Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 19672 depositata il 26 maggio 2025

bancarotta fraudolente patrimoniale – avviamento

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30.10.2024, la Corte di Appello di Torino, all’esito di trattazione orale, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di D.P., che l’aveva dichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, oltre che di quello di cagionamento/aggravamento del dissesto per mancata richiesta di fallimento, ha, previo riconoscimento della continuazione dei reati del presente procedimento con quelli di cui alla sentenza del G.u.p. del Tribunale di Alessandria del 8 Febbraio 2019, rideterminato la pena al predetto inflitta in anni quattro di reclusione (sostituita con quella della detenzione domiciliare), confermando nel resto la decisione del primo giudice.

2. Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Col primo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 216, comma 1, n. 1 L.F., con riferimento alla contestazione della distrazione dell’intera azienda della società fallita. Premesso che l’imputato è stato condannato quanto al capo A per avere distratto l’intera azienda fallita (composta di attrezzature, 13 rapporti di lavoro, sede operativa sita in Castellazzo Bormida, clientela, avviamento) in favore della P. I. S. SRL (società costituita con atto del 12/04/2019, formalmente amministrata da C.B.A., tramite la quale l’imputato proseguiva la stessa attività d’impresa in danno della fallita), distrazione dissimulata dalla stipulazione in data 10 maggio 2019 di un contratto di affitto di ramo di azienda tra la fallita e la P.I.S. SRL, si rappresenta che la motivazione impugnata interpreta erroneamente l’art. 216, primo comma, n. 1, l.f., in quanto ha completamente omesso di considerare che di per sé l’affitto di un’azienda o di un ramo di azienda è un atto del tutto neutro che non comporta automaticamente una responsabilità per chi lo conclude, né comporta sempre un depauperamento per la società o per i creditori della stessa. Ciò che sicuramente rileva sotto il profilo penale è che l’affitto sia stato concordato per un canone incongruo o che il canone non sia stato versato. Nel caso di specie non emerge nessuno di tali profili né tali profili risultano oggetto di contestazione nell’imputazione. Del resto, la motivazione della sentenza impugnata non indica in alcun modo sotto quale profilo l’affitto di azienda avrebbe depauperato l’azione e/o le ragioni dei creditori della società poi fallita, tanto più se si considera che il compendio aziendale è tornato nella piena disponibilità della procedura fallimentare (posto che il curatore ha deciso di sciogliersi dal contratto).

2.2. Col secondo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 216, comma 1, n. 1, l.f., con riferimento alla distrazione del compenso per lavori effettuati dalla società fallita in favore del Comune di Tortona. In particolare, secondo l’imputazione tali somme sarebbero state incassate dalla P.I.S. Service s.r.l. e tali pagamenti sarebbero stati apparentemente giustificati da tre fatture della stessa PSP emesse in data 09/09/2019 per servizi mai effettuati. La vicenda in realtà era stata ben riassunta dalla Guardia di finanza nell’annotazione del 26/02/2020 dove era stata ipotizzata una fattispecie ben diversa, cioè la distrazione dell’intero importo contrattuale. Se si prende contezza del contenuto dell’annotazione emerge però chiaramente che il Comune di Tortona ha conoscenza dell’affitto di ramo di azienda sottoscritto tra la fallita e la PSP in data 10 maggio 2019 ed aveva, infatti, emesso due distinti stati di consistenza dei lavori, il primo per i lavori effettuati fino al 13 maggio 2019 dalla G.P., quantificato nell’importo finale di euro 8.014,67, il secondo per i lavori effettuati dal 14 maggio 2019 dalla P.I.S.. È evidente quindi, alla stregua della mera tempistica degli eventi, che non vi può essere stata alcuna distrazione, dal momento che il Comune di Tortona aveva correttamente suddiviso gli importi da corrispondere alle due società. Il fatto che poi il Comune di Tortona non abbia versato quanto dovuto alla società fallita è elemento del tutto irrilevante in quanto non è in alcun modo sinonimo di attività distrattiva da parte del D.P., nè trattasi di decisione in qualche modo ricollegabile alla volontà dell’imputato.

2.3. Col terzo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 216, comma 1, n. 2, L.F. con riferimento alla bancarotta documentale relativa all’indicazione nel libro mastro di alcune fatture emesse dalla P. I.S. e dalla LSA s.r.l. Per quanto concerne le fatture della P.I.S. nn. 81, 82, 93, emesse il 9 settembre 2019, è evidente che trattasi di fatture emesse successivamente alla dichiarazione di fallimento della G.P. intervenuta in data 22 luglio 2019, allorquando il curatore era già nella piena disponibilità della società fallita, e pertanto esse rappresentano una condotta che non ha inciso in alcun modo sulla corretta ricostruzione del patrimonio dell’azienda. Anche nell’ipotesi in cui tali fatture fossero state emesse per giustificare precedenti pagamenti (ma così non è come emerge pacificamente anche dall’annotazione della Guardia di finanza), è chiaro che tali fatture rappresentano unicamente un post factum in alcun modo punibile. Quanto poi alle fatture nn. 1 e 2 del 29/12/2017 emesse dalla LSA s.r.l. nei confronti della fallita, non sussiste la loro falsità. Sul punto appare assorbente la circostanza che nella sentenza impugnata non viene dato atto del fatto che la difesa del D.P. aveva ritualmente depositato specifici motivi nuovi al riguardo, coi quali si era documentato che il Tribunale di Alessandria, con la sentenza n. 2321/2023, irrevocabile, aveva assolto l’odierno imputato dal reato di cui all’art.2 del d.lgs. n. 74/2000, che gli era stato contestato proprio in relazione all’utilizzo di tali fatture. L’esito di tale giudizio e l’accertata insussistenza di responsabilità penale dell’imputato per l’utilizzo in dichiarazione dei redditi di tali fatture, certamente riferite ad operazioni sussistenti sotto il profilo oggettivo, avrebbe dovuto necessariamente portare all’assoluzione dell’imputato per la specifica contestazione di bancarotta fraudolenta documentale, anche per evitare il contrasto di giudicati, non essendo logicamente ipotizzabile che per la medesima sostanziale condotta un soggetto venga assolto in una sede e condannato in un’altra. Del resto, essendo le prestazioni fatturate dalla LSA provate nella loro materialità non può essere in alcun modo ritenuto che l’inserimento di tali documenti nella contabilità abbia integrato un falso punibile ai sensi dell’art. 216, primo comma, n. 2 L.F.

2.4. Col quarto motivo deduce la carenza di motivazione in ordine alla pena in concreto irrogata, nonché l’erronea applicazione degli articoli 69, 81, 132 e 133 cod. pen. La Corte di appello ha confermato la pena di anni tre e mesi sei di reclusione in relazione ai reati oggetto del presente procedimento limitandosi ad affermare che le condotte dell’imputato avrebbero giustificato “il bilanciamento, non valicabile, in equivalenza delle attenuanti che gli sono state riconosciute rendendo del tutto congrua la pena inflittagli alla stregua dei parametri di legge (gravità dei danni, reiterazione nel tempo, danno procurato alla massa dei creditori, pericolosità del reo solo attenuata dal risarcimento del danno). Si ritiene che tale laconica e apodittica affermazione violi la prescrizione dell’art. 132 cod. pen. che impone al giudice di indicare i motivi che giustificano l’uso del potere discrezionale di determinazione della pena. In particolare, il giudice deve dare conto della valutazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. La formula impiegata nella sentenza impugnata, invece, risulta apodittica, più che sintetica, in quanto non solo non consente di capire se il risultato a cui è pervenuto il giudice sia il frutto di una valutazione singolare, comparativa o cumulativa degli indici richiamati dall’art. 133, ma non permette nemmeno di desumere se i parametri normativamente indicati siano stati presi in considerazione o se abbiano prevalso considerazioni non ammesse dal legislatore. Nella sentenza impugnata infatti non vengono indicati, neppure in modo sintetico, né i motivi per cui non avrebbe dovuto essere riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti effettivamente concesse (attenuanti generiche e attenuante dell’integrale risarcimento del danno di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.), né i motivi per cui i molteplici aspetti espressamente indicati dalla difesa nell’atto di appello (il comportamento processuale, l’avvenuto integrale risarcimento del danno, la lunga misura cautelare subita sempre rispettata in modo rigoroso, l’assenza di gravità del danno patrimoniale) avrebbero dovuto essere disattesi. Il medesimo vizio sussiste, ma ancora in modo più evidente, in relazione alla sentenza impugnata nella parte in cui ha previsto l’applicazione a titolo di continuazione, ex art. 81 cod. pen., la pena di mesi sei di reclusione con riferimento ai reati giudicati con la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Alessandria, sopracitata. La Corte di appello di Torino senza alcuna specificazione degli aumenti applicati con riferimento alle singole condotte di bancarotte contestate nell’ambito dell’altro procedimento e delle ragioni per le quali avrebbe individuato la pena da applicare in aumento in misura di mesi sei di reclusione, si è limitata a dire che tale aumento appare congruo. Ciò in palese contrasto con quanto affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte n. n. 47127 del 24 dicembre 2021.

2.5. Col quinto motivo deduce la carenza di motivazioni in ordine al rigetto della richiesta di accedere all’applicazione della pena nella misura di mesi 7 in continuazione rispetto alla sentenza del G.u.p. del Tribunale di Alessandria citata. Nel corso dell’udienza preliminare del 17 Marzo 2021 l’imputato aveva formulato istanza di applicazione della pena finale di 7 mesi di reclusione a titolo di aumento di continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli giudicati con sentenza di applicazione della pena del Tribunale di Alessandria. Il pubblico ministero non aveva prestato il consenso e pertanto l’imputato veniva rinviato a giudizio. Prima dell’apertura del dibattimento, tenuto anche conto del risarcimento integrale del danno nei confronti del fallimento intervenuto nelle more, l’imputato aveva rinnovato la richiesta di applicazione della pena rispetto alla quale il pubblico ministero manifestava nuovamente il dissenso. All’esito del dibattimento veniva chiesto l’accertamento della continuazione e conseguentemente di ritenere ingiustificato il dissenso del pubblico ministero rispetto alla richiesta di applicazione della pena formulata. Il Tribunale riteneva insussistente la continuazione e, pertanto, non prendeva in considerazione la richiesta. La Corte di appello, investita dallo specifico motivo di doglianza, pur accogliendo il profilo concernente la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della continuazione, ha ritenuto “del tutto inaccoglibile la richiesta di accedere alla proposta di patteggiamento nella misura in aumento di mesi 7 di reclusione, come proposto dall’imputato in limine litis, giustamente non assentita dalla pubblica accusa”. Anche in questo caso la motivazione in merito agli elementi per cui il dissenso del pubblico ministero sarebbe stato ritenuto giustificato è meramente apparente (o meglio assente). Ingiustificatezza del dissenso del pubblico ministero che è da ritenersi palese, tenuto conto di tutti gli elementi già evidenziati nel motivo di gravame tra cui, unico e non esclusivo, l’avvenuto integrale risarcimento del danno in favore della procedura fallimentare.

3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato – ai sensi dell’art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di istanza di trattazione orale, senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l’annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata limitatamente al capo B) di imputazione con riferimento alla annotazione delle fatture emesse dalla L.S.A., e il rigetto nel resto del ricorso; il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso, contro- deducendo, con la memoria di replica in atti, agli argomenti esposti dal P.G. a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso – che mira a porre in discussione solo alcune delle svariate condotte criminose per le quali vi è stata condanna, che ruotano tutte intorno alla medesima vicenda fallimentare relativa alla società G.P. Service s.r.l., dichiarata fallita in data 22.7.2019, della quale il ricorrente è stato amministratore unico e poi di fatto – è fondato.

1.1. Il primo motivo, che afferisce alla condotta di distrazione dell’intera azienda della società fallita, che sarebbe intervenuta mediante il contratto di affitto stipulato in data 10.5.2019 con la P.I.S. Service s.r.l., coglie nel segno nella parte in cui evidenzia che la Corte di merito non ha fornito adeguata risposta in ordine alle censure mosse con l’atto di appello. Se è vero, infatti, che la rilevanza penale a titolo di condotta distrattiva non può certamente essere limitata all’ipotesi in cui l’affitto di azienda sia stato concordato per un canone incongruo o non versato, avendo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte di legittimità riconosciuto che integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione anche il contratto di affitto d’azienda stipulato in previsione del fallimento allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico (Sez. 5, n. 16748 del 13/02/2018, Rv. 272841 – 01, relativa a una fattispecie in cui l’imputato risultava coinvolto nella gestione della società fallita e di quella affittuaria ed in cui l’affitto d’azienda aveva determinato la sostanziale inattività della società in decozione), è altrettanto vero che, affinché possa ritenersi accertata tale evenienza, devono essere analizzate tutte le particolarità del caso concreto al fine di verificare, e quindi delineare, innanzitutto il contesto, anche complessivo, in cui l’affitto di azienda si inserisce (e ciò proprio perché, come evidenzia la difesa, l’affitto di azienda, a differenza della cessione, non comporta la definitiva sottrazione del compendio aziendale). Contesto complessivo che, peraltro, nel caso di specie, vede l’attribuzione all’imputato di diverse altre condotte illecite, anche distrattive, per le quali vi è stata condanna non oggetto di contestazione col ricorso in scrutinio (per le quali quindi si è formato il giudicato quanto all’affermazione della loro sussistenza). Nulla di specifico ha argomentato la sentenza impugnata al riguardo, nonostante i rilievi già svolti con l’atto di appello Nel caso di specie i giudici di merito hanno infatti concluso per la conferma della distrazione dell’azienda mediante il contratto in argomento – che sarebbe stato posto in essere per proseguire l’attività d’impresa della società oramai prossima al fallimento attraverso una nuova entità societaria, l’affittuaria P.I.S. riconducibile sempre all’imputato (come sarebbe peraltro già accaduto in relazione alla precedente società CODEFA, in favore della G.P.) – senza esplicitare le ragioni per le quali l’affitto si sarebbe risolto in uno strumento distrattivo e senza, per altro verso, prendere posizione specifica sulla circostanza del mancato pagamento dei canoni di affitto (che in verità sembrerebbero inspiegabilmente versati dall’affittante all’affittuaria e non viceversa). Il giudice del rinvio dovrà quindi procedere ad una nuova valutazione della vicenda in argomento, tenendo conto delle circostanze concrete e dei principi affermati da questa Corta in tema di distrazione, considerando la peculiarità dello strumento – contratto di affitto di azienda – attraverso cui la distrazione sarebbe intervenuta.

Rientrano invero nella fattispecie della bancarotta fraudolenta patrimoniale le diverse modalità di aggressione dello stesso bene giuridico, costituito dall’interesse dei creditori alla conservazione della consistenza patrimoniale dell’imprenditore, destinata, dall’art. 2740 cod. civ., a garanzia dei debiti contratti; si tratta di singole modalità di esecuzione alternative e fungibili di un solo reato (Sez. 5, n. 30442 del 22/06/2006, Preziosa), strutturato intorno al distacco di un bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori); evento, in cui si concretizza l’elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che può realizzarsi in qualunque forma e con qualunque modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell’atto negoziale utilizzato, né la possibilità di recupero del bene attraverso l’esperimento delle azioni apprestate in favore della curatela (tra tante, Sez. 5, n. 4739 del 23/03/1999, Rv. 213120; Sez. 5, n. 39160 del 04/10/2024, Rv. 287061 – 01, in motivazione).

Ciò che qualifica la condotta sanzionata dall’art. 216, comma 1, n. 1, l. fall., in tutte le sue alternative manifestazioni, è il risultato ultimo, la lesione dell’interesse dei creditori alla conservazione dell’integrità patrimoniale conseguente ad un atto di disposizione che abbia determinato una diminuzione economicamente apprezzabile del compendio attivo della società fallita.

1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato, non risultando chiaro in che modo il compito assegnato dai giudici di merito alla società P.I.S., beneficiaria della somma erogata dal Comune di Tortona, “di ripetere la somma ricevuta indebitamente all’avente diritto”, consenta di ravvisare una distrazione imputabile all’imputato, amministratore sia della P.I.S. che della società G.P., cui sarebbe, invece, spettata la somma erogata dal Comune di Tortona alla P.I.S.. Come messo in evidenza dalla difesa, ad erogare la somma al soggetto sbagliato fu comunque un terzo ossia il Comune di Tortona. Di tale circostanza il giudice del rinvio dovrà tener conto nel vagliare la vicenda de qua, che va quindi riguardata alla luce del comportamento assunto dall’imputato, al fine di verificare se egli, nella duplice veste di amministratore di entrambe le società, ha da un lato trattenuto la somma indebitamente ricevuta e dall’altro evitato di chiederne la restituzione da parte dell’avente diritto, ossia della G.P.. Si tratta di verificare quindi se vi sia stata una dolosa inattività dell’amministratore della G.P. tesa ad avvantaggiare la P.I.S. a discapito della prima e in che termini essa possa essere qualificata come distrattiva (ossia come definitiva perdita del credito da parte del patrimonio societario della G.P.).

1.3. Il terzo motivo del ricorso appare anch’esso fondato.

Merita ben più approfondito esame soprattutto la vicenda relativa alle fatture nn. 1 e 2 del 29.12.2017, emesse dalla LSA nei confronti della G.P. per presunte prestazioni di consulenze, tenuto conto di quanto emerge dalla sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria il 4.12.2023, passata in giudicato, con la quale il D.P. è stato assolto dal reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000, avente ad oggetto le medesime fatture suindicate. In particolare, il giudice del rinvio – fermo restando che non ricorre l’ipotesi del bis in idem, risultando il fatto confluito nel presente procedimento non del tutto coincidente con quello già giudicato che qui risulta arricchito quanto meno della sopravvenuta sentenza dichiarativa di fallimento – dovrà valutare l’incidenza della ricostruzione svolta nella sentenza di assoluzione rispetto alla valutazione che pertiene al presente procedimento, anche nell’ottica di evitare il contrasto di giudicati. La difesa aveva invero sollevato una specifica questione al riguardo – reiterata col ricorso in scrutinio – che mirava a mettere in evidenza come, sulla base della pronuncia assolutoria, non si potesse giungere a ravvisare un effettivo coinvolgimento del D.P. in ordine alle fatture in argomento, che la sentenza di assoluzione aveva imputato ad operazioni oggettivamente esistenti ma soggettivamente inesistenti, in quanto emesse da un soggetto diverso (LSA) da quello che aveva effettivamente reso la prestazione (fatture, la cui annotazione nella contabilità della G.P. al fine di evadere le imposte, avrebbe altresì comportato, secondo la contestazione elevata nel presente giudizio, unitamente alle altre falsità riscontrate, un’alterazione della contabilità tale da integrare la tenuta irregolare delle scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della società fallita G.P., rilevante ai sensi dell’art. 216 comma 2 l.f.). In altri termini, la motivazione risulta carente sul punto, non avendo offerto risposta alcuna alle deduzioni svolte dalla difesa sulla base della sentenza di assoluzione suindicata, che avrebbero meritato un adeguato riscontro.

Quanto, poi, alle fatture nn. 81, 82 e 93 del 9 settembre 2019 di P.I.S., la cui annotazione nel libro mastro della G.P. secondo l’impostazione accusatoria, recepita nelle pronunce di merito, avrebbe contribuito anch’essa a non rendere ricostruibili il patrimonio e il movimento degli affari, il Giudice del rinvio dovrà innanzitutto chiarire – fermo restando che la circostanza che tali fatture siano state emesse e annotate dopo la dichiarazione di fallimento non si risolve in un fattore di per sé idoneo ad escludere la rilevanza penale del fatto – le ragioni per le quali esse sono state ritenute false. Per quella n. 1 del 13.5.2019, emessa dalla P.I.S. Service per euro 57.615,57, con la quale era stato impropriamente fatturato alla fallita l’intero canone di due anni di affitto di azienda, si era proceduto allo storno con nota di accredito n. 47 del 30.6.2019, sicché il Tribunale, essendo evidente che non potesse essere parte affittuaria a fatturare i canoni di affitto a parte affittante, aveva escluso tale fattura dalla condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; mentre per quelle in argomento del 9.9.2019, nulla di specifico riguardo alle operazioni ad esse sottostanti risulta annotato nella sentenza impugnata, né in quella di primo grado. S’impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata anche con riferimento all’annotazione in contabilità di tali fatture. Il giudice del rinvio, nel riesaminare le vicende relative alle fatture suindicate, vorrà, infine, tener conto del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale post fallimentare oggetto della falsificazione, può essere sia il documento da annotare nella scrittura contabile dell’impresa sia l’atto formato posteriormente e finalizzato a giustificare una falsa annotazione già compiuta ed a rafforzarne la portata illecita, quale ostacolo alla ricostruzione del patrimonio (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, dep. 23/04/2015, Rv. 263245 – 01).

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva, assorbiti gli altri motivi, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

P.Q.M

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Torino.