugnazione da parte del difensore non iscritto nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte (ex multis, sez. 3, 13 novembre 2013, n. 48492, rv. 258000).
4. – Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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