Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 166 del 7 gennaio 2020 – Legittimo il sequestro per equivalente per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili quando l’importo dell’evasione sia stato aliunde determinato, è configurabile il profitto del reato, suscettibile di confisca, anche per equivalente, e di sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321, comma 2 bis, cod. proc. pen., con riguardo al tributo evaso e ad eventuali sanzioni ed interessi maturati