Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 18426 depositata il 27 aprile 2018
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – SICUREZZA SUL LAVORO – INFORTUNIO SUL LAVORO – OMESSO AVVISO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE ALLA PERSONA OFFESA – VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
Fatto – Diritto
1. Il G.i.p. del Tribunale di Brescia, con il decreto oggi impugnato, ha disposto l’archiviazione del procedimento indicato nella relativa richiesta formulata dal pubblico ministero, a carico di Tecnology e Construction C.M.. Il giudice ha evidenziato di condividere le motivazioni del pubblico ministero.
2. Avverso il predetto decreto di archiviazione ha proposto ricorso per cassazione la persona offesa A.P., a mezzo del difensore.
La parte osserva di essere stato vittima di un infortunio sul lavoro, quale dipendente della Tecnology e Construction; considera che il sinistro aveva originato un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Brescia; e sottolinea di aver chiesto di essere informato ai sensi dell’art. 408, cod. proc. pen. della eventuale richiesta di archiviazione.
Ciò premesso, rileva di essere stato informato della ormai intervenuta definizione del procedimento in data 23.05.2017. Sottolinea che il pubblico ministero ha omesso di notificare la richiesta di archiviazione alla persona offesa.
La parte denuncia la violazione della legge processuale, in riferimento all’art. 1278, cod. proc. pen.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Brescia. Rileva che nel caso si è verificata una violazione del contraddittorio.
4. Il ricorso è fondato.
L’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità ex art. 127, comma quinto, cod. proc. pen. del decreto di archiviazione, che può essere impugnato con ricorso per cassazione nel termine di impugnazione ordinario di quindici giorni, che decorre dal momento in cui la persona offesa ha avuto notizia del provvedimento (Sez. 3, n. 38745 del 19/05/2016 – dep. 19/09/2016, P.O. in proc. Pavia, Rv. 26757901).
5. Applicando al caso di specie i consolidati principi di diritto ora richiamati, deve osservarsi che sussiste la denunciata violazione del contradditorio. Il pubblico ministero procedente, infatti, ha omesso di notificare a A.P., che aveva chiesto di essere avvisato, la richiesta di archiviazione del procedimento in esame; ed il G.i.p. ha quindi disposto l’archiviazione con decreto de plano.
Si osserva poi che il ricorso risulta tempestivamente proposto, in riferimento alla data in cui vi è prova della intervenuta conoscenza dell’archiviazione, da parte del denunziante.
6. Per quanto detto, si dispone l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, vulnerato dalla evidenziata violazione di legge. Viene disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia per quanto di competenza.
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