CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 19560 depositata il 18 maggio 2021 – E’ responsabile il datore di lavoro che non predispone le opportune misure di prevenzione e non assolve all’obbligo di vigilare sull’osservanza delle misure di prevenzione adottate, direttamente o attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati, e la previsione di procedure che assicurassero la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi