CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 18870 depositata il 6 maggio 2019
Imposte indirette – IVA – Dichiarazione annuale – Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti – Violazioni – Sazioni
Ritenuto in fatto
1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ferrara con la quale I.B. e P.M. erano stati condannati, alle pene di giustizia, per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché, il B., quale legale rappresentante, M., quale responsabile commerciale, indicavano nella dichiarazione Iva relativa all’anno 2009, fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. In Ferrara il 30/09/2010.
2. Avverso la sentenza, gli imputati, hanno proposto separati ricorsi per cassazione, a mezzo del comune difensore di fiducia, e ne hanno chiesto l’annullamento deducendo due motivi di ricorso.
2.1. Il difensore di B. deduce:
– Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
– Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’erronea applicazione dell’art. 157 cod.pen. e art. 6 d.l. n. 74 del 2012 conv. con mod. con la legge n. 122 del 2012. La Corte d’appello avrebbe erroneamente calcolato il periodo di sospensione della prescrizione disposto nei comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in assenza di pendenza del processo alla data del 20/05/2012, come disposto dall’art. 6 comma 6 della legge n. 122 del 2012.
2.2. Il difensore di M. deduce con un unico motivo di ricorso la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’erronea applicazione dell’art. 157 cod.pen. e art. 6 d.l. n. 74 del 2012 conv. con mod. con la legge n. 122 del 2012. La Corte d’appello avrebbe erroneamente calcolato il periodo di sospensione della prescrizione disposto nei comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in assenza di pendenza del processo alla data del 20/05/2012, come disposto dall’art. 6 comma 6 della legge n. 122 del 2012.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi.
Considerato in diritto
4. I ricorsi sono inammissibili per la proposizione di motivi manifestamente infondati
5. Va preliminarmente esaminata la questione, posta dai ricorrenti, dell’intervenuta estinzione del reato per prescrizione in conseguenza dell’erronea applicazione dell’art. 157 cod.pen. e dell’art. 6 d.l. n. 74 del 2012 conv. con mod. con la legge n. 122 del 2012.
6. Come è noto, in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessati i Comuni dell’Emilia in data 20 maggio 2012, è intervenuto il d.l. 6 giugno 2012, n.74, conv. con mod. con la legge 10 agosto 2012, n. 122 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.», ha dettato una disciplina per regolamentare i termini processuali nei processi in corso alla data del 20 maggio 2012.
L’art. 6 intitolato «Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti», prevede al comma 6: Per il periodo di cui al comma 1 (dal 20 maggio al 31 dicembre 2012) , ove di competenza di uffici giudiziari aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 20 maggio 2012.
Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto compatibili le disposizioni (di cui all’articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni).
Al comma 7: Nei processi penali in cui, alla data del 20 maggio 2012, una delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data, era residente nei comuni colpiti dal sisma:
a) sono sospesi, fino al 31 dicembre 2012, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;
b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone d’ufficio il rinvio a data successiva al 31 dicembre 2012.
Al comma 8: La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 7 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.
Al successivo comma 9 prevede che «Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera a), nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato (ai sensi del comma 7, lettera b) )).
Si tratta di una sospensione formale disposta ex lege per il tempo 20 maggio 2012 e 31 dicembre 2012, che opera tout court, non richiedendo alcun formale provvedimento che la dichiara, e ciò in coerenza con la ratio della sospensione dei termini in dipendenza dell’evento sismico.
La stessa ratio impone di interpretare l’art. 6 comma 9, che prevede che il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, nel senso che, mediante rinvio al comma 6 per l’individuazione dei casi di sospensione dei termini (sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari), la sospensione della prescrizione opera, per il periodo indicato, non rilevando la circostanza che nel caso concreto fossero ancora in corso le indagini ovvero fossero scadute. Trattasi di interpretazione coerente con la ratio della disciplina derogatoria dei termini per effetto dell’evento sismico che, proprio in ragione di ciò, sarebbe frustrata dalla diversa e prospettata tesi difensiva, ove si consideri che, diversamente ragionando e seguendo l’impostazione difensiva secondo cui la sospensione opererebbe solo in presenza di un processo pendente, qualora il fascicolo del Pubblico Ministero si trovasse in un immobile inagibile, il medesimo né potrebbe compiere le indagini né chiedere il rinvio a giudizio. Interpretazione che rileva ictu ocull la sua irrazionalità.
La sospensione del corso della prescrizione, prevista dal citato comma 9 dell’art. 6, consegue alla sospensione ex lege disposta, ai sensi del comma 6, per i termini delle indagini preliminari, e, dunque trova applicazione anche nel caso in cui non vi sia (ancora) un processo in corso.
7. La Corte d’appello di Bologna, rilevato che Ferrara rientrava nell’elenco dei Comuni di cui all’art. 1 del d.l. n. 74 del 2012, e che il procedimento era pendente in indagini preliminari, ha ritenuto operante la sospensione dei termini di prescrizione dal 20 maggio 2012 al 31 dicembre 2012, e, conseguentemente, ha escluso che fosse maturata la prescrizione alla data della pronuncia di appello.
Il reato, commesso il 30 settembre 2010, in applicazione dei termini di cui agli artt. 157-161 cod.pen. maggiorato della sospensione prevista dal comma 9 dell’art. 6 della legge n. 122 del 2012, non era ancora prescritto alla data di pronuncia della sentenza di appello il 4 aprile 2018, prescrivendosi, tenuto conto della sospensione disposta ex lege, al 25 ottobre 2018.
8. Va, infine, rammentato che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, “non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p.” (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (da ultimo Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119).
Dunque, va dichiarato inammissibile il ricorso di M.P. che deduceva unicamente la violazione della legge n. 122 del 2012.
Ma, allo stesso modo, va dichiarato inammissibile anche il ricorso di B. in conseguenza della genericità della doglianza in punto diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che è priva di specificità estrinseca non confrontandosi con le ragioni della decisione che evidenziavano l’assenza di elementi positivi e la presenza di un precedente penale.
9. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
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