Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 190 depositata il 8 gennaio 2018
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – SICUREZZA SUL LAVORO – INFORTUNIO SUL LAVORO – SEQUESTRO PREVENTIVO – ISTITUTO SCOLASTICO – NORMATIVA ANTISISMICA
Fatto
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto ricorre in cassazione avverso l’ordinanza del 26 aprile 2017 con cui il Tribunale di Grosseto, in accoglimento della richiesta di riesame proposta da L.F. , sindaco del comune di (omissis) , indagato per il reato di cui all’art. 328 cod. pen., aveva revocato il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. sul plesso scolastico sito in (…), frazione dell’indicato comune.
2. Al L. nell’indicata qualità, in concorso con l’assessore ai lavori pubblici ed al dirigente dei servizi tecnici, si contesta, in via provvisoria, di avere indebitamente rifiutato un atto del proprio ufficio che, per ragioni di sicurezza pubblica, egli avrebbe dovuto compiere senza ritardo, omettendo di chiudere l’indicato edificio nonostante dal certificato di idoneità statica dell’immobile, redatto il 28 giugno 2013, ne emergesse la non idoneità sismica.
3. Il Tribunale aveva ritenuto l’insussistenza di un pericolo concreto ed attuale di crollo ragionevolmente derivante dal protratto utilizzo del bene secondo destinazione d’uso, avuto riguardo all’attività scolastica nel primo svolta ininterrottamente dalla fine degli anni sessanta.
4. In ragione dell’accertamento condotto dal tecnico che aveva redatto il certificato di idoneità statica dell’edificio, il rischio sismico era risultato – in applicazione del cd. indicatore del rischio di collasso previsto dalle “Norme tecniche per le costruzioni” emanate con il d.m. 14 gennaio 2008 – pari a 0,985, registrando in tal modo una “inadeguatezza minima rispetto ai vigenti parametri costruttivi antisismici” soddisfatti al raggiungimento del valore “1”, espressivo dell’assenza di criticità in caso di terremoto, in un territorio a bassa sismicità, qual era quello su cui insisteva l’edificio già attinto da sequestro.
5. Il Pubblico ministero ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e delle norme integrative, deducendo che in materia antisismica il pericolo legittimante l’adozione del sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., nella non prevedibilità dei terremoti, doveva intendersi insito nella violazione della normativa di settore, indipendentemente dall’esistenza di un pericolo in concreto.
Nessun rilievo avrebbe pertanto potuto attribuirsi alla circostanza che l’edificio insistesse su territorio classificato a bassa sismicità o che l’inadeguatezza dell’immobile rispetto ai parametri costruttivi antisismici fosse minima.
Il richiesto periculum sarebbe stato integrato infatti dal mantenere in funzione un edificio scolastico che, in quanto non rispettoso della normativa antisismica, sarebbe stato portatore di possibili conseguenze sulla incolumità dei terzi.
Diritto
1. Il ricorso è fondato e nel suo accoglimento va disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata nei termini e per le ragioni di seguito indicate.
2. In tema di sequestro preventivo, il periculum rilevante al fine della adozione della misura cautelare deve presentare i requisiti della concretezza e della attualità e deve essere valutato con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione, sicché esso deve essere inteso, non già come mera astratta eventualità, ma come concreta possibilità – desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto – che la libera disponibilità del bene assuma carattere strumentale rispetto alla agevolazione della commissione di altri reati della stessa specie. Inoltre, è necessaria la sussistenza del requisito della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che il bene oggetto di sequestro preventivo deve caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la res ed il reato commesso (Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009, dep. 2010, Marcante, Rv. 246881).
3. Il Tribunale del riesame cautelare, incorrendo in erronea applicazione dell’indicato principio, ha ritenuto di poter escludere l’aggravamento delle conseguenze del reato di omissione di atti di ufficio – contestato, ai sensi dell’art. 328, primo comma, cod. pen., all’indagato, sindaco di (omissis) per aver omesso di inibire al persistente uso della collettività un edificio scolastico, in quanto non rispondente a criteri di adeguatezza sismica – in ragione della bassa sismicità della zona e del rilevato minimo scostamento dai parametri tecnici della tecnica di edificazione dell’immobile.
4. In materia di sequestro preventivo di cui all’art. 321 cod. proc. pen., ove venga in considerazione il pericolo di aggravamento del reato con riguardo al perdurante utilizzo di un immobile pubblico la cui realizzazione sia soggetta al rispetto di normativa antisismica, la nozione di concreta possibilità del pericolo, che va scrutinata in ragione della natura del bene e di tutte le circostanze che connotino il fatto, è insita nella violazione della normativa di settore (arg. ex Sez. 4, n. 6382 del 18/01/2007, Gagliano, Rv. 236104).
Nel carattere non prevedibile dei terremoti la regola tecnica di edificazione è ispirata alla finalità di contenimento del rischio di verificazione dell’evento.
Il rischio, apprezzato in chiave generale su tutto il territorio nazionale, classificato per zone con indicazione, per ciascuna, della percentuale di esposizione all’evento sismico, si traduce nella mappatura dell’intero patrimonio immobiliare con attribuzione alle singole costruzioni di un indicatore del “rischio di collasso”, calcolato in ragione dell’esposizione al rischio sismico di zona.
La inosservanza della regola tecnica di edificazione proporzionata al rischio sismico di zona,anche ove quest’ultimo si attesti su percentuali basse di verificabilità, integra pur sempre la violazione di una norma di aggravamento del pericolo e come tale va indagata e rileva ai fini dell’applicabilità del sequestro preventivo.
5. Nella mancata applicazione dei richiamati principi, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
6. Il Tribunale in sede di rinvio procederà a nuovo esame in punto di pericolosità provvedendo altresì a dare conto del presupposto giudizio di pertinenzialità tra il reato di omissione di atti di ufficio, contestato all’indagato ai sensi dell’art. 328, primo comma, cod. pen., ed il giudizio di persistente disponibilità del bene destinata ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Grosseto.
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