CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 17727 depositata il 29 aprile 2019
Reati tributari – IVA – Omesso versamento – Rilevanza penale – Soglia di punibilità – Responsabilità del liquidatore della società incaricato poco tempo prima della scadenza di versamento – Prescrizione del reato
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 16 Febbraio 2018, la Corte d’appello di Firenze, decidendo il gravame proposto da A.A., ha confermato la sentenza con cui il medesimo è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 10- ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per aver omesso il versamento dell’IVA per 687.207,00 Euro in relazione al debito d’imposta della A. Spa per il 2009.
2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3. Con il primo motivo si lamentano la violazione degli artt. 40, 41 e 42 cod. pen., il travisamento delle risultanze processuali e l’illogica ed errata motivazione per essere stata ritenuta la responsabilità dell’imputato benché egli avesse assunto la carica di liquidatore della società – proprietaria della squadra di calcio dell’A. – soltanto un mese prima della scadenza del termine per il versamento dell’IVA e non abbia potuto effettuare il versamento per assoluta mancanza di liquidità ed impossibilità di reperirla. La Corte d’appello non ha considerato che l’imputato aveva accettato quell’incarico soltanto perché i soci avevano promesso una ricapitalizzazione ed era comunque in corso una trattativa per la vendita di un giocatore: egli aveva rassegnato le dimissioni non appena aveva avuto contezza che entrambi gli eventi non si sarebbero verificati, sì che rimase in carica soltanto dal 26 novembre 2010 all’11 febbraio 2011, data, quest’ultima, fissata a causa dei tempi tecnici necessari per poter adempiere alle formalità ed erroneamente valutata dalla Corte come indice della volontà di non effettuare il versamento dell’imposta. Tale conseguenza fu dunque determinata da forza maggiore e, in ogni caso, non sussisterebbe il dolo eventuale, illogicamente ravvisato invece dalla sentenza impugnata nell’accettazione del rischio connesso all’assunzione della carica di liquidatore, trattandosi semmai di profilo valutabile quale mero indice di colpa.
4. Con il secondo motivo si deduce il vizio di mancanza di motivazione con riguardo al motivo di gravame con cui si era lamentata la condanna per un fatto addebitabile alla condotta del precedente amministratore, che aveva incassato l’IVA senza accantonarla per il successivo versamento all’Erario. Se l’art. 10 ter d.lgs. 74 del 2000 dovesse essere interpretato nel senso che in un caso come quello di specie il liquidatore debba rispondere per l’omesso versamento determinato dalla mancanza di liquidità ad altri addebitabile – si aggiunge – la disposizione si porrebbe in contrasto con l’art. 27, primo comma, Cost.
5. Con il terzo motivo di ricorso si deduce l’intervenuta prescrizione del reato alla data del 27 giugno 2018.
6. Con memoria contenente motivi aggiunti, il ricorrente ha ulteriormente dedotto violazione degli artt. 40, 41 e 42 cod. pen. e vizio di motivazione, anche per travisamento di prova decisiva, non avendo la Corte territoriale riconosciuto la causa di non punibilità della forza maggiore pur a fronte delle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare escusso come testimone circa l’insussistenza nelle casse della società, al momento della scadenza del termine, di fondi sufficienti per effettuare il pagamento del debito d’imposta.
Considerato in diritto
1. Il ricorso non è inammissibile e, essendosi il reato prescritto, la sentenza impugnata dev’essere annullata senza rinvio per tale causa.
2. Ed invero, con riguardo alla responsabilità penale del liquidatore di società per il mancato versamento delle imposte sulla medesima gravanti, allorquando il debito contributivo si sia formato nel periodo di gestione di precedente organo amministrativo e l’omissione sia dovuta ad assenza della necessaria provvista non imputabile al liquidatore, la giurisprudenza di questa Corte ha seguito percorsi non univoci.
Secondo un primo indirizzo, in particolare affermato per il reato di omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10-ter, d.lgs. 74 del 2000, e sostanzialmente fatto proprio dalla sentenza impugnata, risponde quantomeno a titolo di dolo eventuale il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all’Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto attraverso tale condotta lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze (Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015, Alfieri, Rv. 264882; Sez. 3, n. 38687 del 04/06/2014, Decataldo, Rv. 260390; Sez. 3, n. 3636 del 09/10/2013, dep. 2014, Stocco, Rv. 259092).
3. Con più recente decisione, emessa in relazione all’analogo delitto di omesso versamento delle ritenute certificate, si è invece affermato il principio secondo cui, in tema di reati tributari, il liquidatore di società risponde del delitto previsto dall’art. 10 -bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non per il mero fatto del mancato pagamento, con le attività di liquidazione, delle imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori, ma solo qualora distragga l’attivo della società in liquidazione dal fine di pagamento delle imposte e lo destini a scopi differenti (Sez. 3, n. 21987 del 28/04/2016, Bareato, Rv. 267337). In motivazione, la decisione spiega che la conclusione è ricavabile dalle limitazioni fissate, dall’art. 36 del d.P.R. 602 del 1973, alla responsabilità in proprio del liquidatore, che sussiste solo qualora egli non provi di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci e creditori ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari.
Benché tale disposizione – che, peraltro, riguarda l’obbligo civilistico solidale del pagamento dei tributi non versati – si riferisca esclusivamente alle imposte sui redditi, reputa il Collegio che il principio di cui essa è espressione risponda all’esigenza di non gravare chi assuma la carica di liquidatore di una società di responsabilità per omessi pagamenti dovuti all’insufficienza di risorse che spesso caratterizza la fase liquidatoria e rispetto ai quali nessuno specifico motivo di rimprovero può essere mosso all’agente. Tale disciplina e la citata giurisprudenza di legittimità che ne ha fatto recente applicazione si muovono, dunque, in quella prospettiva di non imputabilità della condotta (per causa di forza maggiore od assenza di elemento soggettivo) che – con argomentazioni specifiche e non manifestamente infondate – il ricorrente ha posto a base del ricorso per lamentare l’illegittimità ed il difetto di logica motivazione della decisione di merito che non ha invece considerato quei profili.
4. Poiché il ricorso non può pertanto dirsi inammissibile ed il delitto – in assenza di cause di sospensione del corso della prescrizione – si è estinto col decorso del termine massimo di anni sette e mesi sei dalla consumazione, avvenuta in data 27 dicembre 2010, non essendo evidente la sussistenza di una causa di proscioglimento più favorevole ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata dev’essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
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